TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-01-18, n. 202200170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-01-18, n. 202200170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200170
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2022

N. 00170/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2021, proposto da La Magnolia Hotel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti S G e S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali sono per legge domiciliati, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

- il Comune di Alì Terme (ME), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l’annullamento

1) del D.D.G. n. 175/2020 dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'urbanistica, pubblicato in GURS il 4 dicembre 2020, avente ad oggetto «Approvazione del piano regolatore generale del comune di Alì Terme» nella parte in cui ha destinato a verde privato alcuni immobili della società ricorrente;

2) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento della Amministrazione resistente, antecedente e/o successivo, ed ai medesimi comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana e del Comune di Alì Terme (ME);

Viste le memorie di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. G L G;

Uditi nell’udienza pubblica del 4 novembre 2021 gli avv. ti S. Gentile per la parte ricorrente e R. Briguglio per il Comune di Alì Terme;
l’avvocato dello Stato C. G. Scalisi per i resistenti Assessorati della Regione Siciliana;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- La domanda di annullamento proposta dalla ricorrente società riguarda, per la parte di interesse, il provvedimento approvativo del piano regolatore generale del Comune di Alì Terme il quale ha destinato a verde privato alcuni immobili di dichiarata proprietà della medesima società.

2.- La ricorrente ha, in fatto, premesso che:

- il Comune di Alì Terme avrebbe provveduto, in data anteriore alla l.r. sic. n. 78 del 1976, alla perimetrazione del centro abitato ai sensi dell’art. 17 della l. n. 765 del 1967;

- una originaria previsione di zona B3 – «aree residenziali del Comune», inserita nel precedente PRG, sarebbe stata annullata con decreto assessoriale n. 118/DRU del 5 marzo 1998;

- anteriormente alla predetta l.r. n. 78 del 1976, il Comune si sarebbe dotato di piano di fabbricazione;

- nel periodo di vigenza della predetta zona B3 ha realizzato un edificio a due elevazioni fuori terra (foglio 9 particella 1426), successivamente oggetto di istanza di condono edilizio ex l. n. 326 del 2003, datata 10 dicembre 2004;

- anche con riferimento ad altra area (foglio 9 particella 1553 sub 1), sempre di dichiarata proprietà della ricorrente, la caducazione del pregresso strumento di pianificazione ne avrebbe determinato la destinazione a c.d. zona bianca;

- che avverso la destinazione a verde privato dei siti di cui trattasi operata con il PRG adottato dal Comune di Alì Terme e approvato dall’Assessorato territorio e ambiente resistente, ha proposto osservazioni, disattese dall’Amministrazione regionale in considerazione della localizzazione di detti siti in fascia d’inedificabilità assoluta ex l.r. sic. n. 78 del 1976, art. 15.

3.- A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto un unico motivo di doglianza articolato in più censure, con il quale ha dedotto i vizi di violazione di legge (art. 15 l.r. sic. n. 78 del 1976;
artt. 1,2, 3 l. n. 241 del 1990 e artt. 1 e 3 l.r. sic. n. 7 del 2019;
artt. 41 e 97 Cost.) ed eccesso di potere sotto diversi profili.

4.- Si sono costituiti in giudizio gli intimati Assessorati della Regione Siciliana e il Comune di Alì Terme i quali hanno contrastato, con rispettive memorie, le pretese di parte ricorrente ed hanno concluso per l’infondatezza delle avversarie domande.

5.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito la parte privata ha depositato ulteriori scritti difensivi.

6.- All’udienza pubblica del 4 novembre 2021, dopo la rituale discussione, il ricorso, su richiesta dei procuratori delle parti, è stato posto in decisione.

