TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-12-02, n. 202216061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-12-02, n. 202216061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216061
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2022

N. 16061/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10032/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10032 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C, rappresentata e difesa dagli avvocati D D B, A G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D D B in Roma, piazza Paganica 13;

contro

L'Università Telematica San Raffaele di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. G T, L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G T in Roma, piazza San Bernardo 101;
Ministero Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'ottemperanza della Sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. III, n. 10041 del 26 luglio 2019, integralmente confermata dalla Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2020, n. 3393.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso nrg 10032/2020 (anche a valere come ricorso principale) presentati da C Susanna il 2/3/2021:

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento 1) della Scheda SUA dell'Università Telematica San Raffaele di Roma (Corso: “Scienza dell'amministrazione e dell'organizzazione” – IdSua: 1566622 -;
Classe: L-16-Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione), nella parte e nella misura in cui non contempla l'insegnamento del diritto tributario tra gli insegnamenti del Corso di Studi “Scienza dell'amministrazione e dell'organizzazione” (Classe: L-16-Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) presso l'Università Telematica San Raffaele Roma;
2) del Verbale del Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 del 20 ottobre 2020 ;
3) del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita del 17.11.2020;
4) del Verbale del Senato Accademico del 17.11.2020;

nonché per il risarcimento del danno ex art. 112, comma 3 cpa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di L'Università Telematica San Raffaele di Roma e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Va premessa una ricostruzione di fatti e dei provvedimenti oggetto della odierna controversia la quale può essere ricapitolata nei seguenti salienti tratti.

Con Sentenza n. 10041 del 26.7. 2019, il Tar Roma III ha accolto il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti dalla Dott.ssa C e, per l’effetto, ha annullato:

- il decreto rettorale n. 94 del 25.10.2017, con il quale sono stati annullati il bando e gli atti della procedura comparativa volta alla copertura di n. 1 posto di professore associato per l’insegnamento di Diritto tributario (ivi compresa la nomina della Dott.ssa C);

- le Delibere adottate dal Consiglio di Corso di Studi, dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico nel gennaio 2018 (delibera del 22.1.2018, del 22.1.2018 e del 31.1.2018), con le quali gli organi accademici hanno ritenuto di superare la programmazione didattica (adottata un anno prima) e deciso di avviare una procedura per la copertura di un posto di Professore associato in diritto amministrativo;

- il bando successivamente adottato ai fini della copertura di n. 1 posto di professore associato di diritto amministrativo, nonché la Scheda Unica Annuale relativa all’Università San Raffaele per l’a.a. 2018-2019 e il D.R. n. 67 del 27/7/ 2018 recante “R.A.D. Istituzione di corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti –

DM

270/2004”.

Ha altresì disposto che “Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., in esecuzione della presente sentenza i competenti organi dell’Università resistente dovranno riesaminare la posizione della ricorrente quale vincitrice della selezione per l’assegnazione di un posto di professore associato di Diritto Tributario (indetta con D.R. n. 45 del 23maggio 2017), con rivalutazione, alla luce della presente pronuncia, di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’illegittimo annullamento della procedura selettiva di interesse del ricorrente”.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3393/2020, nel confermare l’annullamento della procedura per il reclutamento del professore associato di Diritto amministrativo pure avversata dalla ricorrente innanzi al TAR con motivi aggiunti - che era stata bandita con le risorse originariamente destinate alla procedura per il reclutamento del professore associato di Diritto tributario - ha concluso affermando che “L’Università potrà eventualmente riproporre l’inserimento della materia del diritto amministrativo e gli atti conseguenti in maniera autonoma rispetto a quanto già deliberato con riferimento al diritto tributario o, diversamente, solo in caso di esito negativo della riattivazione della procedura di trasmissione del regolamento didattico al Ministero in ossequio ad un canone di coerenza dell’azione amministrativa”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, delineando altresì l’iter che l’Università avrebbe dovuto seguire.

L’odierna esponente ha ritualmente provveduto, in data 1 luglio 2020, alla notifica della decisone del Giudice di secondo grado, nonché a trasmettere all’Università San Raffaele due atti di diffida e messa in mora, invitando l’Amministrazione a dare piena e completa esecuzione alla sentenza de qua e, per l’effetto, ad adottare ogni atto e/o provvedimento necessario a garantire, in attuazione dei decreti rettorali nn. 69 e 70 del 7 luglio 2017, la presa di servizio della Dott.ssa C quale vincitrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore associato per l’insegnamento di Diritto Tributario.

