TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-03-10, n. 201703346
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Pubblicato il 10/03/2017
N. 03346/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03329/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2016, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e F G, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via dei Gracchi, 39;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
L M, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
per l'annullamento
della delibera 13.01.2016 del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alla nota di comunicazione 14.01.2016, che ha disposto il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena a favore della dott.ssa L M, recependo la proposta della V Commissione;
nonché per l'annullamento della suddetta delibera della V Commissione e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quelli impugnati, ivi compreso il decreto di nomina della dott.ssa L M a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di L M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dott. M S, Procuratore aggiunto presso la Procura di Bologna, ha partecipato alla procedura per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
Fa presente che, a fronte delle candidature pervenute, il Consiglio Superiore della Magistratura approvava all’unanimità la proposta formulata dalla Quinta Commissione a favore della dott.ssa L M.
Il dott. Serpi ha, quindi, impugnato con l’odierno ricorso la delibera adottata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 gennaio 2016 di conferimento alla dott.ssa M dell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I - Violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 160 /2006, art. 12, cc. 10 e 12, nonché del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare CSM prot. 19244 del 30.10.2010, paragrafi nn. 1.1, 1.2 e 1.2.2). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Difetto o comunque incongruità e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per illogicità e sviamento.
Poiché la Procura della Repubblica di Modena non è Procura distrettuale, è errato il riferimento contenuto nella delibera impugnata, quale principale criterio selettivo, al parametro relativo alle esperienze maturate nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, 3° c. bis, c.p.p..
II - Violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 160 /2006 art. 12, cc.10 e 12, nonché del t.u. sulla dirigenza giudiziaria (circolare CSM prot. 19244 del 30.10.2010, paragrafi nn. 1.1, 1.2 e 1.2.2). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento difetto o comunque incongruità e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per illogicità e sviamento.
In riferimento al parametro del merito, è errata la valutazione positiva di talune pregresse esperienze professionali della dott.ssa M, mentre non è stato dato rilievo ai processi molto complessi e impegnativi seguiti dal ricorrente.
Anche in relazione al parametro della attitudini, la delibera denota una significativa imprecisione sui fatti che appaiono aver orientato la Commissione verso un giudizio finale di prevalenza non adeguatamente giustificato.
III- Violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 160/2006, art.19-45-46, nonché del T.U. sulla dirigenza giudiziaria (Circolare CSM prot. 19244 del 30.10.2010, paragrafo n.1.2.2, lett. b). Eccesso di potere per travisamento. Incongruità e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per illogicità e sviamento.
L'esito finale del giudizio non ha dato adeguatamente conto dell'avvenuto esame dei profili dei singoli candidati e non ha congruamente ed esaurientemente motivato in ordine ai giudizi espressi, in via individuale e comparata.
Infine, è stato arbitrariamente utilizzato, quale criterio ricorrente per la determinazione della scelta della dott.ssa M, quello della sua presenza, quale magistrato con funzioni semidirettive, nella medesima sede messa a concorso.
3. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, depositando una memoria difensiva.
4. Si è costituito in giudizio anche la controinteressata dott.ssa L M, depositando memoria difensiva.
5. A seguito della camera di consiglio del 7 aprile 2016, la domanda cautelare presentata in via incidentale nel gravame è stata respinta con l’ordinanza n. 1573/2016.
6. In vista dell’udienza di trattazione della causa, il ricorrente e la controinteressata hanno depositato ulteriori memorie difensive.
7. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il procedimento con il quale è stato conferito l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, cui ha partecipato l’odierno ricorrente, dott. M S, e conclusosi con la nomina della dott.ssa L M.
2. Giova premettere che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 (art. 12, commi 10, 11 e 12). Al momento dello svolgimento della procedura de qu a trovava, inoltre, applicazione il testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 30 luglio 2010, di cui alla circolare n. P-19244 del 3 agosto 2010.
Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle "attitudini" e quello del "merito", che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, (ripreso dalla normativa secondaria, par. 1.2), ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
Il profilo del merito investe, invece, “la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno”.
Il parametro dell'anzianità, in questo quadro, non costituisce più uno dei canoni di valutazione degli aspiranti e il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di “indice dell'esperienza professionale acquisita”, integrando, in sostanza, un criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza.
La giurisprudenza (Tar Lazio, Roma, 16 luglio 2015, n. 12190, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 875) ha evidenziato come ciascun concorso per il conferimento di un incarico direttivo (o semidirettivo) dia luogo a una valutazione avente ad oggetto le capacità e attitudini dei magistrati aspiranti, che non viene condotta in astratto, ma è riferita alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'ufficio da ricoprire;al tempo stesso i tre parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, oggetto di valutazione quanto al profilo professionale di ciascun magistrato interessato, devono essere presi in considerazione opportunamente integrati tra di loro.
Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria, posta dal Consiglio Superiore della Magistratura, contenuto nel predetto Testo Unico e secondo la quale il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle “...attitudini e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario”.
In particolare, le attitudini all’ufficio direttivo sono rapportate ai parametri di cui al par.