TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-12-06, n. 202216237
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 16237/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13767/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13767 del 2022, proposto da
Propaganda Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro, Daniele Majori e Barbara Bettelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per la Classificazione delle Opere Cinematografiche di Cui al D.Lgs. n. 203/2017, non costituito in giudizio;
nei confronti
ER PA, MI SI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento, adottato dal Direttore Generale della Direzione generale cinema e audiovisivo (in prosieguo, anche solo “DG Cinema”) del Ministero della cultura (in prosieguo, “MIC”), prot. n. 37459-P del 20.10.2022 (doc. 1), come rettificato ed integrato con il provvedimento MIC prot. n. 38459-P del 2.11.2022 (doc. 2), con cui è stato comunicato alla ricorrente che, con parere della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche – Sottocommissioni I e VI adottato il 20.10.2022, è stato espresso parere contrario all’istanza di riesame proposta dalla stessa ricorrente il 17.10.2022, al fine di ottenere la classificazione del film PI come “Opera vietata ai minori di anni 14”, con conseguente conferma della precedente classificazione espressa dalla III Sottocommissione l’11.10.2022 come “Opera vietata ai minori di anni 18”;
b) del parere di cui al precedente punto a), reso il 20.10.2022 dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche – Sottocommissioni I e VI e del relativo verbale (doc. 3);
c) del provvedimento della DG Cinema prot. n. 36404-P dell’11.10.2022 (doc. 4), con cui è stato comunicato alla ricorrente che, con parere della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche – Sottocommissione III adottato lo stesso 11.10.2022, è stato espresso parere contrario alla classificazione del film PI come “Opera vietata ai minori di anni 14”, con conseguente classificazione della stessa come “Opera vietata ai minori di anni 18”;
d) del parere di cui al precedente punto c) e del relativo verbale della riunione della Sotto-commissione III in data 11.10.2022 (doc. 5);
e) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi: il Decreto Direttoriale del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo n. 2839 del 18.10.2021, recante “Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche” ed il relativo Regolamento ivi allegato (doc. 6); il Decreto dirigenziale n. 3242 dell’11.10.2022, che ha disposto la sostituzione del Presidente della III Sottocommissione per la seduta dello stesso 11.10.2022 (doc. 7); il Decreto dirigenziale n. 3346 del 20.10.2022, che ha disposto la sostituzione di un componente della I Sottocommissione per la seduta dello stesso 20.10.2022 (doc. 8); il Decreto dirigenziale n. 3349 del 20.10.2022, che ha disposto la sostituzione del Presidente della VI Sottocommissione per la seduta dello stesso 20.10.2022 (doc. 9); il Decreto dirigenziale n. 3350 del 20.10.2022, che ha disposto la sostituzione di un componente della VI Sottocommissione per la seduta dello stesso 20.10.2022 (doc. 10);
2) la riforma del divieto di visione ai minori di 18 anni, con conseguente sottoposizione del film al divieto di visione ai soli minori di 14 anni (VM 14), nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito spettante in materia al Giudice amministrativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierna ricorrente è titolare, in quanto produttrice dell’opera, dei diritti di utilizzazione economica del film “PI”, ascritto al genere thriller/horror, per il quale proponeva, ai sensi della disciplina dettata dal decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, la classificazione di “ opera vietata ai minori di anni 14 con le relative icone Violenza – Sesso – Uso di armi – Uso di sostanze stupefacenti o alcol – Discriminazione e incitamento all’odio – Linguaggio e turpiloquio ”.
2. Con il presente gravame, tempestivamente notificato e depositato, la Società è insorta avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura le ha comunicato i pareri contrari alla classificazione proposta: in particolare, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, sia in sede di prima istanza (cfr. verbale n. 27/2022 della seduta dell’11 ottobre 2022 della Sottocommissione III) sia successivamente in sede di riesame (cfr. verbale n. 12/2022 della seduta del 20 ottobre 2022 delle Sottocommissioni riunite I e IV), ha classificato il film “PI” quale opera vietata ai minori di anni 18, con le icone “violenza, uso di armi , linguaggio e turpiloquio”.
Nel dettaglio, la Sottocommissione III ha fondato il proprio giudizio sulla presenza di “ scene estremamente cruente, che rappresentano atti violenti in modo dettagliato e prolungato, inducendo nello spettatore uno stato emotivo di turbamento ”, le quali “ singolarmente prese, sono di per sé sufficienti a giustificare il divieto ”, e tale conclusione sarebbe “ ulteriormente corroborata dal fatto che esse risultano punteggiare la trama in modo tale da conferire alla pellicola un tono complessivo che la rende inidonea alla visione da parte di spettatoti minorenni, senza che tale valutazione sia scalfita dalla presenza di alcuni momenti narrativi di segno opposto ” (cfr. verbale 27/2022).
Nel confermare tale parere in sede di riesame, le Sottocommissioni riunite I e IV così motivavano: “ pur se le scene non sono reali tuttavia reali sono le emozioni che esse provocano, tanto da attivare zone remote del cervello, da accelerare il battito cardiaco, da creare stati ansiogeni… Ovviamente le reazioni del nostro corpo hanno risposte diverse, a seconda dei soggetti e la valutazione della Commissione deve considerare il grado di sensibilità dei minori. La Commissione ritiene che il problema degli effetti del film sul cervello, in particolare su quello dei minori, ha al suo attivo un compendio di teorie e di ricerche che hanno portato alla recente nascita di una disciplina, la Neurocinema, che ha arricchito il pantheon del nostro scibile. Pertanto, le scene sono sì inverosimili, e con tratti di esagerazione stilistica, come suggerito dagli appellanti, ma lo sono per l’area della razionalità e non per quella dell’emotività. Il grado di violenza persistente è quindi considerato tale da rendere l’opera inadatta e quindi da vietare ai minori di 18 anni ” (cfr. verbale n. 12/2022).
3. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dei criteri di verifica della classificazione delle opere cinematografiche di cui all’allegato A del decreto del Direttore della Direzione Generale Cinema del 5 agosto 2021, n. 2203, emanato in attuazione dell’art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 203/2017, con specifico riferimento al contenuto sensibile “violenza”: a suo giudizio, le Sottocommissioni (sia in prima istanza, sia successivamente in sede di riesame) avrebbero seguito criteri valutativi del tutto diversi e criticabili, estrinsecando valutazioni generiche fondate su riferimenti “ vaghi, arbitrari ed ineffabili, del tutto erronei ed incontrollabili ”, senza considerare la trama del film e il contesto narrativo.
Con ulteriori tre motivi di ricorso, proposti in via subordinata, la Società lamenta alcuni vizi di carattere procedurale, afferenti, in sintesi, alla: illegittimità della composizione della Sottocommissione III nonché del Regolamento di funzionamento della Commissione (approvato con Decreto direttoriale n. 2839 del 2021), non avendo