TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-28, n. 202403959
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Pubblicato il 28/02/2024
N. 03959/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10415/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10415 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 10 agosto 2021 notificato a mani proprie del destinatario in data 12 agosto 2021, con cui, a seguito di rigetto delle argomentazioni addotte dal dipendente, si procedeva con la decurtazione delle competenze retributive per il periodo di giorni otto per irreperibilità dell’interessato alla visita medico legale di controllo di assenze per malattia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2021 l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e depositando documenti.
All’udienza del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, in data 27 luglio 2021 comunicava la
propria assenza dal servizio dovuta a malattia con prognosi dal 27 luglio 2021 al 3 agosto 2021.
In data 3 agosto 2021 il medico legale incaricato di eseguire la visita medico legale (prot. -OMISSIS-) si recava presso l’abitazione del ricorrente ma, non trovandolo in casa, attestava di non aver potuto sottoporre il -OMISSIS- ad accertamento medico fiscale.
L’Amministrazione, di conseguenza, con nota n. -OMISSIS- del 5 agosto 2021 contestava al dipendente la violazione dell'art. 5, comma 14, della legge n. 638/83, richiedendo al contempo di produrre le giustificazioni in merito all'assenza.
L’Amministrazione, ritenendo non sufficienti le osservazioni del ricorrente, emetteva con nota n. -OMISSIS- del 12 agosto 2021 decreto di decurtazione economica ed elevava un rapporto disciplinare al riguardo, con successiva distinta contestazione di addebito disciplinare datata 20 agosto 2021 per violazione dell’art. 2 lettera c) del d.lgs. n. 449/1992 in relazione alla mancanza di correttezza nel comportamento (provvedimento quest’ultimo non espressamente impugnato con il ricorso né impugnabile in quanto atto endoprocedimentale).
Il provvedimento indicato veniva impugnato nell’odierno giudizio, domandandone l’annullamento.
Ebbene, l’Amministrazione ha posto a fondamento dell’atto impugnato la circostanza che il ricorrente, al momento della visita medico legale, non si trovasse presso il proprio domicilio.
Nel corpo dell’atto viene considerato, in aggiunta, che spetta al dipendente che modifichi il luogo della propria abitazione darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, onde evitare di risultare irreperibile presso la stessa.
Diversamente, quindi, da quanto indicato dal ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato, laddove fa riferimento alla modifica del luogo di abitazione, risulta coerente con il contenuto dell’atto, stando a significare che la mancata presenza del dipendente presso il luogo indicato (anche quando determinata dall’eventuale suo trasferimento in altro indirizzo – circostanza questa non sussistente nel caso in esame) non vale comunque a giustificare la mancata reperibilità presso l’indirizzo indicato nel portale web dell’Amministrazione, laddove non diligentemente comunicato.
Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato la sua presenza in casa al momento della visita medio legale, né la sua assenza giustificata. Invero, l’unico elemento di prova addotto risulta essere la dichiarazione resa da un suo congiunto, il quale tuttavia conferma la circostanza che il ricorrente (nonostante presente in casa) non si sia reso disponibile alla visita domiciliare.
Nel caso di visita medico legale domiciliare, invero, spetta al destinatario rendersi disponibile tempestivamente al controllo medico, non incombendo sul medico preposto invece l’onere di procedere ad accertamenti diversi e ulteriori in ordine all’effettiva presenza del dipendete all’interno dell’abitazione ovvero attendere un lasso di tempo utile a sottoporre il destinatario della visita al domicilio.
In materia di visite medico legali al domicilio, infatti, stante lo stato di malattia del dipendente e la sua necessaria permanenza presso il domicilio indicato, vige la presunzione che nel caso in cui il medico non ottenga risposta al citofono o al campanello e non riesca a visitare, nel giorno e ora stabilita, il lavoratore malato, quest’ultimo sia irreperibile.
Deve inoltre essere ricordato che, in materia di trattamento economico di malattia, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario. Per condotta diligente si intende altresì la solerte e tempestiva risposta del lavoratore al medico che debba sottoporlo a visita.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate.