TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400698

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400698
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400698
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00698/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01358/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2020, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Vigano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Oliveri, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza del Sindaco di Oliveri del 25 giugno 2020, n. 31, nella parte in cui istituisce il divieto di sosta agli autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 febbraio 2024 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – L’Associazione nazionale coordinamento camperisti, che opera dal 1985, rappresenta gli utenti in autocaravan.

Tra i suoi scopi vi è quello di “tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan” , oltre che lo scopo di “promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan” .

2. – D’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso ritualmente notificato, essa ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di O del 25 giugno 2020, n. 31, con cui è stato imposto il divieto di sosta ad autocaravan nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.

A sostegno del gravame, sono stati dedotti plurimi vizi di illegittimità.

I. Violazione dell’art. 185, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L’ordinanza impugnata non terrebbe conto della distinzione tra sosta e campeggio, stabilita dall’articolo testé evocato, impedendo la sosta per motivi che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, essendo invece relativi al campeggio, mentre la sosta, anche delle auto-caravan, che appartengono alla stessa categoria M1 delle autovetture (art. 47, comma 2, lett. b) , del codice della strada), non necessita né di apposite strutture né di impianti.

II. Violazione dell’art. 7, d.lgs. n. 285 del 1992 .

Rilevato che l’art. 7, comma 1, lett. b) , del codice della strada, consente all’ente proprietario di “ limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti …”, nel caso de quo , non solo la mera sosta non pregiudicherebbe le esigenze di prevenzione tutelate dalla disposizione in esame, ma, inoltre, il divieto non sarebbe imposto ad una categoria di utenti, bensì a un singolo tipo di veicolo, il tutto in assenza di qualsivoglia riferimento, in seno al provvedimento impugnato, alle direttive in materia.

III. Violazione dell’art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Nel caso in esame, non sussisterebbero i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente ed il provvedimento gravato, oltre ad essere privo di un termine di efficacia, non sarebbe congruamente motivato.

Inoltre, il Comune non avrebbe tenuto conto dei rimedi ordinari di cui al codice della strada.

IV. Violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 285 del 1992 e 120, d.R.R. 16

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