TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-03-23, n. 201600838

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-03-23, n. 201600838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600838
Data del deposito : 23 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03308/1997 REG.RIC.

N. 00838/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03308/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3308 del 1997, proposto da:
OL BA, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Russo, con domicilio eletto presso Angelo Russo in IA, viale Raffaelo Sanzio 6;



contro

- Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
- Ufficio Collocamento di Bronte, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
- Commissione Provinciale Mano d’Opera Agricola di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
- Commissione Circoscrizionale per il Collocamento in Agricoltura di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
- Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, alla Via Vecchia Ognina n. 149;



nei confronti di

ZO BA;



per l'annullamento

- del provvedimento messo dall’Ufficio di collocamento di Bronte recante il rigetto dell’istanza di inserimento nel contingente ad esaurimento di cui all’art. 54 della legge regionale n. 16 del 6.4.1996;

- della graduatoria relativa al suddetto contingente valida per il distretto n. 1, pubblicata in data 29.5.1997;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe allegando, a tal fine, quanto segue:

- che, in quanto saltuariamente impiegato dall’Amministrazione forestale, avanzava istanza per l’inclusione nel contingente previsto dall’art. 54 della legge regionale n. 16/1996;

- che nella suddetta istanza indicava espressamente di aver effettuato n. 500 giornate lavorative previdenziali nell’arco del quadriennio 1992/1995;

- che in data 29.5.1997 l’Ufficio Provinciale di IA pubblicava la graduatoria di merito, relativa al distretto di interesse, dalla quale apprendeva di essere stata escluso;

- che la suddetta graduatoria, nella parte in cui ermeticamente indicava “no 500 gg”, era illegittima atteso:

1) che dovevano essere computate le giornate valide ai fini previdenziali (e non quelle effettivamente prestate) con la conseguenza, quindi, che in realtà il requisito delle 500 giornate era stato ampiamente superato avendo infatti, a suo favore, circa 800 giornate per il triennio 93,94 e 95;

2) che erano state omesse le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990;

3) che l’art. 21 , comma VI, della legge n. 223/1991 riconosceva in favore degli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche (ex art. 4 della legge n. 590/1981) rimasti privi di occupazione , ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro effettivamente prestate, il numero di giornate necessarie al

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