TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-03-23, n. 202305028
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 05028/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03178/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3178 del 2022, proposto da
Università degli Studi “Link Campus University”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G V, A T e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Università' Campus Bio-Medico di Roma, non costituiti in giudizio;
Saint Camillus International University Of Health Sciences, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto e Giacomo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67;
per l'annullamento
- della Deliberazione 18 gennaio 2022, n. 13 della Regione Lazio recante «Fabbisogno formativo collegato ai Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41)» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 gennaio 2022;
- degli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ministero della Salute e di Saint Camillus International University Of Health Sciences;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’università degli Studi “Link Campus University” ha impugnato, con il ricorso in trattazione, la Deliberazione n. 13 del 18 gennaio 2022 della Regione Lazio recante il « Fabbisogno formativo collegato ai Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) » pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 gennaio 2022, con la quale si deliberava:
(i) « di stabilire che nella regione Lazio, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per l’attivazione di nuovi corsi di studio in medicina e chirurgia (L.M. 41) nella programmazione dell’università per gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 »;
(ii) « di procedere con successivi atti, alla revisione del fabbisogno formativo collegato ai Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) nella Regione Lazio, per la programmazione accademica a partire dall’anno accademico 2025/2026 ».
La ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che:
- nell’ambito della propria attività di programmazione universitaria, si determinava ad avviare l’iter volto a ottenere l’accreditamento iniziale di un nuovo corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l’anno accademico 2022/2023 presso la sua sede di Roma;
- ai fini dell’accreditamento, e in ottemperanza a quanto disposto dall’All. 4 del D.M. n. 289 del 25.3.2021, recante le «Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023»
provvedeva a richiedere: (i) il parere del Comitato Regionale di Coordinamento (CORECO) competente per territorio (nella specie, il CRUL – Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio); 3 (ii) il parere del Presidente della Regione Lazio, per la valutazione delle specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l’assistenza sanitaria ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 517/1999 e s.m.i.;
- in data 7.12.2021 stipulava, inoltre, una convenzione con l’Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli volta a promuovere «lo sviluppo congiunto di collaborazioni significati per l’istituzione e l’avvio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in chirurgia e medicina LM-41», ai sensi della quale tale struttura ospedaliera conveniva di mettere a disposizione degli studenti dell’Ateneo i reparti per i tirocini e i laboratori per l’attività di formazione e di ricerca;
- in data 13.1.2022, tuttavia, il CRUL dichiarava di non disporre degli elementi necessari a rilasciare il proprio parere, opponendo a tale fine il mancato rilascio del parere della Regione;
- in data 14.1.2022 – vista la scadenza al 17.1.2022 per la presentazione delle istanze di accreditamento dei nuovi corsi di laurea – presentava al MUR la proposta di nuova istituzione e accreditamento del corso di studio LM-41 (Medicina e Chirurgia), confidando che, nelle more del procedimento, la Regione avrebbe rilasciato il proprio parere positivo;
- nel frattempo, il Fatebenefratelli con nota prot. n. 157/2022/003C del 17.1.2022, in relazione alle integrazioni richieste dal CRUL in merito alla convenzione stipulata con Link, precisava che, «trattandosi nel caso di specie di un corso di laurea che non investe una disciplina specifica (come per le scuole di specializzazione) ma è invece a carattere generale, sono messi a disposizione degli studenti le strutture, attività assistenziali e servizi così come accreditati con il SSR ex DCA n. 224 del 16.06.2017» e che «gli altri corsi di studio in convenzione con le altre Università cittadine che insistono sull’Ospedale richiedono la frequenza di un numero molto esiguo di studenti/specializzandi che non [avrebbe interferito] con le attività formative di cui all’atto convenzionale intervenuto con codesta Amministrazione»; tale specificazione del Fatebenefratelli attesta la concretezza degli impegni assunti dall’Ordine Ospedaliero e la compatibilità di essi rispetto alla complessiva attività sanitaria dallo stesso espletata;
- la Regione adottava la D.G.R. n. 13 del 18.1.2022, in questa sede impugnata, con la quale deliberava: (i) «di stabilire che nella regione Lazio, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per l’attivazione di nuovi corsi di studio in medicina e chirurgia (L.M. 41) nella programmazione dell’università per gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025»; (ii) «di procedere con successivi atti, alla revisione del fabbisogno formativo collegato ai Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) nella Regione Lazio, per la programmazione accademica a partire dall’anno accademico 2025/2026».
La ricorrente, quindi, dopo una diffusa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi di censura:
- “ in via principale, nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione ”, in quanto:
- non esiste alcuna norma di legge che attribuisca alla Regione il potere di stabilire a priori e in via generalizzata (i) se sussistano, o meno, le condizioni per l’attivazione e, quindi, l’accreditamento del corso di studio in LM-41 alle Università e (ii) quale sia il fabbisogno formativo del medesimo corso su base pluriennale;
- il potere di stabilire se sussistano, o meno, le condizioni per l’attivazione e, quindi, l’accreditamento del corso di studio in LM-41 alle Università spetta unicamente al MUR, come chiaramente evincibile dall’art. 8 del d.lgs. n. 19/2012 sulla base dell’iter procedimentale disegnato dal legislatore;
- il Ministero della Salute – unitamente al MUR – è l’unica autorità titolare del potere di definire il fabbisogno formativo del corso di laurea in medicina e chirurgia, peraltro su base annuale;
- l’attività di programmazione degli accreditamenti di competenza dei Ministeri ha per espressa disposizione di legge natura annuale e non già triennale, in quanto finalizzata a garantire un costante aggiornamento dell’analisi del fabbisogno di personale medico in relazione ai rapidi mutamenti del contesto economico e socio-sanitario;
- ai sensi della legge n. 264/1999, gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia «sono programmati a livello nazionale» (art. 1); la medesima Legge n. 264/1999, all’art. 3, co. 1, lett. a) e b), dispone, poi, che per i suddetti corsi la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale avviene «con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo», mentre la ripartizione dei posti di cui alla lettera precedente tra le Università avviene «con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio». Inoltre, ai sensi dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992 la determinazione del fabbisogno per il SSN, ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario, rientra nelle attribuzioni del Ministero della