TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-21, n. 202300914

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-21, n. 202300914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300914
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2023

N. 00914/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01060/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2019, proposto da
ditta individuale -OMISSIS-, già denominato “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e P S, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore n. 22, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto di informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata interdetta la ditta ricorrente ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89 bis, 91 comma 6 e 94 del D. Lgs del 6 settembre 2011 n. 159, e della conseguente Ordinanza n. -OMISSIS-emessa dalla Città di -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS- al Sig. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “Revoca della SCIA prot. n. -OMISSIS-, relative al “-OMISSIS-” sita in -OMISSIS-s.n.c. “-OMISSIS-” sita in -OMISSIS-n. 5 e “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-. In ditta -OMISSIS-.”;

delle note della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- citati nel provvedimento prefettizio ma non conosciuti perché sottratti al diritto di accesso;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 26 giugno 2019 e depositato in data 2 luglio 2019 la deducente ha rappresentato quanto segue.

Il sig. -OMISSIS- è amministratore unico dell’omonima ditta individuale e svolge, in -OMISSIS-, attività di bar e gelateria.

Tale attività intestata alla propria compagna, sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nasce grazie ai sacrifici economici e lavorativi da parte, prima della madre di quest’ultima, sig.ra -OMISSIS-, la quale ha iniziato a gestire l’attività commerciale in questione dai primi anni del 2000;
poi la stessa attività è continuata per mezzo della figlia sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.

Le attività commerciali intestate agli -OMISSIS- non nascono tutte nello stesso periodo storico ma vengono acquisite con il passare degli anni: prima hanno iniziato a lavorare con l’attività denominata “-OMISSIS-”, poi, a distanza di anni hanno rilevato il “-OMISSIS-” adiacente al bar ristorante denominato “-OMISSIS-” ed infine l’attività di -OMISSIS-denominata “-OMISSIS-”, costituite nel susseguirsi degli anni grazie ai risparmi investiti per ampliare le attività commerciali.

Il ricorrente opera esclusivamente nel settore privato e non ha partecipato a gare pubbliche di appalto e/o richiesto finanziamenti e/o erogazione di danaro pubblico.

Oltre al sig. -OMISSIS-, amministratore unico dell’attività, vi sono altri lavoratori alle dipendenze dello stesso, tutti assunti regolarmente.

In data-OMISSIS- al sig. -OMISSIS- è stato notificato il decreto di interdizione antimafia n. -OMISSIS-, meglio specificato sopra, in quanto, a dire della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-, vi sarebbe il rischio di infiltrazione mafiosa nei confronti della ditta ricorrente, sulla base delle risultanze istruttorie indicate a pag. 10 e 11 del provvedimento impugnato: “ Elusione della normativa antimafia: è evidente dalla successione di richieste di SCIA l’intento elusivo della normativa antimafia, volto a non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 84, c.4, lett.f) del D.lgs 159/2011 (convivenza con soggetto interdetto): -OMISSIS- non convive con -OMISSIS- -OMISSIS- ma ha notoriamente stretti legami con la stessa;
Natura familiare dell’impresa e rilevanza dei legami parentali: L’intensità del legame degli -OMISSIS- (padre/figli), rende credibile, a sua volta, la soggezione di -OMISSIS- alla “famiglia”, peraltro, in un contesto complessivo come quello sopra delineato di cointeressenze e condivisioni di attività fra gli stessi familiari del capo. Nelle precedenti interdittive si è ritenuto plausibilmente che le attività gestite dai figli di -OMISSIS--OMISSIS-, rispondessero ad un’esigenza di diversificazione degli investimenti e ad una probabile volontà di eludere più penetranti controlli e conseguenti provvedimenti restrittivi e patrimoniali. Appare, altrettanto, verosimile, sempre per gli stretti legami familiari e personali del nuovo intestatario, che vi sia tutt’ora la convergenza delle imprese agli -OMISSIS- e che le stesse, dunque, rimangano assoggettate ai comuni interessi della “famiglia”.… Attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa: l’appartenenza di -OMISSIS--OMISSIS- alla criminalità organizzata è indiscussa tant’è che è stata confermata la sua pericolosità sociale e prorogata la misura della libertà vigilata. Su questa base per la logica sopracitata del “più probabile che non” è plausibile ritenere che le decisioni sull’attività dell’impresa possono essere influenzate, anche indirettamente e nonostante il decorso del tempo, dalla mafia attraverso la famiglia, pure con riguardo alla nuova intestataria...
”.



1.1. Si è costituita in giudizio la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, chiedendo di dichiarare la correttezza procedimentale dello stesso ente locale in merito all’emanazione dell’ordinanza n. -OMISSIS-.



1.2. Alla camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.



1.3. All’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023, presenti i difensori della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per l'Amministrazione statale resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. In via preliminare, il Collegio prescinde - per ragioni di economia processuale - dall’esame dell’eccezione di improcedibilità frapposta dall’Amministrazione statale resistente in ragione dell’infondatezza del gravame.



2. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):

- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 ss. del D.Lgs. 159/2011 – Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria .

Dopo aver richiamato la disciplina di cui agli artt. art. 84, 89 bis, 91, comma 6, e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parte ricorrente ha evidenziato che a seguito di recenti interpretazioni giurisprudenziali (anche della Corte Costituzionale), l’applicazione della normativa indicata nel codice antimafia è stata estesa anche alle imprese private che operano sulla base di semplici autorizzazioni, per garantire il rispetto della concorrenza leale e trasparente;
tuttavia, in questi casi l’ampio - ma non indeterminato - potere discrezionale dell’Autorità prefettizia esige un’attenta valutazione degli elementi indiziari acquisiti, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per la parte ricorrente, la condotta evidenziata nel provvedimento avversato non è stata finalizzata a eludere la normativa antimafia - avvio della SCIA a suo nome finalizzata a eliminare le condizioni di cui all’art. 84, comma 4, lett. f), del D.lgs. n. 159/2011 - in quanto la stessa ha operato al fine esclusivo di poter dare continuità all’attività lavorativa gestita già prima dell’interdittiva assieme alla propria compagna;
in particolare, per l’esponente, -OMISSIS- -OMISSIS-, vedendosi chiudere la propria attività, in buona fede ha garantito la continuità per evitare un crollo economico finanziario. Aggiunge la deducente che se la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- - o gli -OMISSIS- - avessero voluto eludere l’informativa antimafia avrebbero potuto cercare dei prestanome, ma hanno invece tentato di salvare le proprie attività lavorative mettendo davanti i loro stessi familiari;
inoltre, il sig. -OMISSIS- è persona incensurata, come affermato anche dalla Prefettura e non ha mai avuto a che fare con la giustizia, né ha avuto o ha procedimenti penali pendenti e/o connessi a quelli del padre della propria compagna.

Osserva la parte ricorrente che il sig. -OMISSIS- si è visto notificare un’interdittiva antimafia per la sola ed unica motivazione di essere il compagno della figlia del sig.-OMISSIS- -OMISSIS-, condannato in passato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. che, però, oggi, è una persona libera che da diversi anni ha deciso di voltare pagina e dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia e al suo lavoro.

Inoltre, per l’esponente, non risponde a verità che il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- non si sarebbe mai dissociato dal sodalizio mafioso cui lo stesso, a dire degli inquirenti, ha fatto parte, poiché prima che venisse notificata l’interdittiva in oggetto i difensori avevano preventivamente richiesto e concordato con la Procura Distrettuale Antimafia di Catania le modalità dell’atto di dissociazione (nelle more, è stato depositato debito memoriale scritto in cui formalmente lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- si dissocia dal suo passato;
la mancata trasmissione dell’atto al magistrato di sorveglianza di -OMISSIS- spiega il motivo della mancata revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata derivante da una sentenza di condanna emessa nei confronti dell’-OMISSIS- -OMISSIS- nell’anno 2000).

Non risulta vera, per il deducente, neppure la permanenza al sodalizio mafioso da parte di-OMISSIS- -OMISSIS- in forza della sentenza n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- dal Tribunale di -OMISSIS- che lo aveva visto condannare per il reato di appropriazione indebita e di associazione mafiosa: infatti, in data -OMISSIS-la Corte d’Appello di Catania, sez. II penale, ha assolto-OMISSIS- -OMISSIS- dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. (e l’ultima sentenza di condanna per il reato associativo - per quest’ultimo - è datata al -OMISSIS- per reati commessi fino al dicembre dell’anno 2006).