7.1.- La ricorrente società ha censurato il provvedimento pianificatorio in considerazione che la scelta urbanistica posta in essere, in tesi sorretta da motivazione difettosa, muoverebbe da un’errata individuazione di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 l.r. sic. n. 78 del 1976. La sussistenza di detto vincolo non sarebbe infatti predicabile nel caso di specie in considerazione che il Comune di Alì Terme, con deliberazione n. 2/C del 7 febbraio 1976 (ossia in data anteriore all’instaurazione dell’assetto vincolistico), si era già dotato del programma di fabbricazione, perimetrando, a quell’epoca, il centro urbano (all’interno del quale ricadrebbero gli immobili di proprietà), asseritamente estraneo al vincolo di inedificabilità assoluta.

7.2.- Le aree di proprietà della ricorrente, secondo quanto dalla stessa esposto, sarebbero state illegittimamente classificate come «verde privato» anziché equiparate agli edifici ricadenti nella ZTO “B”, già esistente.

7.3.- Poiché l’intera fascia di territorio che si affaccia sul lungomare presenterebbe gli stessi identici requisiti delle limitrofe aree destinate a zona «B» (tutte ricadenti nella perimetrazione disposta dall’art. 17 l. n. 765 del 1967) e, una buona parte di esse ricadrebbe entro la fascia dei 150 m dalla battigia, la destinazione urbanistica a «verde privato» non sarebbe giustificata stante anche il grado di sviluppo e urbanizzazione della fascia costiera.

7.4.- In tal senso rileva la ricorrente che sarebbe del tutto privo di motivazione il rigetto delle osservazioni stante la mera affermazione del contrasto con il vincolo ex art. 15 l.r. sic. n. 78 del 1976.

7.5.- D’altronde, l’art. 57 l.r. sic. n. 71 del 1978 avrebbe previsto una deroga al divieto di inedificabilità di cui si è detto anche in relazione alle opere connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti.

7.6.- Con ulteriori censure veicolate in via gradata la ricorrente ha evidenziato che sarebbe stata commessa una evidente disparità di trattamento tra gli immobili della ricorrente – in tesi, illegittimamente classificati come «verde privato» – e quelli di altri soggetti i quali, pur avendo asserite identiche condizioni di localizzazione sul territorio ed identiche condizioni di consistenza anche strutturale, sarebbero stati classificati come ricadenti nella ZTO B.

7.7.- La dedotta illegittimità del richiamo al vincolo di inedificabilità si riverbererebbe sulle NTA che ad esso fanno riferimento (e, segnatamente, l’art. 10).

7.8.- Anche l’art. 10- bis delle medesime NTA non sfuggirebbe alla pretesa caducatoria sul rilievo che illegittimamente l’Assessorato regionale territorio e ambiente avrebbe previsto una verifica degli immobili già edificati su tali terreni nel periodo in cui i medesimi vennero classificati quali ZTO B3.

8.- Le difese del Comune di Alì Terme sono volte ad evidenziare che:

a) le aree ricomprese nella zona B3 – Aree residenziali del lungomare – nel previgente PRG – adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 101/1993, dichiarato efficace per decorrenza dei termini con ulteriore deliberazione consiliare n. 66/1995, sarebbero state successivamente caducate dall’Assessorato territorio e ambiente con il D.A. n. 118/DRU del 5 marzo 1998 e riclassificate come «verde privato»;

b) sarebbe inconferente il richiamo al perimetro urbano sia in ragione dell’impossibilità di sanatoria degli immobili realizzati nei 150 metri dalla battigia, sia perché detto vincolo è stato confermato in sede di annullamento parziale del precedente piano regolatore del 1993 che pure aveva istituito, nei sensi qui invocati, la zona B3, con conseguente destinazione delle aree a «verde privato»;

c) la circostanza che il fabbricato ricada in un’area ampiamente e antropizzata non costituisce un caso

di deroga al vincolo in questione,

d) sarebbe infondata l’affermazione secondo cui, a mente dell’art. 57, lett. a) della l.r. sic. n. 71 del 1978, il vincolo di inedificabilità non si applicherebbe ai complessi produttivi e alberghieri;

e) sarebbe infondato il dedotto difetto di motivazione in relazione all’art. 42 Cost. stante la prevalenza dell’interesse paesaggistico rispetto ad altri interessi;

