TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202401261
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Pubblicato il 15/04/2024
N. 01261/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2020, proposto da
Vmv Mooring Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati C D e L L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale di cui alla nota del 15.04.2020 prot. nr. 5323;
nonché del silenzio serbato dall’amministrazione rispetto al chiesto rinnovo della chiesta concessione demaniale marittima;
- di ogni ulteriore provvedimento non conosciuto e comunque adottato dall’amministrazione sia comunque connesso o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
Vista la memoria depositata il 22 dicembre 2023 dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
Vista la memoria depositata il 26 dicembre 2023 dalla società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 gennaio 2024 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente gravame, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’A.d.S.P. comunicava che il procedimento di rinnovo del titolo concessorio, chiesto sino al 31.12.2022, sarebbe stato rinnovato al 31.12.2020;
Considerato che, come confermato sia dalla ricorrente che dalla resistente Autorità, la concessione demaniale marittima è stata rinnovata sino al 31.12.2023, in attuazione delle proroghe ex lege ai sensi dell’art. 199, comma 3, lett. b) della legge n. 77/2020, dell’art. 199, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 3 della legge n. 118 del 5 agosto 2022;
- che quando il processo non possa più produrre alcun risultato utile per la parte ricorrente in ragione di una sopravvenuta situazione di fatto o di diritto, tale da rendere chiara e definitiva l'inutilità di un’eventuale sentenza di annullamento, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10950);
Ritenuto che:
- a fronte delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dalle parti costituite, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a. l’improcedibilità del giudizio;
- le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla definizione del giudizio per un profilo in rito.