TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-04-16, n. 201804188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-04-16, n. 201804188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804188
Data del deposito : 16 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2018

N. 04188/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03579/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2017, proposto da:
Assobiomedica – Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche e Amplifon s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituita in giudizio

e con l'intervento di

ad adiuvandum
Senior Italia Federanziani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, 40

per l'annullamento

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2017 – Supplemento Ordinario n. 15, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

- di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ed in specie dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 settembre 2016, Rep. Atti n. 157/CSR.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2018 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col ricorso in esame agiscono Assobiomedica, che è la Federazione nazionale tra le imprese che operano nei settori dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche, aderente a Confindustria, e Amplifon s.p.a., impresa leader del settore associata alla prima.

Attraverso l’impugnativa degli atti indicati in epigrafe esse nella sostanza lamentano che il passaggio da un sistema tariffario (sulla base del nomenclatore tariffario approvato con d.m. 27 agosto 1999, n. 332, con onere a carico del S.S.N. e con remunerazione diretta al prestatore) a un sistema di messa a gara ad evidenza pubblica dell’erogazione agli assistiti dei dispositivi audioprotesici costituiti dagli apparecchi acustici (introdotto col d.P.C.m. 12 gennaio 2017) comprometterebbe la necessaria personalizzazione dei dispositivi stessi, il diritto di libera scelta degli assistiti e disconoscerebbe le prerogative, il ruolo e le competenze riservate alla figura professionale del tecnico sanitario audioprotesista, limitando altresì la piena espressione dei principi di concorrenza e di libero mercato.

Più in particolare, le ricorrenti censurano:

1) violazione e falsa applicazione: degli artt. 3, 32, 41, 42, 97, 117, comma 2, lett. m), Cost.;
degli artt. 1 e 3 l. 241/1990;
della l. 287/1990;
del d.lgs. 502/1992, con specifico riferimento agli artt. 1 e 14;
della l. 18/2009 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
della l. 328/2000, con specifico riferimento all’art. 14;
del d.m. 668/1994, con specifico riferimento agli artt. 1 e 2;
della l. 251/2000, con specifico riferimento all’art. 3;
della l. 43/2006, con specifico riferimento all’art. 1;
del d.Min.San. 29 marzo 2001, con specifico riferimento all’art. 4;
della l. 42/1999;
degli artt. 2222 e ss. c.c.;
violazione e falsa applicazione del principio di libera scelta da parte dell’assistito;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, in quanto, come pure messo in evidenza dalla Commissione XII Affari sociali della Camera dei deputati e dalla Commissione XII Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, che a tal fine avevano formulato la condizione del mantenimento del sistema tariffario, i dispositivi costituiti dagli ausili uditivi e dalle protesi acustiche avrebbero bisogno di una forte personalizzazione, garantita soltanto dalla predisposizione e dall’adattamento eseguiti dal tecnico sanitario audioprotesista laureato abilitato, per cui l’acquisizione tramite gara pubblica di un numero limitato di modelli, per un verso, lederebbe il diritto di libera scelta garantito all’assistito mentre, per altro verso, mortificherebbe la professionalità degli audioprotesisti, senza peraltro ricavarne un effettivo risparmio di spesa, tenuto conto che l’acquisizione di un numero di dispositivi superiore alle effettive necessità comporterebbe sia l’inevitabile obsolescenza tecnologica “del magazzino”, sia l’impossibilità, almeno per alcuni modelli, di venire successivamente adattati;
inoltre, l’imposizione del sistema di acquisizione tramite gara di tutti i dispositivi avrebbe ripercussioni sulla concorrenza e sulla libertà del mercato, posto che l’evidenza pubblica sarebbe praticabile soltanto per i modelli che non necessitano di alcun adattamento, come messo in evidenza da studi e da arresti del g.a.;

2) violazione e falsa applicazione: degli artt. 3, 32, 97, 117, comma 2, lett. m), Cost.;
degli artt. 1 e 3 l. 241/1990;
del d.lgs. 502/1992, con specifico riferimento agli artt. 1 e 14;
della l. 18/2009 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
della l. 328/2000, con specifico riferimento all’art. 14;
violazione e falsa applicazione del principio di libera scelta da parte dell’assistito;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, in quanto sarebbe leso il principio di libera scelta, da parte dell’assistito, del soggetto tenuto a rendere le prestazioni professionali in questione, diritto centrale del sistema di tutele della salute garantito, oltre che dalla legge nazionale, già dalla Convenzione delle Nazioni unite e prevalente sui vincoli di spesa e di bilancio, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale;

3) violazione e falsa applicazione: degli artt. 3, 32, 97 e 117 comma 2 lett. m), Cost.;
degli artt. 1 e 3 l. 241/1990;
dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992;
del d.m. 668/1994, con specifico riferimento agli artt. 1 e 2;
della l. 251/2000, con specifico riferimento all’art. 3;
della l. 43/2006, con specifico riferimento all’art. 1;
del d.Min.San. 29 marzo 2001, con specifico riferimento all’art. 4;
della l. 42/1999;
degli artt. 2222 e ss. c.c.;
dell’art. 348 c.p., eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, derivanti dal disconoscimento del ruolo e delle competenze del tecnico sanitario audioprotesista cui spettano obbligatoriamente la predisposizione e la personalizzazione dei dispositivi acustici, per come si evince dal sistema normativo di settore che rende ragione della inscindibilità tra la fornitura dell’apparecchio acustico e i servizi ad esso connessi forniti dall’audioprotesista;

4) violazione e falsa applicazione: degli artt. 3, 32, 97 e 117, comma 2, lett. m), Cost.;
degli artt. 1 e 3 l. 241/1990;
dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992;
dell’art. 1, commi 553-554-559, l. 208/2015, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, in quanto il d.P.C.m. 12 gennaio 2017 non avrebbe recepito le condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari e sarebbe stato comunque pubblicato in un momento nel quale era spirato il termine previsto per procedere al primo aggiornamento dei LEA.

Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze con comparsa formale e senza articolare alcuna difesa durante l’intero processo.

Non si è invece costituita in giudizio, benché ritualmente evocata, la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

E’ intervenuta ad adiuvandum la Senior Italia Federanziani, quale associazione nazionale che secondo il proprio Statuto, tra le altre cose, persegue l’obiettivo di collaborare con le istituzioni e le associazioni interessate ai problemi inerenti alla tutela della salute pubblica, ivi comprendendo interventi nei settori agro-alimentare, dermocosmetico, cosmetico, presidi medici, e quant’altro destinato al trattamento delle patologie e degli inestetismi connessi all’invecchiamento umano, nonché alla tutela della categoria degli anziani con ogni mezzo e forma.

Questa ha preso conclusioni sovrapponibili a quelle delle ricorrenti, segnalando la lesività del d.P.C.m. in questione per degli interessi dei soggetti che utilizzano i dispositivi acustici e, in particolare, degli anziani che ne fanno un uso intenso.

All’esito dell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I primi tre articolati motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione e della conseguenzialità logica, ancor prima che giuridica, che li avvincono.

1.1. Sempre in via di premessa, va inoltre considerato come la tutela del diritto di libera scelta dell’assistito, di quello degli audioprotesisti a veder riconosciuta l’autonomia del proprio àmbito professionale e, infine, dell’economicità per la finanza pubblica del nuovo sistema di approvvigionamento degli ausili per l’udito, non è appuntata in via diretta in capo alle odierne ricorrenti le quali, agendo in forma associativa o singolare, anelano alla tutela esclusiva dell’interesse imprenditoriale privato in tesi vulnerato dai provvedimenti in esame.

Pertanto, le specifiche censure articolate con riguardo ai primi tre profili vanno considerate esclusivamente quali elementi di influenza e di completamento di un quadro difensivo che fa perno sulla centrale lesione dell’accesso delle imprese di settore al libero mercato e della concorrenza.

Né infine un interesse diretto all’esame dei profili in questione può essere riattivato col mezzo dell’intervento ad adiuvandum proposto dall’associazione Senior Italia Federanziani, che non assume la valenza di un’autonoma impugnativa.

1.2. Quanto al merito del ricorso, riguardato dal punto di vista delle prime tre serie di censure, occorre considerare come il passaggio dal sistema tariffario a quello della messa a gara pubblica dell’approvvigionamento degli apparecchi acustici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oggi previsto dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, costituisca l’oggetto di valutazioni e di scelte riservate, secondo le rispettive competenze, al Governo e alle Regioni, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tali scelte, connotate da ampia discrezionalità, sono pertanto scrutinabili innanzi al Giudice amministrativo esclusivamente mediante un sindacato esterno volto a verificare, oltre alle violazioni di legge e al difetto di istruttoria, la loro eventuale illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o lesività della parità di trattamento, senza tuttavia che sia consentito entrare nell’area riservata al merito amministrativo.

1.3. Nel caso di specie, col decreto impugnato (la cui forma è prescritta dall’art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono stati appunto adottati dal Governo “ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ”.

1.3.1. Più in particolare, l’art. 17, commi 2 e 3, chiarisce che il nomenclatore contenuto nell’allegato 5 al decreto contiene, in uno alle caratteristiche descrittive, « gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva (…), erogabili dal Servizio sanitario nazionale » in favore dei soggetti indicati nel successivo art. 18, distinguendo le protesi in tre tipologie: a) quelle, indicate all’elenco 1, « costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi »;
b) « gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato »;
c) « gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B ».

Soggiunge il comma 4 dello stesso articolo che, « nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali ».

Nel nomenclatore di cui all’allegato 5, con riguardo agli ausili per l’udito (classe 22.06), ribadito che « terminata la fase medico-diagnostica della prescrizione, il tecnico audioprotesista applica e adatta gli ausili alle esigenze soggettive dell'assistito » e che « sarà cura dello specialista la verifica della corrispondenza alla prescrizione degli ausili forniti », viene ulteriormente chiarito l’oggetto della prestazione dell’audioprotesista, prevedendo che questi « applica i dispositivi aggiudicati in base al consueto protocollo professionale strutturato in cinque fasi: prove preliminari atte a individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello più adatto;
rilevamento impronta del c.u.e. che comprende: osservazione otoscopica preliminare al rilevamento dell'impronta;
posizionamento di un sistema di protezione del timpano, introduzione del materiale adatto ed estrazione del calco ottenuto;
nuova osservazione otoscopica del condotto per la verifica della pervietà – adattamento che comprende: verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero della scelta;
regolazione del dispositivo per raggiungere il massimo risultato di intellegibilità e comfort possibile;
controllo dell'auricolare ed eventuali modifiche per ottimizzare l'adattamento;
controllo finale del risultato mediante prove "in vivo" - addestramento ed assistenza iniziale (o dopo una sostituzione) che comprende: istruzione all'uso dell'apparecchio mediante esercizi che la persona deve svolgere;
comunicazione delle modalità da seguire per una efficace e corretta abitudine all'uso (da esigere dal fornitore anche nel caso di sostituzione delle componenti esterne degli impianti cocleari e la verifica della relativa funzionalità) - follow-up che comprende: verifica della taratura iniziale del dispositivo dopo le prime esperienze d'uso a 2 e 4 settimane dalla protesizzazione;
verifica dell'adattamento e delle tarature successive a 6 e 12 mesi di tempo
».

Delineato in tal modo il quadro prestazionale, l’Allegato 12 al decreto disciplina, tra le altre cose, la procedura di erogazione (art. 1) e, più nel dettaglio, la fornitura dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B (art. 3).

L’art. 1 dell’Allegato 12 articola la procedura di erogazione nelle fasi di formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, di prescrizione, di autorizzazione, di erogazione, di collaudo e di follow up (comma 1). Esso riserva al medico specialista, in collaborazione con la sua equipe multidisciplinare « sulla base delle esigenze espresse dall'assistito », la formulazione del piano riabilitativo-assistenziale (comprendente l'indicazione della patologia, la diagnosi funzionale delle specifiche menomazioni o disabilità, la descrizione del programma di trattamento e degli esiti attesi dall' equipe e dall'assistito, la tipologia di dispositivo, con i relativi codici identificativi della tipologia, e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari, i modi e i tempi d'uso del dispositivo, l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, le possibili controindicazioni e i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale, l'indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall' equipe e dall'assistito), della cui conduzione e verifica periodica essi rimangono responsabili (commi 3 e 4). Il medico specialista prescrive inoltre la prestazione di assistenza protesica che comporta l'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore (comma 5), ove necessari, « l'allestimento, l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie », che sono poi eseguite dai tecnici audioprotesisti (comma 6), nonché « le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle protesi e ortesi su misura, indicate nell'elenco 1 del nomenclatore » (comma 7).

Sono quindi dettate norme per garantire l’appropriatezza della prestazione « rispetto al bisogno dell’utente » e la compatibilità « con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento », aspetti che le regioni devono incrementare « anche avvalendosi delle informazioni rilevate nell'ambito del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria » (comma 9).

Quindi, l’art. 3 del medesimo Allegato 12 prevede che il medico prescrittore dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B del nomenclatore deve riportare « la definizione e il codice corrispondente alla tipologia del dispositivo » (comma 1). A loro volta, in attesa dell’istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie, per l'erogazione dei dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B e per la determinazione dei prezzi di acquisto, « le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente » (comma 2).

Inoltre, lo stesso comma dà corpo, in funzione dell’espletamento delle gare pubbliche, alle esigenze di personalizzazione e di adattamento degli ausili, di mantenimento in efficienza degli stessi e di garanzia della disponibilità di un elevato numero di modelli erogabili, prevedendo che « i capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi. Nella valutazione delle offerte le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti ».

