TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202400711

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202400711
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400711
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00711/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00517/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 517 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V A M, A M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

- dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, emesso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in data 10 gennaio 2022, e di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa a trattamento economico 'zero', ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni;

- dell'invito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Comando Vigili del Fuoco di Como a produrre la documentazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a causa della sospensione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I) Il ricorrente, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile, Comando Vigili del Fuoco di Como, ha ricevuto dapprima l'invito a firma del Comandante a produrre la documentazione che comprovasse l’avvenuta vaccinazione, quindi l'atto in data 10 gennaio 2022 di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, emesso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, nonchè di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa a trattamento economico 'zero', ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni.

Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato ha impugnato i provvedimenti, articolando cinque censure.

Nella prima lamenta la violazione dell’art. 4 ter, comma 1, d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii., in quanto sarebbe stato imposto illegittimamente l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori di cui all’art. 4 ter, senza prevedere alcuna differenziazione in ordine alle tipologie di mansioni svolte.

Nel secondo motivo lamenta l’illegittimità del provvedimento, per la mancata previsione normativa in merito alla possibilità di sottoporsi a tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione.

Nella terza censura deduce il contrasto con gli art. 914 ss. del d.lgs. n. 66/2010, nonché la disparità di trattamento, tra il dipendente sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale, rispetto a quello sospeso con provvedimento disciplinare.

Con il quarto motivo lamenta la violazione del diritto al lavoro, rilevando come la normativa avrebbe introdotto una sanzione accessoria, la sospensione della retribuzione e dell’assegna alimentare, con carattere punitivo.

Con la quinta e ultima censura il ricorrente deduce la violazione del Regolamento n. 536/2014, in materia di sperimentazioni cliniche, per violazione della disciplina europea.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a causa della sospensione.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria del 1 aprile 2022 la difesa Erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, a seguito della nuova disciplina introdotta dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in base alla quale a partire dal 25 marzo 2022, ai lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, quale il ricorrente, inadempienti all’obbligo vaccinale non è più applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente riammissione in servizio per i dipendenti tuttora sospesi ai sensi del previgente art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

Con ordinanza n. 414 del 6.4.2022 la prima Sezione ha respinto la domanda cautelare, con la seguente motivazione: “ In data successiva al deposito del ricorso, l’articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha modificato l’articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, ed ha eliminato, anche per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, quale conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

La sopravvenuta riammissione in servizio dei dipendenti che, come il ricorrente, sono stati sospesi in applicazione della disciplina previgente determina pertanto il venir meno di ogni pregiudizio economico e personale, con conseguente rigetto della spiegata domanda cautelare.

Il mutamento della disciplina legislativa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase cautelare”.

In vista dell’udienza di merito la difesa del Ministero ha richiamato la giurisprudenza nelle more intervenuta sulle questioni implicate nella vicenda in esame, a conferma della piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

Il ricorrente ha confermato l’interesse alla decisione del ricorso, al fine del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto di provvedimenti adottati dall’Amministrazione.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

II) Il presente ricorso è proposto avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione, dopo aver accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, ha disposto la sospensione dal servizio, in base alle previsioni, ratione temporis vigenti, dell'art. 4 ter d.l. 44/2021, che obbligava i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (a cui il ricorrente appartiene) a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 e prevedeva la sospensione dall'attività lavorativa dei dipendenti che non avessero osservato il predetto obbligo fino alla comunicazione del

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