TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400438
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2024
N. 00438/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2023, proposto da
GE s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura C.I.G. 9796376138, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi, Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Tozzi in Napoli, via Toledo, n. 323;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eventuale in Monopoli alla via Garibaldi, n. 6;
per l'annullamento
a) della Determinazione Reg. Generale N. 1100/2023 del 03/08/2023 - Reg. Settoriale N. 282/DTA3 del 3.8.2023 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente; b) di tutti i verbali di gara; c) del bando, del disciplinare e del Capitolato per le criticità rilevate di seguito nel presente atto; d) del Progetto di fattibilità tecnica ed economica con i relativi allegati; e) di tutta la documentazione di gara; f) della Determina a contrarre; g) del provvedimento di individuazione del promotore, ove intervenuto; h) del provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto; i) ove lesiva delle determinazione Reg. Settoriale N. 289/DTA3 del 09/08/2023 con la quale è stato affidato lo studio di verifica dell'interesse archeologico; l) di tutti gli ulteriori atti connessi presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti; nonché per l'annullamento dell'intera procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con bando pubblicato nella G.U.C.E. il 26 maggio 2023 e nella G.U.R.I. il 5 giugno 2023, il comune di Monopoli ha indetto la gara europea mediante procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione dell’ampliamento del cimitero di Monopoli mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016 (segnatamente, per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva e della esecuzione delle opere di ampliamento del cimitero urbano di Monopoli, dell’impianto di cremazione, dell’edificio per il commiato, dei chiostri per la rivendita e del parcheggio pertinenziale nonché della gestione dell’impianto di cremazione e di tutte le attività ed i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva, connessi al recupero economico attraverso l’assegnazione in concessione dei manufatti cimiteriali per tumulazione e dei lotti per l’edificazione di manufatti cimiteriali (di famiglia e di Enti o Collettività) ai cittadini e agli Enti o Collettività che ne fanno richiesta, sia nella nuova area in ampliamento che nel cimitero esistente, nonché attraverso la gestione economica dell’impianto di cremazione, dell’edificio del commiato, dei chioschi per la rivendita, dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva relativi all’intero cimitero comprensivo della parte esistente e la gestione economica del parcheggio pertinenziale a realizzarsi - cfr. art. 3 del Disciplinare di gara), del valore di euro 33.082.519,27, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal civico ente (iniziativa pubblica); il termine di presentazione delle offerte è stato originariamente fissato al 27 giugno 2023.
Con determinazione dirigenziale n. 847 del 9 giugno 2023, il comune di Monopoli ha integrato la documentazione di gara con la relazione geologica e ha, quindi, prorogato al 17 luglio 2023 il termine per la formulazione delle offerte.
La società GE s.c.a r.l. (di seguito, anche solo GE) ha partecipato alla procedura competitiva in questione, presentando la sua offerta il 14 luglio 2023 (cfr. il verbale di gara n. 1 del 18 luglio 2023, pagina 2).
Con verbale n. 1 del 18 luglio 2023, la commissione di gara ha attivato il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti - tra l’altro - della GE, assegnando il termine di sette giorni per le chieste integrazioni.
Con verbale n. 2 del 28 luglio 2023, la commissione di gara ha escluso la GE, per mancato riscontro al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016.
Con determinazione dirigenziale n. 1100 del 3 agosto 2023, l’Amministrazione ha approvato i succitati verbali di gara n. 1 e n. 2, con l’esclusione della GE dalla procedura de qua.
1.1 - Con ricorso notificato il 18 settembre 2023 e depositato in giudizio in pari data, GE ha impugnato, domandandone l’annullamento:
a) la determinazione dirigenziale del comune di Monopoli Reg. Gen. n. 1100/2023 del 3 agosto 2023 (Reg. Settoriale n. 282/DTA3 del 3 agosto 2023), con cui è stata disposta la sua esclusione b) tutti i verbali di gara; c) il bando, il disciplinare e il Capitolato per le criticità rilevate di seguito nel presente atto ; d) il Progetto di fattibilità tecnica ed economica con i relativi allegati; e) tutta la documentazione di gara; f) la determina a contrarre; g) il provvedimento di individuazione del promotore, ove intervenuto; h) il provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto; i) ove lesiva, la determinazione Reg. Settoriale N. 289 / DTA3 del 09/08/2023, con la quale è stato affidato lo studio di verifica dell'interesse archeologico; l) tutti gli ulteriori atti connessi presupposti e consequenziali, anche non conosciuti.
Ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
A - Sull’interesse a ricorrere stante l’impossibilità di formulare un’offerta seria, congrua e sostenibile a causa dell’illegittima predisposizione dei documenti di gara;
1 - Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 23 e 25 D.lgs. 50/2016 - art. 14 e 26 DPR 207/2010) - Sulla violazione dell’art. 20 della Relazione Illustrativa - Sull’illegittimità dell’intera procedura di gara per l’assenza dello studio archeologico preliminare;
2 - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 26 D.lgs. 50/2016) - Sull’illegittimità dell’intera procedura di gara per l’assenza della verifica preventiva della progettazione;
3 - Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 14, 18, 25, 33 e 40 del DPR 207/2010) - Sull’illegittimità del disciplinare di gara - Sull’illegittimità dell’intera procedura di gara per l’assenza di un adeguato cronoprogramma;
4 - Sulla violazione e falsa applicazione del Codice per la contraddizione dei documenti di gara rispetto all’espletamento della procedura espropriativa;
5 - Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 165 ss. e 180 ss. D.lgs. 50/2016) - Sull’assenza di una dettagliata matrici di rischi;
6 - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016; art. 25 DL 50/2022, conv. con L 91/2022) - Violazione e falsa applicazione della Deliberazione n. 413 del 28.3.2023 della Regione Puglia - Sul mancato aggiornamento dei prezziari regionali per i lavori pubblici;
7 - Sulla violazione e falsa applicazione di legge (artt. 34 D.lgs. 50/2016) – Sulla violazione del Decreto 23 giugno 2022 n. 256, relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” cosiddetto - CAM Edilizia;
8 - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 71 e ss. d.lgs. 50/2016 - art. 97 Cost.) - Eccesso di potere - Sulla mancata pubblicazione del bando di Gara in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea nonché in Gazzetta Ufficiata della Repubblica Italiana;
9 - Sull’illegittimità per evidente irragionevolezza/irrazionalità del disciplinare rispetto al criterio di valutazione dell’offerta tecnica della “Performance del Piano economico finanziario”;
10 - Sulla violazione e falsa applicazione di legge (artt. 165 e 180 e ss D.lgs 50/2016) - Sull’insostenibilità del PEF posto a base d’asta;
11 - Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016) - Sull’illegittimità del provvedimento di esclusione.
1.2 - Si è costituito in giudizio il comune di Monopoli.
Ha eccepito preliminarmente (cfr. la memoria difensiva del 9 ottobre 2023) l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un