1.4. In precedenza, l’erogazione dei dispositivi oggetto dell’odierno giudizio avveniva invece in quattro fasi (prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo), con riserva al « medico specialista del Ssn » sia della prescrizione (comprendente diagnosi;
indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore e indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
programma terapeutico di utilizzo del dispositivo) sia (in alternativa alla sua unità operativa) del collaudo (art. 4, commi 2, 3 e 10 del d.m. 27 agosto 1999, n. 332).

Inoltre, lo stesso decreto ministeriale prevedeva un sistema di prezzi amministrati con un regime tariffario minimo per gli apparecchi acustici di cui all’elenco 1 dell’Allegato 1. Quest’ultimo conteneva « i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso » e, « altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista » e disponeva che « la loro applicazione e effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria » (art. 1, comma 2, del d.m.).

1.5. Dall’articolata disciplina vigente, fin qui rassegnata e oggi in contestazione, nonché dalla comparazione col precedente sistema tariffario si evince che la previsione di messa a gara ad evidenza pubblica della fornitura degli ausili per l’udito in questione (quelli di cui agli elenchi 2A e 2B) non espone nel complesso il quadro regolatorio ad alcuna delle censure proposte col ricorso e, in particolare, a quelle – che qui rilevano – di limitazione della piena espressione dei principi di concorrenza e del libero mercato.

Infatti, la normativa esaminata, nello spostare il fuoco del sistema di fornitura da quello tariffario a quello dell’evidenza pubblica (che, bisogna rammentarlo, è il modo ordinario col quale le pubbliche amministrazioni acquisiscono beni e prestazioni), ha tenuto in debito conto sia i distinti ruoli professionali del medico prescrittore e del tecnico sanitario audioprotesista, delineandone con precisione gli àmbiti di azione professionale con riguardo allo specifico oggetto contrattuale, sia, come si è visto più sopra, le esigenze di personalizzazione e di adattamento alle mutevoli esigenze e aspettative dell’assistito. Questi è infatti coinvolto fin dalla fase della predisposizione del piano riabilitativo-assistenziale, così come rimangono ulteriormente garantite, sia in fase di fornitura sia in fase di adattamento, i suoi bisogni in termini di personalizzazione dei dispositivi mediante l’attività dei professionisti sanitari abilitati.

Questi aspetti cruciali, per quanto qui interessa, costituiscono la trama essenziale del sistema di gare volto ad assicurare, tramite apposite previsioni dei capitolati, la fornitura di ausili di qualità e durevolezza, nonché conformi alle prescrizioni mediche, la prestazione di attività di adattamento, di personalizzazione e di manutenzione o di sostituzione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di un’ampia gamma di modelli.

Si tratta, all’evidenza, di aspetti che, oltre a garantire le esigenze degli assistiti, costituiscono una significativa chiave di mantenimento dell’apertura del mercato per le aziende che operano nello specifico settore, attraverso lo stimolo a fornire, in una sana competizione commerciale, ampie gamme di prodotti di alto livello qualitativo, adattabili e durevoli.

Peraltro, a fronte di tali evidenze generali, le ricorrenti neppure hanno opposto concreti dati previsionali che possano far temere ricadute negative in termini concorrenziali o di mercato derivanti dalle scelte del Governo, né hanno tracciato contorni definiti per la paventata lesione del libero mercato di settore.

Né, infine, sono stati messi a fuoco specifici profili di irragionevolezza o di contraddittorietà del sistema che, nel suo complesso, legittimamente si allinea alla regola generale dell’evidenza pubblica.

Alla luce di queste considerazioni, il complesso delle censure fin qui unitariamente esaminato non può che essere respinto, non riuscendo a rendere adeguata ragione dei profili di violazione di legge e di eccesso di potere evidenziati in ricorso.

2. Quanto poi agli ulteriori motivi di doglianza, occorre considerare come il mancato adattamento dello schema di decreto alle osservazioni e alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non costituisce in via diretta un motivo di illegittimità del testo normativo, attesa la natura non vincolante delle stesse.

Inoltre, il termine del 28 febbraio 2017, assegnato dall’art. 2 dell’Intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2016 alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA per formulare la relativa proposta per il 2017 (così come quello ulteriore del 15 marzo 2017 per l’adozione del relativo provvedimento), in mancanza di univoci indici normativi e di sistema contrari, non assume natura perentoria né potrebbe essere razionalmente altrimenti, tenuto conto che, ove alla violazione di esso fosse fatto seguire il definitivo venir meno del potere di provvedere in proposito, ne deriverebbero sul piano funzionale intollerabili conseguenze in termini di impasse e di aporìe dell’intero sistema dei livelli essenziali di assistenza.

3. In definitiva, il ricorso va interamente respinto, nel mentre le spese possono essere compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto della novità delle questioni devolute e anche dell’assenza di qualsivoglia difesa pubblica.

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