TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2016-06-08, n. 201601396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2016-06-08, n. 201601396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201601396
Data del deposito : 8 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00508/2016 REG.RIC.

N. 01396/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IAP s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. R R, con domicilio eletto in Salerno, via Case Rosse, presso l’avv. A. Baratta;

contro

Comune di Camerota, rappresentato e difeso dagli avv. G G S e Pasquale D'Angiolillo, con domicilio eletto in Salerno, via Carmine n. 33;

nei confronti di

SO.GE.T. Società di Gestione Entrate e Tributi s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca, legalmente domiciliata in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Camerota n. 3 del 3.2.2016, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa SO.GE.T. s.p.a. della gara per la concessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate di competenza del Comune, della dichiarazione integrativa prodotta dalla SO.G.E.T. in allegato alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, dell’attestazione del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Camerota, nella qualità di R.U.P. del procedimento di gara e Presidente della Commissione, prot. n. 4714 del 31.3.2016, di tutti gli atti connessi e presupposti, nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camerota e di SO.GE.T. Società di Gestione Entrate e Tributi s.p.a., nonché il ricorso incidentale proposto da quest’ultima;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto di esaminare preliminarmente le censure formulate con il ricorso principale avverso l’ammissione alla gara dell’impresa aggiudicataria:

Rilevato che mediante le stesse, in particolare, viene dedotto che la suddetta impresa doveva essere esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006 perché, senza renderne doverosamente dichiarazione alla stazione appaltante, è stata attinta da diversi provvedimenti di decadenza relativi al medesimo servizio di riscossione oggetto della gara de qua ed adottati da altre Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alla risoluzione contrattuale pronunciata dal Comune di Oria con d.d. n. 609 dell’8.6.2010, alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria operata dal Comune di Taranto con determina n. 178 del 14.9.2011 (in relazione alla quale sono state emesse la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3078/2012 e la sentenza della Cassazione, SS.UU., n. 24468 del 30.10.2013), alla determinazione del Comune di Corigliano Calabro n. 595 del 17.6.2015, recante l‘esclusione della controinteressata dalla gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione tributi comunali (in relazione alla quale è stata emessa la sentenza del T.A.R. Calabria n. 1567/2015) ed alla determinazione n. 26 del 1.7.2014 del Comune di Serre, recante l’esclusione della controinteressata dalla gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle imposte comunali (in relazione alla quale è stata emessa la sentenza di questo Tribunale n. 1734 del 13.10.2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. V n. 5973 del 2.12.2014);

Ritenuta l’infondatezza della censura suindicata e, quindi, del ricorso principale;

Rilevato infatti che, a seguito delle produzioni documentali del Comune di Camerota del 31.3.2016 e del 1.4.2016 (la prima effettuata in sede difensiva, la seconda in esecuzione del decreto presidenziale n. 182/2016), è emerso che il legale rappresentante dell’impresa SO. G.E.T. s.p.a. ha reso, in sede di gara, la dichiarazione sostitutiva sui requisiti di cui all’art. 38 d.lvo n. 163/2006, recante, per quanto concerne specificamente il requisito di cui alla lett. f), rinvio alla “allegata dichiarazione integrativa”, con la quale viene autocertificato che “in data 1.10.2010 con delibera di G.M. num. 165 e con determina dirigenziale n. 117/reg, settore e n. 988/reg. generale, sempre dell’1.10.2010, la società ha risolto consensualmente il contratto con il Comune di Oria relativo all’”affidamento dei servizi di accertamento I.C.I. e Tarsu anni 2003 – 2007 e attività di accertamento per omesso, parziale e/o ritardato pagamento ICI anni di imposta 2004 – 2007 e Tarsu anno 2007”. Conseguentemente il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Oria con la determina n. 117/Reg. Settore e n. 988/reg. generale del 1.10.2010 ha dato atto che “sulla base dell’atto di transazione stragiudiziale, la causa di cessazione del rapporto contrattuale è la risoluzione consensuale e non la risoluzione unilaterale da parte dell’Ente e che, pertanto, necessita procedere alla revoca della determinazione n. 609 dell’8.6.2010”;

Evidenziato quindi che, mediante la citata dichiarazione, l’impresa aggiudicataria ha reso avvertita la stazione appaltante della vicenda risolutoria che ha interessato il rapporto contrattuale intrattenuto con il Comune di Oria, essendo onere della medesima stazione appaltante, ove avesse ritenuto non esaustiva la predetta dichiarazione al fine di consentirle di svolgere le valutazioni di sua competenza in ordine alla configurazione a carico dell’impresa dichiarante di un “errore grave nell’esercizio dell’attività professionale” ex art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006, disporre gli opportuni approfondimenti istruttori;

