TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2023-12-27, n. 202301710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2023-12-27, n. 202301710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301710
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 01710/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01752/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Formez PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria del -OMISSIS-, nella parte in cui non applica, in favore del ricorrente, il beneficio della riserva di posti di cui al bando approvato con decreto del dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 22 dicembre 2021, n. 13556, relativo al concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 7 posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile”, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della medesima legge;

- del presupposto verbale della commissione d’esame n. -OMISSIS- e relativo allegato 1);

- della presupposta nota del Comando Militare Esercito Calabria del -OMISSIS-;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo per l'interesse del ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto alla riserva di cui al bando di concorso citato, quale militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito per come previsto dal bando di concorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Ministero della Difesa e di Formez PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


Rilevato in fatto che:

a) -OMISSIS- ha partecipato concorso pubblico per esami indetto dalla Regione Calabria per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 7 posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile”, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della medesima legge;

b) essendo risultato idoneo all’esito della procedura selettiva, egli ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto meglio indicato in epigrafe, con cui è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso, senza applicare in suo favore la riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare;

c) ed in effetti, in sede di controlli sui titoli, il Comando Militare Esercito Calabria, avendo esaminato l’atto di arruolamento e il provvedimento di congedo del candidato, aveva comunicato l’insussistenza del diritto alla riserva, comunicandolo alla Regione Calabria con nota del -OMISSIS-;
a tale nota la Regione Calabria si era conformata;

d) il ricorrente, dunque, ha dedotto la violazione della legge e il difetto di motivazione, sostenendo di possedere il requisito prescritto dalla legge per godere della riserva;

e) si sono costituiti per resistere la Regione Calabria, il Ministero della Difesa e Formez PA, evocati in giudizio;
i controinteressati (S T e G O, ultimi due candidati vincitori), cui pure il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti;

f) alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in diritto che:

g) il Comando Militare Esercito Calabria ha escluso il godimento del beneficio della riserva in quanto -OMISSIS- «non ha ultimato la ferma contratta di Volontario in ferma prefissata di anni 1 (uno), in quanto collocato in Congedo Assoluto per Riforma in data 14 giorni di R.D.» ;

h) il testo dell’art. 1014 codice ordinamento militare è il seguente: «1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi.

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