TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-07-23, n. 201808288
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Pubblicato il 23/07/2018
N. 08288/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04982/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4982 del 2018, proposto da
Volkswagen Group Italia S.P.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati M Z e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via del Mascherino 72;
contro
la CONSIP S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati B C D T, M C e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
presso il suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- della nota del 30 marzo 2018 prot. 10672/2018, con la quale CONSIP ha comunicato a Volkswagen Group Italia S.p.A. l’esclusione dalla “Gara per la fornitura in acquisto di veicoli per la tutela del territorio - ID Sigef 1778”, relativa al Lotto 1 e ha preannunciato la segnalazione ad ANAC;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa preordinato, conseguente, o comunque connesso, ivi inclusi, per quanto possa occorrere: (i) la lex specialis della selezione, in particolare, i paragrafi 4.2 e 8.3 del Disciplinare, ove la stessa fosse interpretata nel senso di includere i membri del Collegio Sindacale tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;(ii) i Comunicati del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 e dell’8 novembre 2017, nella parte in cui includono i membri del Collegio Sindacale nell’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CONSIP S.p.A., dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con unico Bando pubblicato in G.U.C.E. il 22 dicembre 2016, CONSIP S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 4 Lotti, per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto “la fornitura in acquisto di veicoli per la tutela del territorio - ID Sigef 1778”, della durata di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di attivazione.
Il paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara, recante “documento di gara unico europeo”, stabiliva: “a pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a sistema nell’apposita sezione denominata DGUE - documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente il documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al presente disciplinare” .
Detta previsione della lex specialis , per quanto qui interessa, prescriveva che con tale documento il concorrente, e per esso il suo legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri, avrebbe dovuto autodichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del Bando di gara, vale a dire l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, comma 3 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell’offerta, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Sempre il paragrafo 4.2 del Disciplinare precisava altresì che le cariche rilevanti sopra indicate erano quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, recante “indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’articolo 80 del dlgs 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del dpr 445/ 2000 mediante utilizzo del modello DGUE”.
Il Disciplinare di gara prevedeva inoltre, al paragrafo 8.3, che la Consip S.p.A. avrebbe chiesto al primo e secondo concorrente posizionati nella graduatoria provvisoria di merito di ogni lotto di produrre, entro 15 giorni, una dichiarazione resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con specificazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 80, come indicati al precedente paragrafo 4.2.
Esso precisava che, nel caso in cui fossero intervenute variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, comma 3, gli operatori avrebbero dovuto elencare i nominativi di tali soggetti, per rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste per i medesimi dai commi 1 e 2 sempre dell’articolo 80.
La ricorrente Volkswagen Group Italia S.p.A. ha partecipato alla gara relativamente ai lotti nn. 1, 2 e 4.
Con nota del 9 febbraio 2018, detta Società ha comunicato a CONSIP la sentenza ex articolo 444 c.p.p., emessa dal Tribunale di Venezia in data 31 luglio 2017 e divenuta irrevocabile in data 1° ottobre 2017, con cui il Sindaco supplente R F è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, per i reati di corruzione attiva previsti e puniti dagli articoli 319 e 320 c.p..
In realtà la suindicata Stazione appaltante ne era già a conoscenza, così come era emerso nell’ambito della gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto la “fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni”.
L’odierna ricorrente, a sua volta, con nota del 5 gennaio 2018, aveva fatto le sue contestazioni al Dott. F, chiedendo altresì copia della sentenza in parola e chiarimenti sulla questione, e quest’ultimo, con PEC del 10 ottobre 2017, aveva trasmesso la propria dichiarazione, datata 9 ottobre 2017, di dimissioni dall’incarico di Sindaco supplente, motivate con la propria volontà di cancellarsi dall’Albo dei Dottori commercialisti e dall’Albo dei Revisori legali.
Con nota del 30 marzo 2018 prot. 10672/2018, CONSIP S.p.A., ha quindi escluso Volkswagen dalla gara “la fornitura in acquisto di veicoli per la tutela del territorio - ID Sigef 1778”, per l’insussistenza dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, stante la predetta sentenza a carico di un Sindaco supplente.
Qui, in particolare, viene in rilevo il lotto 1.
