TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2023-03-08, n. 202301495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2023-03-08, n. 202301495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301495
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 01495/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00702/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele 110;

per l'annullamento

del provvedimento di conclusione della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – Settore concorsuale 06/B1 (Medicina Interna) Settore scientifico disciplinare MED/09 (Medicina Interna) – bandita con D.R. n. -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., fondandosi essa su una questione di rito;

Rilevato che:

-parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Rettore prot. n. -OMISSIS- DDR n. -OMISSIS-, con cui l’Università resistente ha approvato gli atti della commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate della predetta Università – Settore concorsuale 06/B1 (Medicina Interna) Settore scientifico disciplinare MED/09 (Medicina Interna) – bandita con D.R. n. -OMISSIS-.

-ha dedotto i motivi di ricorso di seguito sintetizzati:

1) vizio di violazione dell’obbligo di astensione da parte di due componenti della commissione nominata con D.R. n. -OMISSIS- per conflitto di interessi con il controinteressato;

2) vizio di illegittimità della valutazione operata dall’amministrazione, per difetto di motivazione e istruttoria, sia con riguardo alla produzione scientifica sia con riguardo all’impatto dei lavori dei rispettivi aspiranti;

3) vizio di illegittimità della valutazione anche con riguardo alla solidità complessiva dell’attività didattica svolta dagli interessati;

-si sono costituiti in giudizio sia l’Università che il controinteressato;

Rilevato, in particolare, che l’Università ha eccepito in rito l’irricevibilità del ricorso introduttivo, notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo;

Ritenuto che tale eccezione sia fondata e debba essere esaminata ricostruendo la successione cronologica degli eventi, articolatisi nei seguenti termini:

- il decreto impugnato (nella memoria di controparte viene indicato per mero refuso quello avente n. -OMISSIS- ma si tratta del decreto con cui “ cui sono stati approvati gli atti della procedura ” e dal quale deriva infatti l’efficacia lesiva tale da far sorgere l’interesse a ricorrere) è stato notificato al ricorrente a mezzo pec in data 28 novembre 2022 e tale decreto indicava espressamente che i verbali erano comunque disponibili sul sito istituzionale dell’amministrazione;

- gli atti istruttori, compresi i verbali della commissione n. 1 e 2, sono stati pubblicati sul sito istituzionale in data 14 settembre 2022, mentre il decreto di nomina della commissione e i verbali n. 3 e 4 sono stati pubblicati in data 28 novembre 2022;

- dopo circa un mese (ovvero in data 30 dicembre 2022) dalla notifica del decreto di approvazione impugnato in questa sede, parte ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. Legge 241/90, chiedendo di avere accesso anche alla domanda formulata dal controinteressato di partecipazione alla selezione, oltre che ai verbali (questi ultimi già pubblicati a tale data);

- nell’istanza, l’interessato ha anche rappresentato che, all’esito della selezione, la Commissione esaminatrice aveva ritenuto che “i profili di completa maturità per il ruolo per cui è stato bandito il presente concorso risultino essere quelli ” del ricorrente e del controinteressato e che “ per la migliore qualificazione didattica e la consistenza della produzione scientifica, la commissione (aveva) giudicato, all’unanimità, il controinteressato quale figura più qualificata a ricoprire il ruolo oggetto del presente bando ”;

- la richiesta di ostensione è stata accolta tempestivamente, in data 16 gennaio 2023, mentre era ancora pendente il termine per ricorrere;

-il ricorso introduttivo è stato invece notificato in data 3 febbraio 2023, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 28 novembre 2022;

Ritenuto che, sotto il profilo giuridico, la questione di irricevibilità debba risolversi alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo, anche per i plurimi univoci precedenti richiamati, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10239) secondo cui il dies a quo di decorrenza del termine di sessanta giorni per l’introduzione della domanda di annullamento ex artt. 29 e 41 c.p.a. deve individuarsi nel momento (anche) della " piena conoscenza " dell’atto impugnato, intesa, non quale " conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale”, ma nel senso che debba ritenersi “sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto (…) ferma restando la possibilità, nel caso della sopravvenuta conoscenza di ulteriori vizi di legittimità dell'atto già impugnato, di censurare anche questi ultimi mediante la proposizione di motivi aggiunti " (cfr. tra le altre, trattandosi di principi consolidati, anche Cons. Stato, Sez. II, 13 settembre 2021 n. 6258);

Ritenuto, peraltro, che non possa applicarsi alla fattispecie in esame la controversa questione della dilatazione del termine (di trenta giorni) per ricorrere che si registra, nella giurisprudenza italiana, oltre che in quella sovranazionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’ambito del rito accelerato ex art. 120 c.p.a. per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, per le quali vige una disciplina anche sostanziale peculiare (“ nelle gare pubbliche la pubblicazione della delibera di aggiudicazione all'albo pretorio di per sé sola non è idonea, nel sistema previsto dall'art. 79, comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a determinare la decorrenza del termine d'impugnazione, se ad essa non si accompagna la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati secondo la regola di cui al successivo comma 5-bis, facendo decorrere così il termine d'impugnazione di trenta giorni ex art. 120, comma 5, c.p.a.;
tale regola generale, che si basa sull'espressa previsione normativa di cui al citato art. 120, comma 5, c.p.a., che fa riferimento alla " ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ", è evidentemente ancora attuale nel sistema del nuovo Codice dei contratti atteso che il nuovo contenuto dell'art. 76, comma 5, è del tutto sovrapponibile a quello dell'art. 79 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 citato, confermandosi così l'impianto di fondo del sistema di impugnazione degli atti delle procedure di gare pubbliche per la conclusione dei contratti d'appalto: pertanto, solo dalla piena conoscenza della aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva, decorrono i termini per l'impugnazione dell'aggiudicazione e tale piena conoscenza può dirsi effettivamente acquisita dalla ricorrente soltanto a seguito della comunicazione (ex art. 76 del codice dei contratti) del provvedimento adottato dalla stazione appaltante (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 25/07/2019, n.5257;
Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 44429)”
(T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1055);

Osservato che, nel caso in esame, parte ricorrente ha avuto “ piena conoscenza” non solo dell’esistenza dell’atto di conclusione del procedimento a lui sfavorevole, ma anche dei profili sostanziali (relativi al vizio di eccesso di potere con riguardo alla valutazione) o procedimentali (relativi al vizio di violazione di legge relativo al dedotto conflitto di interessi) sui quali ha poi incentrato le sue doglianze di merito fin dal 28 novembre 2022 (essendo stati pubblicati tutti i verbali oltre che il decreto di nomina della Commissione tali da integrare il requisito di conoscenza richiesto dalla norma processuale);

Ritenuto pertanto che le esigenze di certezza e di stabilità dei rapporti di diritto pubblico, cui è funzionale il termine di decadenza ex art. 41 comma 2 c.p.a. avrebbero dovuto essere salvaguardate mediante la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo, salva la possibilità di dedurre ulteriori censure mediante motivi aggiunti, all’esito della conoscenza della domanda di partecipazione del controinteressato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba dichiararsi irricevibile ex art. 35 c.p.a. e che la regolazione delle spese, che tiene conto della decisione in forma semplificata ed in rito, e quindi della assenza di fase istruttoria di merito, debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo;

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