Considerato, quanto alle ulteriori vicende patologiche menzionate dalla parte ricorrente e non dichiarate dall’impresa aggiudicataria, che le stesse esulano dallo spettro applicativo della disposizione citata, sia perché ineriscono a fattispecie di carattere procedimentale ( ergo , all’esclusione dell’impresa aggiudicataria da procedure selettive in virtù del mancato possesso da parte della stessa, ritenuto di volta in volta dalle Amministrazioni procedenti, del requisito di cui al citato art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006), mentre la disposizione de qua , nel riferirsi ad “errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale”, ha evidentemente riguardo ad errori commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale che costituisce l’oggetto principale dell’impresa concorrente, sia perché le suddette vicende trovano la loro causa originaria nella risoluzione contrattuale che ha interessato il rapporto con il Comune di Oria, sì da essere inidonee a recare alcun ulteriore contributo sostanziale alle autonome valutazioni spettanti all’Amministrazione intimata ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006;

Ritenuto di dover esaminare, a questo punto, le censure formulate con i motivi aggiunti depositati in data 6.5.2016 ed, ancor prima, le relative eccezioni di irricevibilità/inammissibilità formulate dalle parti resistenti;

Vista, in particolare, l’eccezione delle parti resistenti di tardività dell’impugnazione integrativa formulata con i predetti motivi aggiunti, essendo stati gli stessi proposti dopo il decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 120 cod. proc. amm., eventualmente incrementato del termine di dieci giorni relativo all’esercizio del diritto di accesso ex art. 79, comma 5 quater , d.lvo n. 163/2006, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 3.2.2016;

Ritenuta la fondatezza dell’eccezione suindicata;

Premesso, in linea generale, che la cadenza temporale indicata dalle parti resistenti, ai fini del tempestivo esercizio del diritto di impugnazione, afferisce alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento lesivo (nella specie individuabile nel provvedimento di aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata ed in quello presupposto di ammissione della stessa alla gara de qua ), mentre non preclude, una volta che quel diritto sia stato tempestivamente esercitato, la facoltà per la parte ricorrente di proporre censure integrative, sub specie appunto di motivi aggiunti, in conseguenza della eventuale conoscenza, successivamente acquisita anche per effetto della produzione in giudizio di nuovi documenti da parte dell’Amministrazione intimata, di ulteriori profili di illegittimità degli atti originariamente impugnati, nel rispetto della disciplina tipica del suddetto strumento processuale, la quale indica come sua funzione non solo quella di contestazione di provvedimenti diversi da quelli già impugnati, ma anche quella di “introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte”, ex art. 43, comma 1, cod. proc. amm.;

Evidenziato, da questo punto di vista, che gli atti impugnati con i citati motivi aggiunti (ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006 e l’attestazione del R.U.P. e Presidente della commissione di gara prot. n. 4714 del 31.3.2016) non hanno valenza provvedimentale, ergo non costituiscono stricto sensu l’oggetto dei motivi aggiunti, ma esclusivamente la base documentale da cui sarebbero emersi gli ulteriori vizi inficianti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e rappresentati con i medesimi motivi aggiunti;

Rilevato altresì che, mediante i motivi aggiunti, la parte ricorrente si duole essenzialmente del mancato compimento, da parte dell’amministrazione intimata, degli approfondimenti istruttori e delle valutazioni di sua spettanza in ordine alla sussistenza, sulla scorta della dichiarazione sostitutiva resa dall’impresa aggiudicataria, di un “errore grave nell’esercizio della sua attività professionale”, tale da imporne l’esclusione dalla gara;

Ritenuto tuttavia che i documenti suindicati non siano idonei a costituire il veicolo originario di conoscenza del suddetto vizio né, quindi, a giustificare la proposizione della corrispondente censura dopo il decorso dell’originario termine di impugnazione;

Rilevato infatti che, alla data di proposizione del ricorso introduttivo, la parte ricorrente aveva già conoscenza dei verbali di gara, ed in particolare di quello (n. 1 del 14.12.2015) con il quale la commissione di gara ha verificato ed attestato la completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti, avendo costituito oggetto dell’accesso da essa esperito in data 27.1.2016;

Rilevato altresì che, sulla scorta del suddetto verbale, l’impresa ricorrente non aveva ragione di ritenere che l’ammissione dell’impresa controinteressata fosse dipesa dalla carenza della dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006, piuttosto che dal mancato compimento da parte della stazione appaltante delle valutazioni prescritte dalla disposizione citata;

