TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202307547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202307547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307547
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 07547/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16747/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 16747 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesA dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R S, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del

TAR

Lazio, Roma, Sez. I, 5/10/2022 n. 12635, resa inter partes e notificata il 28/10/2022 (“Sentenza”), che, in accoglimento del ricorso r.g. 4527/2022 (“Ricorso”), ha annullato la delibera dell'Autorità, adottata in esito all'Adunanza del 22/2/2022 e comunicata il 23/2/2022, con cui sono state negate le richieste di collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 165/01, per lo svolgimento di attività al di fuori dell'Autorità presso Ferrovie dello Stato S.p.A. (“FS”) nonché, in via subordinata, per motivi personali ai sensi degli artt. 12 e 18 del Testo Unico Consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità, adottato con Delibera 10/10/2018, n. 27374 e pubblicato sul sito istituzionale il 22/10/2018 (“Testo Unico Consolidato”) e accettate le dimissioni volontarie, rese in estremo subordine e con riserva di tutela dei propri diritti, a decorrere dal 14/3/2022 (“Prima Delibera” o “Primo Diniego”);

e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullita':

a) della Delibera dell'Autorità, prot. 0078422 del 18/10/2022 (“Seconda Delibera” o “Secondo Diniego”), adottata in esito all'Adunanza dell'11/10/2022 e comunicata con raccomandata a.r. del 20/10/2022, con cui per la seconda volta sono state negate le suddette richieste di collocamento in aspettativa e accettate le dimissioni volontarie rese in estremo subordine e con riserva di tutela dei propri diritti, a decorrere dal 14/3/2022;
b) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui il verbale dell'Adunanza dell'Autorità dell'11/10/2022 (dal contenuto ignoto) e, ove occorrer possa, gli artt. 12 e 18 del Testo Unico Consolidato (collettivamente, i “Provvedimenti Impugnati”);

e per l'adozione in luogo dell'Autorità, del provvedimento di collocamento in aspettativa per cinque anni del Ricorrente ovvero per la condanna dell'Autorità all'esecuzione della Sentenza, prescrivendo le relative modalità mediante la determinazione del contenuto del predetto provvedimento, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza e fissando una somma a titolo di penalità di mora per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine del Giudice ex art. 114 c.p.a.;

nonche', in subordine, per l'annullamento

della Seconda Delibera e degli altri Provvedimenti Impugnati sub b), previa conversione dell'azione e/o del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a.;

e per la condanna dell'Autorità all'adozione del provvedimento richiesto ex artt. 30 e 34, c. 1, lett. c) c.p.a., ossia il collocamento in aspettativa per cinque anni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;


Visto il ricorso in ottemperanza proposto dall’istante nominato in epigrafe, con cui si chiede l’esecuzione della sentenza del TAR n. 12635/2022, previa declaratoria di nullità della delibera n.78422 resa dall’AGCM in data 18 ottobre 2022;

Letta la costituzione dell’Autorità intimata;

Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023;

Considerato che:

-la riferita sentenza n.12635/2022 aveva annullato la precedente delibera dell’Antitrust, resa il 22 febbraio 2022, per vizio di motivazione, posto che, con riferimento alla domanda di collocamento in aspettativa inoltrata dal ricorrente, non aveva per nulla esplicitato le ragioni del diniego;

-la Sezione aveva infatti ritenuto, tra l’altro, che non poteva certo essere sufficiente l’assunto, posto in delibera, secondo cui il normale funzionamento e l’imparzialità dell’Autorità sarebbero stati pregiudicati dalle mansioni svolte dal ricorrente presso il nuovo datore di lavoro, “in considerazione delle attività di controllo e vigilanza posta in essere dall’Autorità sulle dinamiche di concorrenza e di tutela del consumatore nel settore dei trasporti…” (settore di operatività di FS, presso cui l’istante aveva preso servizio in prova) ed aveva opinato nel senso che “le funzioni precedentemente esercitate dal ricorrente sembrano non avere alcuna attinenza con la natura dell’attività propria del posto presso FS ovvero potrebbero comunque non intersecare in alcun modo il settore di attività che l’istante si accinge a svolgere presso la società di destinazione così potendosi ipotizzare che alcun vulnus all’immagine ed al funzionamento dell’istituto possa rivenire”;

-la nuova delibera ha specificamente motivato sulla dedotta incompatibilità ostativa al chiesto collocamento, raffrontando le passate mansioni svolte presso l’Autorità con il nuovo ruolo in essere presso FS;

l’Autorità ha altresì motivato sul diniego della richiesta subordinata di aspettativa “per motivi personali”, opinando che le circostanze dedotte dal ricorrente non rientrino nelle ipotesi previste dall’articolo 12 del Testo Unico Consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere dell’Autorità;

Ritenuto, dunque, che viene in questione una nuova motivata determinazione amministrativa, la cui legittimità deve essere contestata in sede di giudizio impugnatorio ordinario e non in sede di ottemperanza, non sussistendo la dedotta violazione/o elusione del giudicato;

Considerato dunque di dichiarare inammissibile la domanda di esecuzione e di accertamento della nullità dell’atto e di convertire il rito da rito camerale a rito ordinario, fissando all’uopo l’udienza pubblica del 11 ottobre 2023;

Ritenuto di riservare all’esito ogni provvedimento, anche sulle spese;

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