Oltre a detto procedimento penale riformato dalla Corte d’Appello di Catania con la sentenza n.-OMISSIS-, l’-OMISSIS- -OMISSIS- non risulta né indagato né imputato di reati inerenti alla criminlità mafiosa o che possano destare allarme sociale;
quest’ultima statuizione evidentemente non conosciuta, o volontariamente tralasciata, dagli organi inquirenti, non è stata portata a conoscenza del Prefetto di -OMISSIS-, atteso che nel decreto prefettizio si fa menzione dell’attualità in capo all’-OMISSIS--OMISSIS- di una vicinanza a clan mafiosi che possa influenzare un’attività di ristorazione.

Per l’esponente, sin dall’anno 2015 -OMISSIS- -OMISSIS- si è allontanato su autorizzazione del magistrato di sorveglianza di -OMISSIS- dalla città di -OMISSIS- al fine di svolgere attività lavorativa presso la città di -OMISSIS-, tanto che l’applicazione della misura di sicurezza della casa lavoro comminata con la sentenza di condanna emessa in primo grado fu applicata dal magistrato di sorveglianza della Capitale.

In ordine all’attività commerciale in questione, sin dal 2004 il Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Misure di Prevenzione ha passato al vaglio tutte le proprietà della famiglia -OMISSIS---OMISSIS-;
detto accertamento ha condotto, nell’anno 2005, a rilevare la liceità di tutti i beni posseduti, fra cui il chiosco-bar sito in -OMISSIS-(cfr. il decreto di restituzione emesso nell’ambito della misura di prevenzione, n. -OMISSIS- M.P., in particolare pagg. 9 e 10).

Al sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania nel mese di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS-R.G. Trib. ha successivamente fatto seguito il provvedimento di dissequestro insito nel dispositivo di sentenza del -OMISSIS-, per il quale furono tratti contestualmente in arresto-OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- -OMISSIS-;
il Tribunale di -OMISSIS-, dopo scrupolosa e articolata istruttoria dibattimentale, arricchita da perizia (che ha dimostrato che la società “-OMISSIS-” si è costituita per mezzo di proventi leciti, che non vi è stata alcuna sproporzione tra i redditi dichiarati in passato e l’acquisto del chiosco e che non vi è stata alcuna interposizione fittizia di persona) è arrivato ad assolvere con formula piena il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, il sig.-OMISSIS- -OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- e gli altri coimputati, per i reati agli stessi contestati (anche riciclaggio e interposizione fittizia di persona, con la più ampia formula assolutoria;
in merito a quest’ultima statuizione il sig.-OMISSIS- -OMISSIS- è stato risarcito dallo Stato italiano per la privazione della libertà ingiustamente subita).

Anche la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- è stata successivamente assolta con formula piena dalla Corte d’Appello di Catania per il solo reato di appropriazione indebita (peraltro, la stessa prima ancora del pronunciamento dei giudici di II grado aveva restituito la somma vantata dalla falsa parte offesa).

In ordine, invece, alle diverse autorizzazioni ottenute per mezzo del Magistrato di Sorveglianza adito da -OMISSIS- -OMISSIS- al fine di svolgere mansioni lavorative, l’esponente evidenzia che l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata impone allo stesso precise e puntuali prescrizioni, fra cui quella di “dedicarsi con regolarità alla attività di lavoro alle dipendenze della S.r.l. -OMISSIS-” (verbale di notifica di sottoposizione alla misura di sicurezza del -OMISSIS-): dunque, dette autorizzazioni non sono altro che il frutto delle esigenze lavorative che scaturivano dal rapporto di lavoro con l’attività “-OMISSIS-”, mirate a far svolgere nel modo più completo le mansioni a cui lo stesso era preposto (dapprima quale soggetto operante la produzione di gelati e granite artigianali e successivamente, anche con le mansioni di autista dopo che la stessa Prefettura di -OMISSIS- aveva concesso la possibilità di riottenere titolo di guida).

