TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-04-11, n. 202300454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-04-11, n. 202300454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300454
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 00454/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01376/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

– della Cartella di pagamento n. -OMISSIS-, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 293.091,82 per “prelievi latte” relativi alle annate 1997/98, 1998/99 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, l’azienda agricola dell’odierno ricorrente impugna la cartella con cui, l’Agenzia delle Entrate, ha richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare sulla produzione di latte relativa alle annate 1997/98, 1998/99 e 1999/00, oltre ai relativi interessi ed oneri di riscossione.

A tale fine essa ha dedotto:

1. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE ( ex art. 10 TCE): i “debiti per prelievo latte”, di cui AGEA, tramite ora l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, chiede il pagamento con la cartella qui impugnata, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, siccome frutto di operazioni di compensazione – peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale – effettuate in violazione del diritto comunitario;

2. eccesso di potere per intervenuta decadenza di Agea della possibilità di procedere al recupero delle somme iscritte nel registro nazionale ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, non avendo ottemperato all’obbligo di notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo;

3. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21 bis , L. n. 241/90 e conseguente eccesso di potere per intervenuta prescrizione delle pretese di Agea per decorrenza del termine quadriennale ex art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995. In ogni caso, decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ovvero, in subordine, decorrenza del termine decennale ex art. 2946 c.c. per tutti gli importi intimati fino alla data di notifica della cartella;

4. violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21 bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. a causa dell’illegittima duplicazione del ruolo;

5. violazione di legge (art. 5 ter , Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03) ed eccesso di potere e difetto di motivazione della cartella e del ruolo a causa della mancata indicazione dei recuperi PAC effettuati, per mancata corrispondenza tra gli importi indicati nelle cartelle e gli importi indicati nel registro SIAN e nei registri degli organismi pagatori locali, nonché errata quantificazione degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e di interessi, inesigibilità e mancanza di certezza in ordine a quanto dovuto per effetto della mancata considerazione degli importi trattenuti a titolo di contributi PAC;

6. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis , 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n. 82/05, dell’art. 16 ter del decreto-legge n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12, dell’art. 28 del decreto-legge n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, dell’art. 3 bis della L. n. 53/94 e degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, le quali avrebbero determinato la nullità della notifica;

7. carenza di motivazione per mancanza degli elementi essenziali: illegittimità per mancata indicazione nella cartella di pagamento degli atti di accertamento presupposti e della relativa data di notifica, atti che avrebbero dovuto essere notificati all’odierno ricorrente e che, invece, non sarebbero mai stati notificati, rendendo impossibile non solo la verifica degli importi intimati con gli atti di accertamento, ma anche se da tali importi sono stati trattenuti -per quali annate e se sul capitale o sugli interessi - i premi Pac compensati a partire dal dicembre 2006, nonché stabilire se gli importi siano stati accertati come dovuti con sentenza passata in giudicato (ai sensi degli artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/09). Errata indicazione degli interessi, anche di mora, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e difetto di motivazione in ordine al termine di decorrenza degli stessi e comunque alla pretesa.

In esito all’istanza cautelare, questo Tribunale, ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, nelle more della definizione della

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