Con il ricorso in esame essa ha impugnato il citato provvedimento di esclusione datato 30 marzo 2018, unitamente ai paragrafi 4.2 e 8.3 del Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di includere i membri del Collegio sindacale tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli stessi Comunicati del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 e dell’8 novembre 2017, nella parte in cui includono i membri del Collegio sindacale nell’ambito di applicazione dell’articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:
I - Violazione dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, violazione dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, dell’articolo 1 della legge n. 11/2016 e dell’articolo 77 Cost. – violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di libera concorrenza - eccesso di potere per travisamento dei presupposti - difetto di motivazione.
In base all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, le uniche condanne che possono condurre ad escludere l’affidabilità del concorrente sono quelle che riguardano l’operatore economico che chieda di essere ammesso alla procedura, ovvero “un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o … una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo” .
Perciò sarebbe attribuito rilievo escludente solo alle condanne riportate dai soggetti che gestiscono la Società concorrente, conseguentemente non ai membri del Collegio sindacale.
Il riferimento normativo sarebbe agli organi di governo societario tipici della società per azioni europea, che l’articolo 38 del Regolamento (CE) n. 2157/2001 identifica, “a seconda della scelta adottata dallo statuto” , nello “organo di amministrazione” , nel sistema monistico, ovvero nello “organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza”, nel sistema dualistico.
Quanto, in particolare, al potere di controllo, si farebbe riferimento al controllo societario di cui all’articolo 2359 c.c. (nel nostro ordinamento, ma nozioni analoghe si ritroverebbero in ambito europeo), ossia alla situazione in cui un soggetto, per voti esercitabili o per particolari vincoli contrattuali, può condizionare la gestione di altro soggetto o esercitare sullo stesso un’influenza dominante (come nel caso del socio di maggioranza, in particolare, nelle società con un numero esiguo di soci), mentre nulla avrebbe a che vedere con il controllo contabile o con l’attività di verifica degli atti societari.
L’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 non menziona né i componenti del Collegio sindacale, né gli organi societari con funzione di verifica dell’andamento societario, attribuita ai Sindaci.
Posto che il riferimento ai componenti degli organi nei cui confronti devono sussistere i requisiti di partecipazione alle gare è tassativo, così come devono interpretarsi in modo restrittivo e tassativo i casi di esclusione dalle gare, i requisiti sarebbero verificabili solo in capo agli organi dotati di poteri di direzione o di vigilanza, vale a dire il Consiglio di gestione ed il Consiglio di sorveglianza di cui agli articoli 2409 octies e ss. del codice civile, che, nell’ordinamento nazionale, sono gli organi di direzione e di vigilanza del sistema dualistico.
Devono poi considerarsi sia la portata precettiva dell’articolo 57, comma 1, della direttiva 2014/24/UE, sia l’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge delega n. 11/2016, che ha imposto il divieto di gold plating, ossia il divieto di introdurre “livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive”. Tale divieto imporrebbe un’interpretazione dell’articolo 80 costituzionalmente orientata, per cui non potrebbe ammettersene una che, in contrasto con l’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, conduca a cause di esclusione riferite a organi diversi da quelli ivi contemplati.
L’organo di vigilanza nel sistema dualistico, vale a dire il Consiglio di Sorveglianza, ha poteri molto più ampi del Collegio sindacale: la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di gestione, l’approvazione del bilancio di esercizio, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di gestione e la deliberazione “in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione” .
Pertanto, l’equiparazione tra i due organi, operata dal Presidente dell’ANAC nei propri Comunicati e pedissequamente recepita da CONSIP, non avrebbe alcuna giustificazione nel quadro normativo di riferimento, con la conseguenza che sarebbe imposta una causa di esclusione del tutto nuova rispetto a quanto stabilito dall’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE.
Peraltro il Comunicato del Presidente dell’ANAC non avrebbe alcun valore normativo nell’ordinamento, né rileverebbe in contrario che al “Comunicato” in questione facesse rinvio il Disciplinare di gara, atteso che gli atti di gara devono essere univoci e completi, senza costringere i concorrenti a cercare altrove le cause di esclusione dalla procedura.
Sotto ulteriore profilo, la ratio delle cause di esclusione connesse a reati incidenti sulla moralità dell’operatore risiede nell’esigenza di impedire l’illecita interferenza, nella gestione delle imprese partecipanti alle gare o esecutrici degli appalti, di soggetti connessi con sodalizi criminali, che, avendo un effettivo potere di condizionamento dell’attività dell’impresa, sono in grado di inquinare l’operatore economico con le proprie condotte penalmente illecite.