Inoltre, per la parte ricorrente, anche i procedimenti penali ancora in fase embrionale che vedono indagata la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, unitamente al padre -OMISSIS- -OMISSIS- e al fratello-OMISSIS-, riguardano reati tutti insussistenti e strumentali ad etichettare in modo negativo -OMISSIS- -OMISSIS- e i suoi figli.

La parte ricorrente ha evidenziato, inoltre, che anche gli -OMISSIS- si sono rivolti alla giustizia per far valere i propri diritti, anziché dare prova di prevaricazione nei confronti di terzi.

Per la deducente, la Prefettura tenta vanamente di giustificare l’attuale pericolo di infiltrazione mafiosa basando tutto sulla presenza del sig. -OMISSIS--OMISSIS- nell’attività commerciale del genero;
ma l’interdizione in questione non riguarda una ditta e/o società che ha contatti con le Istituzioni, che si aggiudica appalti pubblici, che fa impresa con denaro pubblico: nel caso in questione ci troviamo di fronte ad un ristorante e bar gestito da diversi anni dal deducente assieme alla compagna.

Non si comprende, argomenta l’esponente, quali possano essere gli elementi indizianti del tentativo di infiltrazione mafiosa idonei a sacrificare l’attività commerciale de qua ovvero quali possano essere quegli elementi certi, precisi, concordanti e provati, che possano fare allarmare la Prefettura di -OMISSIS-: invero, per giurisprudenza costante ed unanime, il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta da solo a dimostrare il tentativo di infiltrazione mafiosa, necessitando ulteriori elementi/indizi che nel caso in esame mancano del tutto, anche perché nel caso in esame il rapporto di parentela non riguarda il deducente.

L’unico motivo di rischio di infiltrazione mafiosa, osserva l’esponente, sarebbe solo correlato al rapporto di parentela con il ( id est , perché il sig. -OMISSIS- è compagno della figlia del) sig. -OMISSIS--OMISSIS-, pregiudicato che da diversi anni si è dissociato dal suo passato e cambiato radicalmente stile di vita, dedicandosi esclusivamente al lavoro e a coltivare l’effetto verso i suoi figli e nipoti.

- con il secondo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria – Mancanza di certezza del diritto – Violazione dell’art. 91, comma 5 del codice antimafia .

Per la parte ricorrente, la struttura formale e sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato è carente, in quanto manca la motivazione: vi è solamente un preambolo in cui si riportano i precedenti del sig.-OMISSIS- -OMISSIS-, i legami familiari tra quest’ultimo con i propri figli e/o nuora, seguiti da un elenco di sentenze, pareri e valutazioni generiche e non circostanziate.

Per la deducente, dunque, non è possibile ricostruire il percorso logico e giuridico seguito dalla Prefettura di -OMISSIS- e sono assolutamente indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

Secondo la parte ricorrente manca un elenco di elementi indiziari idonei a giustificare l’emanazione del decreto interdittivo antimafia le cui motivazioni si basano sostanzialmente nel “legame familiare”;
non vi è prova nemmeno di collegamenti economici tra la ditta del sig. -OMISSIS- e altri ambienti malavitosi in quanto la stessa ha sempre operato nel pieno rispetto della legalità e con trasparenza.

Inoltre, osserva l’esponente, ben altro impatto può sortire sull’impresa un’informativa interdittiva emessa prima che l’attività sia avviata rispetto ad una adottata successivamente, senza limiti di tempo, quando oramai gli investimenti sono stati effettuati, come nel caso in questione;
in tale ultima ipotesi, servirebbe qualcosa in più rispetto al “più probabile che non” del tentativo di infiltrazione, criterio che da solo non può essere assunto come base per l’adozione di provvedimenti atti a sacrificare diritti fondamentali o a comprimere libertà garantite.

La parte ricorrente argomenta, inoltre, che il sig. -OMISSIS-, in mancanza di prove e/o indizi di collusione o contatti con associazioni mafiose, ha il diritto a che gli venga riconosciuto il rispetto della libertà di impresa e il diritto di svolgere la propria personalità nei diversi contesti sociali al riparo da valutazioni arbitrarie o eccessivamente discrezionali dell’autorità amministrativa.

La parte ricorrente ha successivamente versato in atti documenti.

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