TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-05, n. 202300722

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-05, n. 202300722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300722
Data del deposito : 5 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2023

N. 00722/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01044/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2017, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F L, G L e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. G L in Cagliari, Piazza Repubblica 10;

contro

Comune di Olbia, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F M e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Pietro Delitala, 10;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Dirigente del Settore Manutenzioni del Comune di Olbia del 7.11.2017, con il quale sono stati sospesi i procedimenti per l’autorizzazione all’effettuazione di interventi di scavo e posa di infrastrutture ed impianti di TLC su suolo comunale in relazione ad una serie di richieste presentate da TIM per alcune utenze, “ in quanto la polizza fideiussoria, prevista all'art. 3 c. 3 del “Regolamento per le manomissioni delle pavimentazioni dei piani viabili” approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 38 del 07/06/2017, è scaduta ”;

- del “ Regolamento per le manomissioni delle pavimentazioni dei piani viabili ” e della coeva delibera di approvazione del Consiglio comunale n. 38 del 7.6.2017, nella parte in cui subordina il rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 del d.lgs. n. 259/03 per l'esecuzione di lavori di manomissione delle pavimentazioni per l'installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture ed impianti di TLC alla produzione annuale di una “Polizza di responsabilità civile” e di una “Polizza per la garanzia dei ripristini” (art. 3);

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società Telecom Italia S.p.A., odierna ricorrente, premesso che per l’esecuzione di opere di scavo e posa di infrastrutture, impianti e manufatti è tenuta a richiedere permessi e autorizzazioni dagli enti locali competenti (come tutte le società che erogano servizi di rete attraverso una infrastruttura trasmissiva o di trasporto: gas, elettricità, telefonia, illuminazione, etc.), impugna gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il provvedimento con cui il Comune di Olbia ha sospeso i procedimenti per l’autorizzazione alla effettuazione di interventi di scavo e posa in opera di infrastrutture e impianti di TLC su suolo comunale in relazione ad una serie di richieste presentate dalla stessa Telecom per alcune utenze (provvedimento fondato sul fatto che “ la polizza fideiussoria, prevista all’art. 3 c. 3 del “Regolamento per le manomissioni delle pavimentazioni dei piani viabili” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/06/2017, è scaduta ”) e il “Regolamento per le manomissioni delle pavimentazioni dei piani viabili” (art. 3), nella parte in cui subordina il rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 del d.lgs. n. 259/2003 per l’esecuzione di lavori di manomissione delle pavimentazioni per l’installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture e impianti di TLC alla produzione annuale di una “Polizza di responsabilità civile” e di una “Polizza per la garanzia dei ripristini”.



1.1. Nello specifico, l’art. 3 del Regolamento de quo stabilisce che il rilascio del titolo è subordinato alla produzione annuale: - di una “ polizza di responsabilità civile dell’importo di €. 500.000,00 ”;
- di una “ polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione e del regolare ripristino delle manomissioni stradali dell’importo di €. 500.000,00 ”, con l’ulteriore precisazione per cui “ sono tenuti a produrre le polizze di cui al punto 2 anche i concessionari delle reti di telecomunicazione elettronica, così come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003 n° 259 ”.



1.2. La ricorrente deduce che:

- il procedimento amministrativo per le autorizzazioni agli interventi e le concessioni del suolo/sottosuolo è scandito dall’art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE), nel quale si prevede che gli operatori di TLC, anche per il tramite delle ditte incaricate di eseguire per loro conto i lavori, debbano presentare un’istanza unica all’ente locale competente conforme al modello C di cui all’allegato n. 13 al Codice;

- per quel che concerne gli oneri, canoni ed in generale le prestazioni patrimoniali e reali richiedibili dagli enti locali agli operatori di TLC (ciò che rileva ai fini dell’odierno giudizio), l’art. 88 del CCE, al comma 10, prevede che, salve le disposizioni di cui al successivo art. 93, nessuna altra indennità è dovuta dai soggetti esercenti pubblici servizi: questi, infatti, sono tenuti a versare solo il Cosap (o, in alternativa, la Tosap) per l’occupazione del suolo (T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, n. 511/2013 del 5.11.2013;
T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 347/2015 del 23.7.2015;
T.A.R. Piemonte, Sez. I, 8/5/2010 n. 2362);

- l’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 è intervenuto in materia stabilendo che l’art. 93 del CCE “ si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione ”;

- anche il Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), all’art. 231, comma 3, nel disporre che “ in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazion i”, conferma che quando l’occupazione del suolo e del sottosuolo viene effettuata con infrastrutture di TLC si applica unicamente la disciplina del Codice Comunicazioni Elettroniche, con esclusione della disciplina generale dettata dal Codice della Strada;

- ciò che la normativa vieta è l’imposizione ex ante di oneri e prestazioni ulteriori rispetto al Cosap e alla Tosap, in maniera tale che dal punto di vista procedimentale e operativo non vi siano differenze tra comuni, regioni ed aree del territorio nazionale per quel che concerne le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per l’effettuazione di tali interventi;

- nel settore delle TLC, dunque, non è consentito alle pubbliche Amministrazioni subordinare il rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 del CCE alla costituzione di polizze fideiussorie e assicurative, in quanto tali prestazioni ed oneri configurano imposizioni ex ante (come tali vietate), ben potendo le amministrazioni, laddove danneggiate, chiedere di essere indennizzate e risarcite ex post .

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