Per tale ragione, nel caso di soggetto giuridico, esse sono state riferite alle persone fisiche che, in via esclusiva o comunque largamente maggioritaria, lo rappresentano e ne gestiscono il controllo e la direzione.
Conseguentemente sarebbe illegittima l’esclusione della ricorrente, per la perdita del requisito di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, per effetto della condanna definitiva riportata dal suo Sindaco supplente.
In via subordinata si chiede che siano sottoposte alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: “1) se il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostino all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un requisito relativo ad un soggetto non indicato espressamente dai documenti relativi a tale procedura, dal diritto nazionale o dal diritto comunitario vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto fornita informalmente dal Presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (in Italia, ANAC);2) se osti all’art. 57 della direttiva 2014/24/UE ed ai principi europei di libera concorrenza una disposizione nazionale che conduca automaticamente all’esclusione dalle gare dell’operatore economico, nel caso in cui la condanna penale rilevante sia stata riportata da un membro di un organo diverso da quello di amministrazione, di direzione e di vigilanza, privo di poteri gestionali e titolare di mere funzioni di verifica dell’attività societaria.” .
II - Violazione dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, violazione dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 - violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di libera concorrenza - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e difetto di motivazione.
Si evidenzia che il Dott. F ha sempre rivestito la carica di Sindaco supplente.
In proposito, in base all’articolo 2397 c.c., secondo cui “il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti” , soltanto i Sindaci effettivi sarebbero componenti del Collegio sindacale.
I Sindaci supplenti invece subentrano nel Collegio sindacale in caso di morte, rinuncia o decadenza da sindaco di un membro effettivo, assumendo soltanto da tale momento, in seno all’organo collegiale, i compiti e le funzioni che la legge affida a tale organo.
Per quanto concerne il regime delle responsabilità del Collegio sindacale, alcuna responsabilità in nessun caso potrebbe essere estesa ai supplenti, che, in quanto tali, restano completamente estranei alle funzioni nel cui esercizio sono stati commessi eventuali inadempimenti.
La disciplina delle cause di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE sarebbe riferita ai soli membri effettivi, per cui pretendere di ampliarne l’applicazione anche ad eventuali persone designate quali meri supplenti significherebbe introdurre nell’ordinamento nazionale una causa di esclusione del tutto nuova rispetto a quanto stabilito a livello europeo.
Peraltro neppure negli atti di gara vi sarebbe alcun riferimento ai supplenti.
Nemmeno rileverebbe in senso contrario la circostanza, dedotta nel gravato provvedimento, che il nominativo del Dott. F sarebbe stato inserito nell’elenco prodotto dalla ricorrente in sede di comprova dei requisiti soggettivi, in quanto non potrebbe ammettersi per ciò stesso un ampliamento delle cause di esclusione.
In via subordinata, si chiede che venga sottoposta alla Corte di Giustizia la seguente ulteriore questione pregiudiziale: “3) se il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostino all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un requisito relativo ad un soggetto non indicato espressamente dai documenti relativi a tale procedura, dal diritto nazionale o dal diritto comunitario vigente;
4) se osti all’art. 57 della direttiva 2014/24/UE ed ai principi europei di libera concorrenza una disposizione nazionale che conduca automaticamente all’esclusione dalle gare d’appalto dell’operatore economico, nel caso in cui la condanna penale rilevante sia stata riportata da un soggetto che non è membro effettivo di uno degli organi cui l’art. 57 riferisce le cause di esclusione, per essere designato quale supplente per le sole ipotesi di morte, rinuncia o decadenza del componente effettivo.” .
III - Violazione dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 - violazione dei principi di par condicio e di libera concorrenza - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione, difetto di istruttoria e di contraddittorio.
L’esclusione della ricorrente sarebbe in ogni caso illegittima per non essere state valutate positivamente da CONSIP le misure dissociative che la stessa avrebbe posto in essere e le misure interne, atte a prevenire la commissione di reati corruttivi.
Volkswagen Group Italia S.p.A. sarebbe venuta a conoscenza della sentenza soltanto successivamente, a seguito proprio della contestazione da parte di CONSIP, e, non appena appresa la notizia, avrebbe immediatamente chiesto all’interessato i necessari chiarimenti, contestandogli le responsabilità, per la mancata segnalazione della sentenza e, prima ancora, della pendenza del procedimento penale, e per aver esposto la Società al rischio di esclusione dalle gare.
