TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-02-22, n. 202102157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-02-22, n. 202102157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102157
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2021

N. 02157/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13723/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13723 del 2014, proposto da
Soc per la Cremazione di Torino Socrem, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M, G F R, L F M, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Torino, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della nota prot. n. 0044536 del 19.09.2014 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha respinto l'istanza di riesame del parere AS1140 avanzata dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 febbraio 2021 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente impugna il parere prot. n. AS1140 emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 21 luglio 2014, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 30 del 28 luglio 2014, nonché la nota prot. n. 0044536 del 19 settembre 2014, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha respinto l’istanza di riesame del parere prot. n. AS1140, avanzata dalla ricorrente.

Deduce la parte ricorrente i seguenti fatti.

La società ricorrente è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, aderente alla Federazione italiana per la cremazione ed esercita l’attività di cremazione nel Comune di Torino sin dall’anno 1886.

Gli impianti necessari per lo svolgimento di detta attività furono realizzati in esecuzione di una convenzione stipulata con il Comune in data 14 ottobre 1886, con cui venivano concessi in uso i terreni per erigere un tempio crematorio all’interno del Cimitero Monumentale

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