Rilevato infatti che la dichiarazione dell’impresa partecipante alla gara non può evidentemente avere ad oggetto la commissione di un “errore grave nell’esercizio dell’attività professionale” (ché una dichiarazione siffatta sarebbe autolesiva per l’interesse partecipativo dell’impresa concorrente), ma la segnalazione alla stazione appaltante di tutti i fatti potenzialmente rilevanti al fine di consentire ad essa di svolgere le sue valutazioni sulla idoneità dei fatti segnalati ad incrinare il rapporto di fiducia con l’impresa dichiarante e potenzialmente aggiudicataria;

Ritenuto pertanto che dalla ammissione alla gara dell’impresa che sia stata interessata da una vicenda per la quale sussisteva l’obbligo dichiarativo non può ragionevolmente arguirsi che essa sia venuta meno all’obbligo suindicato, ma semmai che la stazione appaltante abbia omesso di compiere le valutazioni di sua competenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006, ovvero sia pervenuta a conclusioni erronee in ordine all’affidabilità dell’impresa medesima alla luce dei fatti segnalati;

Rilevato peraltro che sarebbe stato onere della parte ricorrente, in caso di dubbio sul tipo di vizio inficiante l’atto di ammissione dell’impresa controinteressata (se imputabile al mancato assolvimento da parte della stessa dei suoi obblighi dichiarativi o all’omesso/cattivo compimento delle valutazioni discrezionali di pertinenza della stazione appaltante), estendere l’accesso alla documentazione prodotta dall’impresa aggiudicataria, non potendo opporsi al riguardo (se non limitatamente alle offerte) alcuna ragione di differimento (cfr. T.A.R. Bari, Sez. I, n. 2612 del 18 novembre 2008: “dall'art. 13, comma 2 lett. c), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 emerge che il diritto di accesso può essere differito fino alla aggiudicazione solo in relazione alle offerte presentate dalle imprese partecipanti. Il differimento non può essere applicato qualora un'impresa partecipante alla gara, nel corso di questa, chieda l'accesso ai documenti attestanti i requisiti di ammissione, ai verbali di gara e ai provvedimenti di riammissione alla procedura delle imprese che in un primo tempo erano state escluse”);

Ritenuto in conclusione che i documenti (dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006 ed attestazione del R.U.P. e Presidente della commissione di gara prot. n. 4714 del 31.3.2016) menzionati nei motivi aggiunti a giustificazione della loro proposizione non siano idonei a fungere da strumenti di acquisizione di una conoscenza di cui la parte ricorrente non fosse - o dovesse essere con l’uso dell’ordinanza diligenza - già in possesso, all’atto della proposizione del ricorso introduttivo;

Ritenuta quindi l’irricevibilità dei motivi aggiunti, notificati in data 26.4.2016, ovvero dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione, in data 3.2.2016, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Ritenuta altresì l’inammissibilità degli stessi, laddove la parte ricorrente avanza dubbi “sulle modalità in cui la predetta dichiarazione sia stata resa”, attesa la genericità della censura e l’assenza di elementi di prova a suo fondamento;

Ritenuta, per le stesse ragioni in precedenza esposte, l’irricevibilità e comunque l’infondatezza del motivo aggiunto inteso a lamentare il carattere parziale della suddetta dichiarazione sostitutiva, essendosi già evidenziato che, mediante la stessa, la parte controinteressata ha esaustivamente indicato l’unico episodio risolutorio rilevante ai fini dell’esercizio da parte dell’amministrazione dei suoi poteri valutativi in ordine alla sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006;

Ritenuto che alla stessa conclusione debba pervenirsi con riguardo alla censura intesa a lamentare che la citata dichiarazione sostitutiva offre una lettura soggettiva dell’episodio risolutorio che ha interessato il rapporto intrattenuto dall’impresa aggiudicataria con il Comune di Oria, dal momento che, come già evidenziato, sarebbe stato onere, da un lato, della stazione appaltante di svolgere gli eventuali approfondimenti istruttori, dall’altro lato, dell’impresa ricorrente di contestare tempestivamente le modalità di esercizio o il mancato esercizio del suddetto potere discrezionale;

Ritenuto che l’infondatezza del ricorso principale e l’infondatezza/inammissibilità dei motivi aggiunti consentano di prescindere dall’esame del ricorso incidentale proposto dall’impresa controinteressata, così come delle ulteriori eccezioni di inammissibilità proposte, in relazione al primo ed ai secondi, dalle parti resistenti;

Ritenuto infine di compensare le spese di giudizio, attesa l’originalità dell’oggetto della controversia;

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