Inoltre la condotta penale è stata posta in essere in altro contesto societario, per cui Volkswagen non avrebbe subito alcun danno diretto dall’illecito commesso.
Peraltro, con citazione notificata in data 7 marzo 2018, Volkswagen Group Italia S.p.A. ha citato il Dott. F davanti al Tribunale di Verona per il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’esclusione dalla gara di CONSIP dovuta alla vicenda penale che lo ha riguardato.
Sotto il secondo profilo, a mente dell’articolo 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, “un operatore economico … che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena non superiore a 18 mesi... è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativo al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti” .
Quindi l’esclusione può essere scongiurata dall’operatore in favore del quale è stato commesso l’illecito con il risarcimento del danno (o l’impegno a risarcire il danno) e con l’azione di misure cd. di self cleaning .
Tra le misure idonee ad evitare l’esclusione, le Linee Guida 6/2016 di ANAC contemplano l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Volkswagen si sarebbe già dotata, da tempo, di misure organizzative, tra cui il Codice Etico aziendale, relative al proprio personale, idonee a prevenire la commissione di reati di corruzione.
Viene proposta anche domanda di risarcimento del danno in forma specifica, con riedizione delle fasi asseritamente viziate della procedura, o, in subordine, per equivalente economico.
Per l’ipotesi in cui il contratto fosse stipulato o comunque l’appalto fosse avviato nelle more della decisione, la ricorrente chiede che la dichiarazione di inefficacia del contratto, dando il suo consenso a subentrare nel rapporto, alle condizioni offerte in gara.
In via subordinata, in caso di impossibilità di subentro in tempo utile, essa chiede il risarcimento del danno per equivalente.
Si sono costituite in giudizio la CONSIP S.p.A. e ANAC, ciascuna producendo successivamente una memoria defensionale, recante controdeduzioni alle censure di parte ricorrente, nonché documentazione conferente.
Volkswagen Group Italia S.p.A. e CONSIP S.p.A. hanno prodotto memorie in vista della pubblica udienza del 20 giugno 2018, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame del Collegio Volkswagen Italia Group impugna la propria esclusione, disposta da CONSIP S.p.A., dalla gara per l’affidamento della “fornitura in acquisto di veicoli per la tutela del territorio - ID Sigef 1778” - Lotto 1, nonché la lex specialis della selezione - segnatamente i paragrafi 4.2 e 8.3 del Disciplinare di gara, laddove, mediante il richiamo ai Comunicati del Presidente dell’ANAC, CONSIP ha indicato espressamente i membri del Collegio sindacale tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, ed i Comunicati del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 e dell’8 novembre 2017, nella parte in cui indicano i membri del Collegio sindacale tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
1.1 - Preliminarmente deve affermarsi il permanere dell’interesse ad una decisione sul presente ricorso, atteso che nel provvedimento di esclusione censurato la Stazione appaltante ha preannunciato la segnalazione all’ANAC, con effetti sulle future gare, e tenuto conto della possibile escussione della cauzione provvisoria.
1.2 – Esso è, tuttavia, sfornito di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
2 - Occorre partire dall’esame del provvedimento di esclusione gravato, per individuarne i presupposti.
2.1 - L’esclusione si fonda sul seguente presupposto: la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione (pena sospesa) del Sindaco supplente della Società R F, disposta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., dal Tribunale di Venezia, con sentenza del 31 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 1° ottobre 2017, per i reati di corruzione attiva previsti e puniti dagli articoli 319 e 320 c.p. (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” e “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”), integrante l’assenza di requisiti di moralità stabiliti dall’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
3 - La prima questione che emerge concerne la rilevanza o meno dell’assenza dei requisiti morali in capo ad un componente del Collegio sindacale di una Società partecipante ad una procedura di gara d’appalto.
Ciò viene contestato dall’odierna ricorrente con il motivo dedotto sub I).
3.1 - Si rende subito opportuno evidenziare che il paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara, recante “documento di gara unico europeo”, stabiliva: “a pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a sistema nell’apposita sezione denominata DGUE - documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente il documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al presente disciplinare” .
Esso, per quanto qui interessa, prescriveva che con tale documento il concorrente avrebbe dovuto autodichiarare, ai sensi del d.P.R. n 445 del 2000, il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.