TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202302779

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202302779
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302779
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 02779/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01735/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 9.12.2016, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura ex art. 79 del D.P.R. 3/1957;
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui i verbali di adunanza della Commissione Disciplinare della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, con particolare riferimento al verbale della seduta del 25.11.2016;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6.11.2017: della determinazione dirigenziale del 21.7.2017 della Direzione generale per le risorse e l’innovazione, con cui sono stati confermati in ruolo 23 segretari di legazione a valere dal 21.3.2016.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10.7.2020: del decreto del Direttore generale per le risorse e l’innovazione del 29.4.2020, con cui si è provveduto “ alla convalida, sub specie di ratifica, del provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento disciplinare ” conclusosi con l’adozione del DM -OMISSIS-/2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il dott. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 9.12.2016, con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura ai sensi dell’art. 79 del DPR n. 3/1957, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui i verbali di adunanza della Commissione disciplinare della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, con particolare riferimento al verbale della seduta del 25.11.2016 nell’ambito della quale è stata deliberata la proposta di irrogazione della sanzione impugnata e, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, la disposizione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale prot. n. -OMISSIS-/410/BIS.

In sintesi è accaduto: che il ricorrente, assunto nel Ministero a seguito di concorso, con immissione in servizio in data 21.3.2016, ha iniziato un corso di formazione per Segretari di Legazione in prova;
che, in particolare, “ è stato assegnato dall'Unità aggiornamento professionale Personale (…) della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione (…) dal 1° luglio 2016 al 28 luglio 2016 presso gli uffici dei Segretari di Legazione in prova del Corso "Attilio Cattani" nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso le organizzazioni internazionali a Ginevra, ad integrazione del suo percorso formativo ” (cfr. pag. 1): un tirocinio svolto nell’ambito dell’assegnazione, dal 21.3.2016 a. 3.8.2016, presso la Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie (DGIT);
che, con nota dell’8.7.2016 il Direttore generale DGIT ha segnalato alla Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione (DGRI) che, proprio in relazione al predetto periodo di tirocinio (luglio 2016), il ricorrente avrebbe prestato servizio presso la DGIT fino all’1.7.2016, prendendo servizio presso la rappresentanza a Ginevra in data 6.7.2016, ciò implicando che – dopo sabato 2 e domenica 3 luglio – nei precedenti giorni lunedì 4 e martedì 5 luglio si sarebbe ingiustificatamente assentato dal lavoro, non avendo chiesto congedo né prestato servizio altrove;
che con comunicazione del 19.7.2016 il Direttore generale del DGRI ha avviato nei confronti del ricorrente un’azione disciplinare ai sensi dell’art. 103 del DPR 3/1957, alla quale hanno fatto seguito le osservazioni del ricorrente (28.8.2016), in esito al cui esame sono stati disposti ulteriori accertamenti che hanno condotto l’Amministrazione, con DM 22.9.2016, al deferimento del ricorrente alla Commissione di disciplina per il personale della carriera diplomatica, prospettandosi la violazione delle disposizioni sulla assidua e solerte collaborazione nei confronti di superiori e colleghi, del dovere di essere di guida e di esempio per gli altri dipendenti (art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 3/1957, recante “ comportamento in servizio ”), del dovere di concordare i congedi, previa programmazione, con i superiori (art. 4 del DPR 114/2001), nonché dei “ principi di comportamento ” applicabili al personale della Carriera diplomatica in base al Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 (in particolare: artt. 3, 11 e 13);
che, quindi, dopo la comunicazione di avvio del procedimento (26.9.2016) e la fissazione (19.10.2016) della data di trattazione orale (10.11.2016), e dopo l’acquisizione del parere della stessa Commissione, è stata irrogata al ricorrente la sanzione della censura.

