TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-05-06, n. 202400318
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 00318/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, notificato in data 24.3.2023, -OMISSIS- emesso dalla Questura di Bologna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla medesima rilasciato in data 15.10.2001, aggiornato in data 7.4.2017 e al quale è collegato il figlio minore, nato-OMISSIS-.
Il suddetto provvedimento di revoca è fondato sui seguenti presupposti: - sentenza di condanna di data 24.6.2022 del Tribunale di Bologna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, per il reato di cui all’art. 416, commi 1, 2 e 5 e 110 c.p., art. 12 quinquies del D.L. n. 306/92 e artt. 110 e 81, comma 2, c.p., art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 74/200 e artt. 110 e 81, comma 2, c.p.; -in forza di tale ragione, la straniera è soggetto appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/56, come modificata dal D.Lgs n. 159/2011. Nel provvedimento è precisato, altresì, che al minore “ verrà rilasciato un titolo di soggiorno collegato al padre (..), previo depositato di istanza di aggiornamento ”.
La ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ I. Violazione e falsa applicazione de ll’art.9, comma 4 e comma 7 lett.c) del d.lgs.286/1998 nonché dalla legge 1423/1956, così come modificata dal d.lgs.159/2011. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto d’istruttoria e del difetto di motivazione ”; il provvedimento non sarebbe motivato in ordine alla pericolosità sociale della ricorrente, né svolgerebbe considerazioni sulla lieve entità della condanna; i reati di cui all’indicata condanna sarebbero di natura tributaria e non minerebbero la sicurezza o tranquillità pubblica; i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., richiamati dal comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs n. 286/98, non includerebbero il reato per cui è stata emessa la sentenza di condanna e, comunque, il provvedimento non cita tali articoli; in tema di revoca di un titolo di lungo soggiorno, sussisterebbe il divieto di automatica adozione del relativo provvedimento in base ad una condanna; l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la complessiva situazione personale della ricorrente, sotto il profilo familiare, lavorativo, di inserimento sociale e di durata della