A seguito del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, la dott.ssa C, con ricorso notificato in data 19 novembre 2020, ha chiesto l’ottemperanza alla predetta sentenza del

TAR

Roma, confermata in sede di appello.

Si è costituita l’Università che, versati in atti documenti in data 3 febbraio 2021, ha riferito, con memoria del successivo 8 febbraio 2021, che:

- in data 20 ottobre 2020 si era riunito il Consiglio di Corso di Studi che, all’unanimità, aveva evidenziato che “allo stato: 1) l’insegnamento di Diritto tributario non è presente nell’offerta didattica del corso di laurea vigente e che la relativa forzata introduzione richiederebbe necessariamente la modifica della stessa offerta formativa, già elaborata e sottoposta, nei termini, al Ministero ai fini dell’approvazione, anch’essa già concessa per l’anno accademico 2020-2021…”;

- in data 17 novembre 2020 il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita aveva preso atto “del fatto che sia ad oggi impossibile chiamare un docente di diritto tributario, dato che la materia è completamente assente dal piano degli studi” e, richiamate le ragioni concernenti l’effettivo fabbisogno didattico e accademico espresse dai membri del Consiglio del Corso di Studio, aveva rimesso ogni determinazione al Senato Accademico, in quanto organo collegiale superiore;

- il Senato Accademico, condivisi i rilievi formulati dal Consiglio di Corso di Studi e avallati dal Consiglio di Dipartimento, aveva concluso per la “impossibilità, allo stato, di procedere alla chiamata di un docente di Diritto tributario”.

La resistente ha quindi dedotto di essersi adoperata, dando avvio all’iter necessario a dare esecuzione alla decisione del giudice, non potendo detta esecuzione ridursi all’adozione di un semplice provvedimento concernente la presa di servizio della dott.ssa C. Ciò in quanto, come attesterebbe la SUA del Corso di Studi L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione nell’ambito del quale avrebbe dovuto essere inserito l’insegnamento di Diritto tributario, detto insegnamento mancherebbe, con la conseguenza che la presa di servizio della ricorrente sarebbe di fatto inattuabile.

2. Con ricorso per motivi aggiunti “anche a valere come ricorso principale” notificato il 2 marzo 2021, la dott.ssa C ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti depositati nel giudizio in esame dall’Università in data 3 febbraio 2021, conosciuti solamente in pari data, censurando l’illegittimità degli stessi per inottemperanza ed elusione del giudicato della sentenza Tar Lazio, Roma.

In particolare, la ricorrente ha rilevato che il quadro normativo di riferimento (art. 4, c. 5

DM

987/2016) riconoscerebbe la possibilità per l’Università di procedere ad una (legittima e non forzata) modifica dell’offerta formativa ed insiste affinché l’Amministrazione provveda ad adottare ogni atto e/o provvedimento necessario a garantire (in attuazione dei decreti rettorali nn. 69 e 70 del 7 luglio 2017) la presa di servizio presso l’Università telematica San Raffaele di Roma quale vincitrice della procedura selettiva in esame.

Ha formulato, altresì, istanza di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 112 comma 3 c.p.a.

All’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata introitata per la decisione sul ricorso per ottemperanza

2.Con sentenza 5171 del 4 maggio 2021 la Sezione dichiarava il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza deve improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservava infatti il Collegio che l’Università ha posto in essere il procedimento amministrativo attraverso il quale ha effettuato la rivalutazione - alla luce della pronuncia di cui si chiede l’esecuzione - di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’illegittimo annullamento della procedura selettiva di interesse del ricorrente, così rieditando il potere.

A conferma di questa circostanza in punto di fatto, militava la produzione in giudizio dei seguenti provvedimenti nuovi: la Scheda SUA dell’Università Telematica San Raffaele di Roma (Corso: “Scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione”);
il Verbale del Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L-16 del 20 ottobre 2020;
il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita del 17.11.2020;
il Verbale del Senato Accademico del 17.11.2020.

Il procedimento di rivalutazione si è dunque concluso rilevando “la impossibilità, allo stato, di procedere alla chiamata di un docente di Diritto tributario”. Sicché il rapporto risulta oggi disciplinato da tali atti che, infatti, hanno costituito oggetto di gravame con il ricorso per motivi aggiunti “anche a valere come ricorso principale”.

3.5. La ricorrente e l’Università San Raffaele hanno prodotto memoria in data 11 giugno 2021. L’ateneo resistente ha depositato replica il 23 giugno 2021.