In punto di fatto il ricorrente ha esposto, in particolare, che “ in data 30 giugno 2016 (…) si recava regolarmente presso il Ministero trattenendosi in ufficio sino a tardi a causa dei numerosi impegni lavorativi dovuti al ponte e all'assenza di un collega. Una volta concluse debitamente le pratiche assegnate e quelle relative al passaggio di consegne, preoccupandosi di comunicare la cessazione del rapporto e la richiesta di ferie, solo a tarda ora si rendeva conto di non aver ricevuto sufficienti indicazioni operative per poter condurre sotto il profilo procedurale la cessazione (cartacea) dall'ufficio, la richiesta di ferie (informatica) e la successiva ripresa del servizio in Ginevra, considerato peraltro il diritto ad un giorno di viaggio;
data l'ora tarda, riteneva quindi opportuno, nello spirito di reciproca fiducia e lealtà, lasciare sulla scrivania del Capo – Ufficio Cons. -OMISSIS- il verbale di cessazione senza data accludendo un messaggio di accompagnamento firmato nel quale spiegava il problema, ritenendo di formalizzare successivamente la richiesta di ferie
” (cfr. pag. 3);
e ha soggiunto che, dopo ave cercato una sistemazione alloggiativa a Ginevra, sarebbe tornato “ in ufficio la sera del venerdì 1 luglio per affrontare le ultime tematiche lavorative con il Capo – Ufficio e per segnalargli nuovamente il problema dell'alloggio (ancora irrisolto) confermando, in quella sede, quanto specificato nella comunicazione della sera prima, ossia la sua assenza per i giorni 4 e 5 luglio. In tale occasione, il ricorrente riteneva superfluo affrontare il tema dell'avvenuto ricevimento del verbale di cessazione e dell'accluso messaggio di accompagnamento in quanto non ne veniva fatta specifica menzione da parte del Capo – Ufficio, dando quindi il ricorrente per scontato che il Cons. -OMISSIS- avesse opportunamente visionato e accettato il verbale ” (cfr. pag. 4).

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione degli articoli 3 e 21 octies della legge 241/1990;
dell'art. 106 del DPR 3/1957;
degli artt. 55 bis, 55 quater e 60 del d.lgs. 165/2001;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza della motivazione ed ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha stigmatizzato, in prima battuta, la “ genericità istruttoria della DGRI che ha contestato gli addebiti in sede disciplinare unicamente sulla base di una verifica sommaria del portale “la mia scrivania” e una generica richiesta di informazioni all'UNAP, di tal che risulta evidente l’inconferenza tra i fatti così come risultanti all'esito del procedimento disciplinare e gli assunti posti alla base della contestazione degli addebiti ” (cfr. pag. 8), nel senso che avrebbe dovuto “ limitarsi a contestare la ritardata formalizzazione della richiesta di ferie ” e, quindi, favorire “ una più accurata indagine ”, in difetto della quale non sarebbe stato “ consentito al ricorrente di difendersi nel merito delle nuove contestazioni, durante il procedimento disciplinare ” (cfr. pag. 9);
cosicché, si sarebbe sostanziata una palese violazione del principio di proporzionalità tra contestazione e sanzione, profilato anche nel

CCNL

Ministeri e tenuto conto, peraltro, sia delle risultanze dell’istruttoria preliminare della Commissione di Disciplina, secondo cui “ la condotta del dott. -OMISSIS- non integrerebbe, quindi, una fattispecie di “assenza ingiustificata” né di “violazione dell’obbligo di programmazione delle ferie” - così come prospettato dalla DGRI - bensì una più lieve condotta di mera irregolarità afferente all’ipotesi di ritardata registrazione dei giorni di congedo ” (cfr. pag. 13), sia dell’inesistenza di un tassativo obbligo di richiesta informatica delle ferie, sia, ancora, della mancata modificazione della contestazione disciplinare indotta dalle giustificazioni presentate in sede procedimentale.

Sulla base di tale, ultimo, profilo il ricorrente ha lamentato una “ ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti diplomatici e non diplomatici del Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale posto che la regolarizzazione di eventuali assenze a posteriori costituisce prassi diffusa pacificamente riconosciuta al Ministero se contenuta in tempi ragionevoli, sì come lo scrivente ha ampiamente provato nel procedimento disciplinare ” (cfr. pag. 17).

Il ricorrente ha, poi, contestato che “ il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è stato emesso in data 9 dicembre 2016, ben dopo 143 giorni dalla data della contestazione degli addebiti;
il termine ora ricordato costituisce chiara violazione del comma 6 dell'art. 24 del CCNL
” (cfr. pag. 20).

2°) Violazione degli artt. 103 e seguenti del DPR 3/1957;
degli artt. 3, 13, 14 e 16 del d.lgs. 165/2001;
eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta;
violazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990.

Con tale motivo il dott. -OMISSIS- ha dedotto che “ la sanzione avrebbe difatti dovuto essere irrogata non dal Ministero ma dal Direttore per le risorse umane ” (cfr. pag. 21).

Ha soggiunto, poi, che sulla base del rapporto di coniugio tra il “ funzionario istruttore Cons. -OMISSIS- e il Capo - Segreteria della

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