f) i censurati artt. 10 e 10- bis NTA (relativi ai volumi edilizi già realizzati durante la fase del contenzioso amministrativo tra il PRG adottato ed il D.A. n. 118/1998 che ha comportato annullamento parziale del piano cassando le zone B3), sono conformi a legge nella parte in cui l’Assessorato ha consentito solo manutenzione ordinaria e straordinaria, coerentemente con il vincolo di inedificabilità di cui si è detto e con la medesima destinazione («verde privato») assegnata alle aree rimaste inedificate.

9.- La valorizzazione dei fatti connessi alla caducazione assessoriale del piano regolatore generale del 1993 con (pregressa, rispetto all’attuale PRG) destinazione delle aree di cui trattasi a «verde privato», caratterizza il dispiegarsi delle difese dell’Amministrazione regionale.

10.- Le doglianze di parte ricorrente non sono meritevoli di positiva considerazione.

11.1.- Costituisce dato acclarato quello secondo cui la destinazione a verde privato discende dalla caducazione del pregresso piano regolatore generale del 1993 allorché aveva previsto la destinazione delle aree di riferimento a zona B, stante l’inderogabilità del vincolo di inedificabilità di cui all’art 15 l.r. sic. n. 78 del 1976.

11.2.- Tale circostanza rende del tutto infondate le doglianze di parte ricorrente involgenti la sussistenza o meno dei presupposti per l’affermazione dell’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta: esso è preesistente all’odierno PRG, così come preesistente è la destinazione delle aree inedificate a «verde privato».

11.3.- Alla stessa stregua, perdono consistenza i richiami:

a) alla intervenuta perimetrazione del centro urbano anteriore alla l.r. sic. n. 78 del 1976 sula base della semplice considerazione che il vincolo di cui trattasi è del tutto pacifico e non ammette la sanabilità di immobili successivi alla sua apposizione;

b) al grado di sviluppo e urbanizzazione dell’area sul rilievo che, a tacer d’altro, ove pure rispondesse al vero la sussistenza di elementi di urbanizzazione della zona, la scelta di tutelare, comunque, ciò che è preservabile si pone in linea con le esigenze finalistiche della disciplina di riferimento, senza che con ciò possa invocarsi la lesione di norme costituzionali a tutela della proprietà privata.

11.4.- Quanto alla ipotizzata deroga che sarebbe ammessa per le strutture alberghiere dall’art. 57 della l.r. sic. n. 71 del 1978, in disparte ogni considerazione sui profili soggettivi e sulle questioni di diritto intertemporale, va evidenziato che non risulta esperita la procedura ex art. 16 l.r. sic. n. 78 del 1976 (espressamente richiamata dal menzionato art. 57) che impone, in tal senso, una richiesta con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti.

11.5.- Quanto, da ultimo, alla dedotta illegittimità dell’art. 10 e dell’art. 10- bis delle NTA le previsioni in esso contenute, limitative dell’attività edificatoria, sono del tutto coerenti e conformi con l’assetto vincolistico di cui si è detto, sicché la relativa domanda caducatoria va rigettata, così come va rigettata la doglianza tendente a valorizzare la previsione di verifiche da parte dell’amministrazione circa le sorti degli immobili realizzati durante la vigenza della zona B, del tutto in linea con le esigenze di buona amministrazione fermo restando che in tal ambito la previsione del PRG è del tutto recessiva rispetto quella, di rango primario, che tali obblighi di verifica pone (art. 27 d. P.R. n. 380 del 2001).

11.6.- Quanto alla dedotta disparità di trattamento, a parte il carattere meramente assertivo dell’affermazione, nel caso di specie l’inedificabilità costituisce elemento discendente direttamente dalla legge e la detta disparità non costituisce vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione del dato primario.

12.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.

13.- Le spese possono essere compensate tra tutte le parti avuto riguardo agli specifici profili della controversia.

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