In vista della pubblica Udienza entrambe le parti hanno prodotto memorie e repliche, attentamente vagliate dal Collegio.

4. Alla pubblica Udienza del 6 luglio 2022 il gravame è stato ritenuto in decisione con riguardo ai motivi aggiunti con i quali oltre a riproporre le censure di violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza della Sezione n. 10041/2019 la ricorrente svolge, sia all’interno dei predetti motivi che con ulteriori quattro mezzi, censure avverso i provvedimenti successivamente assunti dall’Università e confermativi della soppressione dell’insegnamento di diritto tributario che fu affidato alla ricorrente medesima seguito di procedura comparativa di chiamata, poi annullata dall’Ateneo resistente.

4.1. Ebbene, in sintesi con i primi cinque motivi del ricorso per motivi aggiunti la dott.ssa C deduce:

-Con i primi cinque motivi di ricorso, la dott.ssa C ha lamentato l’inottemperanza e la violazione e/o elusione del giudicato, asserendo che:

- l’Ateneo avrebbe adottato motivazioni del tutto speculari a quelle di cui ai provvedimenti già annullati dal Giudice, tornando “ancora oggi a dire che sarebbe impossibile l’inserimento del diritto tributario nell’offerta formativa”, invece di portare a termine il procedimento volto alla modifica dell’offerta formativa mediante l’inserimento dell’insegnamento di diritto tributario, peraltro a fronte di immutate politiche di programmazione (primo motivo);

- la modifica della Scheda SUA non costituirebbe alcuna forzatura, essendo consentita dall’art. 4, comma 5, del D.M. n. 987/2016 (secondo motivo);

- il fatto che attualmente la Scheda SUA non contempli l’insegnamento di Diritto tributario “dipende ed è dipesa UNICAMENTE dal fatto che l’Università resistente non ha inteso dare tempestiva esecuzione alla sentenza de qua come era suo dovere fare”, tanto che la Scheda SUA impugnata con i motivi aggiunti è stata approvata dopo la sentenza di primo grado e che le esigenze programmatiche chiarite nei verbali degli Organi di Ateneo sono successive al deposito della sentenza di appello (terzo motivo);

- l’Università avrebbe riproposto “proprio quelle motivazioni e circostanze già poste alla base dei provvedimenti annullati dal Giudice Amministrativo (asserita prevalenza di altri e non meglio precisati insegnamenti rispetto a quello di diritto tributario)”, così confermando “un trattamento “preferenziale” ad altri insegnamenti diversi dal diritto tributario e, per altro verso, una continua (e immotivata) penalizzazione di tale materia” (quarto motivo);

- i verbali del Consiglio di Corso di Studi, del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico conterrebbero “motivazioni del tutto stereotipate, generiche, tautologiche e prive di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto”, ossia “motivazioni che erano state a suo tempo poste dall’Università Telematica San Raffaele alla base dei provvedimenti già annullati dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 10041/2019” (quinto motivo).

4.2. Le riassunte doglianze richiedono una trattazione congiunta per economia di esposizione.

Ebbene, con esse in sostanza la ricorrente, in tutte le censure, conclude che i nuovi provvedimenti adottati dagli Organi accademici a valle del giudicato, in realtà ripropongono i medesimi atti già oggetto di annullamento giudiziale da parte della Sezione con conferma in appello e pertanto sono elusivi del giudicato.

Nella rubrica dei motivi stessi vengono denunciati profili dell’eccesso di potere che tuttavia non vengono poi sviluppati con percorsi argomentativi e deduttivi.

Ne consegue che essi risultano inammissibili per genericità e per mancata specificità.

Conviene richiamare in tema la recente sentenza della Sezione con cui in presenza di motivi arrestatisi alla soglia dell’enunciazione del vizio, non meramente in rubrica, come nel caso di specie, ma anche nell’esposizione del motivo eppur senza lo sviluppo di un ragionamento argomentativo ancorato a principi o norme asseritamente violati, la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità a mente dell’art. 40, co. 2, c.p.a.

Si è precisato infatti che “21.1. A parere del Collegio la censura è inammissibile per genericità, per effetto dell’art. 40 comma 2, c.p.a. (cfr. sul punto, T.A.R. Campania – Napoli, III, 23 marzo 2016, n. 1524) non svolgendo la ricorrente un percorso argomentativo ancorato a norme, di cui venga dedotta la violazione,” (

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