TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-10-02, n. 201701137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-10-02, n. 201701137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201701137
Data del deposito : 2 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2017

N. 01137/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2017, proposto da:
Huber Technology s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati S D e T F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato T P in Firenze, via Giambologna n. 9;

contro

Publiacqua s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia, n. 2;

nei confronti di

Soltech s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati G R e L M, e domiciliata per legge presso la Segreteria del TAR Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l'annullamento

- dell'aggiudicazione della procedura negoziata n. 70/2905 indetta da Publiacqua s.p.a. per l'affidamento della fornitura di presse a coclea per la disidratazione fanghi IDL Brunelleschi e Ponte a Niccheri comprensivo del piano di manutenzione triennale - CIG 67848413EA - Gara n. 7/2905, comunicata alla ricorrente con fax del 23.01.2017;

- in subordine, della lettera di invito alla procedura;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti della procedura di gara;

- nonchè per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto ove eventualmente stipulato;

- e per la condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica, con il subentro nel contratto di appalto anche ove eventualmente stipulato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Publiacqua s.p.a. e di Soltech s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso quanto segue.

La ricorrente, con memoria depositata in giudizio in data 4.9.2017, dopo avere constatato che Publiacqua s.p.a., ad esito dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 154 del 23.3.2017, ha annullato in autotutela la contestata procedura selettiva ed ha indetto una nuova gara aggiudicata in via provvisoria alla ricorrente stessa, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere e la condanna al pagamento delle spese di lite.

Publiacqua s.p.a., con memoria di replica depositata in giudizio l’8.9.2017, da un lato ha ritenuto di condividere la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dall’altro ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio.

Ciò premesso, il Collegio osserva che, stante la sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo rispetto alla pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, in quanto nel caso di specie la stazione appaltante non si è attenuta ai principi di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara, i quali devono ritenersi prevalenti sulle difformi statuizioni del regolamento adottato da Publiacqua s.p.a., con la conseguenza che quest’ultimo deve essere disapplicato, in parte qua, in forza del principio di gerarchia delle fonti a prescindere dalla sua impugnazione (TAR Lazio, Roma, III, 25.3.2010, n. 4736).

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