TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-02-19, n. 201800122
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Pubblicato il 19/02/2018
N. 00122/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2015, proposto da:
Casali Spa Industria Chimica e Bituminosa, rappresentata e difesa dall'avvocato M B B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M B B in Ancona, via Matteotti, 54;
contro
Comune di Falconara Marittima, rappresentato e difeso dall'avvocato M B Terzi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M B Terzi in Ancona, corso Stamira, 29;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Multiservizi Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso il relativo studio, in Ancona, via del Commercio, 29;
per l'annullamento
in parte qua , della determina prot. 49936 del Comune di Falconara Marittima (AN) comunicata con posta elettronica certificata in data 4.12.2014, con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 39/2013;
- della determinazione dirigenziale del 26.1.2014 n. 251;
- del parere tecnico con prescrizioni prot. n. 21667 del 30.10.2014;
- del parere tecnico favorevole con limiti e prescrizioni relativo alle emissioni in atmosfera;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima, della Provincia di Ancona e di Multiservizi Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 31.1.2018 la parte ricorrente ha depositato una nota intitolata “ RINUNCIA AGLI ATTI ” con la quale, dopo l’esposizione di alcuni sviluppi procedimentali successivi alla proposizione dell’odierno ricorso, chiede a questo Tribunale di “ emettere provvedimento declaratorio di cessazione della materia del contendere e di compensazione integrale delle spese di lite. Con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e provvedimento di estinzione del processo ”.
Nelle premesse di cui alla penultima alinea di pagina 4, si legge inoltre quanto segue: “ che il presente ricorso verrà chiamato all’udienza del 7.2.2018, allorquando le parti dichiareranno cessata la materia del contendere ”.
Detta nota risulta essere stata sottoscritta, per adesione e conferma, da tutti i difensori delle controparti.
Nulla è stato ulteriormente depositato in vista dell’odierna udienza di merito.
Nelle attività preliminari di udienza le parti nulla hanno aggiunto o chiarito rispetto agli scritti già depositati, chiedendo semplicemente che la causa andasse decisione.
Il Collegio rileva come – dalla lettura dell’atto depositato - non risulti chiaro se la parte ricorrente intenda ottenere una pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ovvero una sentenza di merito che accerti l’avvenuta cessata materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a..Va però rilevato che il richiamato atto – sottoscritto da tutte le parti costituite – dimostra comunque il venir meno dell’interesse ad una decisione nel merito della causa.
Di conseguenza, null’altro resta al Collegio se non dichiarare l’improcedibilità del ricorso all’esame per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, tenuto anche conto dell’adesione delle parti resistenti alla richiesta della società ricorrente, se ne dispone l’integrale compensazione .