TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-02, n. 202400021

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-02, n. 202400021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400021
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00021/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00343/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2023, proposto da
Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Elfi Costruzioni S.r.l., Co.Me.P. S.r.l., Abbigliamento Schiavone S.r.l., Protezioni Ambientali S.r.l., La Regina del Pomodoro S.r.l., Azienda Agricola Tenuta S. Pietro di Paoletti Raffaele, S.I.Co.M. S.r.l. – Società Industriale Contenitori Metallici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ugo Pepe, Alfonso Bruno Pepe, Mariano Pepe, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino n. 47 del 04.11.2022: approvazione del Piano urbanistico comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e della Provincia di Salerno;

Visti gli interventi ad opponendum della Elfi Costruzioni S.r.l., della Co.Me.P. S.r.l., della Abbigliamento Schiavone S.r.l., della Protezioni Ambientali S.r.l., della Regina del Pomodoro S.r.l., dell’Azienda Agricola Tenuta S. Pietro di Paoletti Raffaele, della S.I.Co.M. S.r.l. – Società Industriale Contenitori Metallici, di Ugo Pepe, Alfonso Bruno Pepe e Mariano Pepe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 20 febbraio 2023, il Comune di Pagani impugnava, chiedendone l’annullamento, la delibera del Consiglio comunale (DCC) di Sant’Egidio del Monte Albino n. 47 del 4 novembre 2022, recante l’approvazione del Piano urbanistico comunale (PUC).

2. A sostegno dell’esperito gravame, lamentava, in estrema sintesi, che, in violazione dell’art. 7 della l. r. Campania n. 16/2004 e in difetto di difetto assoluto di attribuzione, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, col PUC impugnato, avrebbe disciplinato le c.d. “aree contestate” o “contese”, ossia i segmenti territoriali che il

TAR

Campania, Salerno, sez. I, con sentenza n. 344 del 9 febbraio 2021, nell’annullare la delibera del Consiglio provinciale (DCP) di Salerno n. 131 del 4 dicembre 2019, aveva accertato ricadere entro la circoscrizione territoriale del Comune di Pagani, ed avrebbe riservato ad esse la destinazione produttiva (D), in luogo della destinazione agricola (E) alle medesime riservata dal PUC di Pagani.

3. Costituitosi l’intimato Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, eccepiva la tardività e l’infondatezza del ricorso, deducendo, segnatamente, che la registrazione delle “aree contestate” nel catasto del Comune di Pagani sarebbe dipesa da un errore storico, risalente all’epoca napoleonico-murattiana e che, in relazione ad esse, le funzioni in materia di anagrafe, servizi pubblici (di igiene urbana, di illuminazione, di scarico fognario, di trasporto e mensa scolastica) e governo del territorio sarebbero state sempre esercitate dalla propria amministrazione.

Si costituiva pure in giudizio l’evocata Provincia di Salerno.

Intervenivano, altresì, ad opponendum, in qualità di soggetti titolari di fondi ricompresi nelle “aree contestate”, la Abbigliamento Schiavone s.r.l., l’Azienda agricola Tenuta S. Pietro di Paoletti Raffaele, la COMEP s.r.l., la Elfi Costruzioni s.r.l., La Regina del Pomodoro s.r.l., la Protezioni Ambientali s.r.l., la S.I.CO.M. s.r.l. – Società Industriale Contenitori Metallici, Pepe Ugo, Pepe Alfonso Bruno e Pepe Mariano, i quali parimenti eccepivano la tardività e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, sottolineando la differenza tra “confini catastali” e “confini amministrativi”, nonché l’inammissibilità della medesima, per omessa notifica ad alcuno dei controinteressati.

4. Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 7855 del 21 agosto 2023, confermava in appello la sentenza di primo grado n. 344 del 9 febbraio 2021.

Sempre in pendenza di lite, il resistente Comune di Sant’Egidio del Monte Albino chiedeva il rinvio della discussione del ricorso in ragione della modifica in itinere – giusta proposta n. 337 del 1° dicembre 2023 – della l. r. Campania n. 54/1974 (“Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione del territorio”), potenzialmente incidente sulle sorti della controversia.

5. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2023, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In limine il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per disporre il richiesto rinvio della trattazione della causa.

In particolare, la sopravvenuta proposta di modifica della l. r. Campania n. 54/1974, costituita dall’introduzione dell’art. 14 bis («1. Nei casi di istituzione di nuovi Comuni, mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, determinazione, rettifica o definizione delle contestazioni dei confini comunali, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine o di quelli che hanno amministrato gli ambiti territoriali interessati fino alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini, continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore o all’adeguamento dei corrispondenti atti da parte del Comune di nuova istituzione o la cui circoscrizione territoriale risulti ampliata o comunque competente in base alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi