TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-02-17, n. 202200263
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Pubblicato il 17/02/2022
N. 00263/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2021, proposto da IPAS S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina di Gifico e con la stessa elettivamente domiciliata presso l’indirizzo telematico p.e.c. come da Registri di Giustizia e presso lo studio Valla, in Bari,
contro
Comune di San Marco in Lamis, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. M L P, elettivamente domiciliato in Bari alla via Imbriani n. 91, presso lo studio dell’avv. F Motti e con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva della relativa efficacia
dei seguenti atti: 1) la Nota prot. n. 6009 del 29.03.2021, notificata a mezzo p.e.c. il medesimo giorno, dall’oggetto “ Richiesta Autorizzazioni Impianti Pubblicitari- Sospensione Pratica Edilizia ”, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, con cui il Comune resistente, in riscontro all’istanza di rilascio autorizzazioni della Ipas S.p.A., nega le autorizzazioni richieste, dichiarando quanto segue: “ Visto che la Signoria vostra, in data 29/02/2021 protocollo 3972, ha presentato richiesta di autorizzazione per mezzi pubblicitari numero 6 cartelli… in diverse vie del territorio di questo Comune accertato che la richiesta di autorizzazione presentata dopo l'entrata in vigore del PUG… approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 16 del 22/04/2014 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia… prevede l'installazione di mezzi pubblicitari costituiti da numero 6 cartelli poster di dimensioni pari a metri quattro per tre da ubicarsi all'interno del territorio comunale su diverse vie per il quale questo Comune non è dotato di apposito regolamento in materia… vista la necessità di duca di dotare il vigente pug di regolamenti attuativi al RE ed alle NTA del P.U.G. tra cui le direttive di regolamentazione degli impianti pubblicitari della segnaletica direzionale privata dei poster e similari sul suolo pubblico su proprietà privata… viste le altre richieste di autorizzazioni presentate da ditte diverse ed inerenti impianti analoghi pervenute a questo ente e riguardanti sempre l'installazione di pannelli pubblicitari sul territorio comunale tuttora non evase per mancanza di apposito regolamento comunale attuativo comunica la sospensione sine die della pratica edilizia in oggetto pertanto resta sospesa ogni determinazione sul rilascio di tale autorizzazione la pratica sarà riattivata esclusivamente dopo l'approvazione di apposito regolamento con le direttive di regolamentazione degli spazi pubblicitari cartellonistica stradale da posizionare su suolo pubblico e su aree private ”;2) ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto o notificato alla ricorrente;3) ove occorra, il P.U.G. del Comune resistente (approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 22.04.2014), unitamente ad ogni inerente pubblicazione ed atto connesso, laddove pretestuosamente ostativi al rilascio dei titoli di interesse, su cui si riservano motivi aggiunti;nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a ottenere un provvedimento espresso ed esaustivamente motivato in relazione alle istanze presentate, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza delle effettive condizioni di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Marco in Lamis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022, il dott. O C;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La società ricorrente, impresa operante nel settore dell’impiantistica pubblicitaria, in data 29.2.2021, presentava al Comune di San Marco in Lamis (Fg) istanza volta a ottenere le autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari. In particolare, proponeva domanda per l’installazione di sei poster “4x3”, indicando siti, modalità di posizionamento e caratteristiche dei mezzi pubblicitari, e corredando del carteggio istruttorio necessario e della documentazione tecnica relativa ad ogni impianto da installare.
Il giorno 29.03.2021, la ricorrente riceveva un provvedimento non preceduto da preavviso, recante la “ sospensione sine die della pratica edilizia ”.
L’atto soprassessorio, non fornente menzione di adeguata tempistica conclusiva della preannunciata redazione del Regolamento inerente la materia dell’impiantistica pubblicitaria, era poi confermato dal Comune in riscontro alla istanza di annullamento in autotutela inviata dal procuratore della postulante all’Amministrazione il giorno 2.4.2021.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 28.5.2021 e depositato il 22.6.2021, per impugnare gli atti indicati in epigrafe e per chiedere l’accertamento e la declaratoria del diritto a ottenere un provvedimento espresso ed esaustivamente motivato in relazione alle istanze presentate, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza delle effettive condizioni di legge.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;negata partecipazione al procedimento amministrativo, illegittimità ed annullabilità dell’atto gravato in quanto recante la lesione dell’arresto procedimentale ed in quanto aprioristicamente e ingiustificatamente ostativo al rilascio di autorizzazioni alle installazioni pubblicitarie - violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, all’art. 1, nonché degli artt. 41 e 97 della Costituzione;2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993;3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento - ingiustizia manifesta.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio. Eccepisce tardività, inammissibilità e infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 245 dell’8.7.2021, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente.
All’udienza del 16 febbraio 2022, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.
III – La tesi dell’inammissibilità e irricevibilità del gravame, per decorrenza dei termini decadenziali di impugnativa, non può essere condivisa, alla luce degli sviluppi che hanno interessato la lettera dell’art. 16-septies D.L. 18/10/2012, n. 179. La norma in parola, infatti, è stata attinta dalla pronuncia d’illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevede che “ la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00, si perfeziona per il notificante alle ore 7:00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta ”.
Con sentenza 9 aprile 2019, n. 75, la Corte costituzionale ha adeguato il meccanismo della c.d. scissione degli effetti della notifica anche all’invio e alla ricezione dei messaggi di notificazione affidati e pervenuti a mezzo p.e.c., tenendo indenne, dunque intatta, la medesima attività di notifica, se svolta dal notificante oltre le ore 21,00 (ma entro le ore 24,00), e “ salvando ”, per il destinatario, il diritto al riposo di quest’ultimo (entro la fascia oraria dalle 21,00 alle 24,00), facendo decorrere, eventualmente, i termini per l’attività di questi, dal giorno successivo a quello della notifica oltre le 21,00.
Per il mittente, dunque, attesa la peculiarità dello strumento telematico di recapito, resta integra la possibilità di usufruire appieno della giornata in cui, per ravvisata eventualità, scada il termine per la notifica dell’atto, essendo questa consentita sino alle ore 24,00 del ridetto dì della scadenza. Tale termine non incide affatto su quello posto, per ipotesi, in capo al destinatario, il quale termine, invece, ove sussistente, decorrerà dal giorno successivo a quello della generazione del messaggio di “ avvenuta accettazione ”, per il mittente, del messaggio p.e.c. inviato.
La pronuncia della Corte costituzionale ha il pregio di uniformare la disciplina delle notifiche in proprio a mezzo p.e.c. a quella del deposito telematico, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica eseguita via p.e.c. l’ultimo giorno utile, all’unica condizione che la ricevuta di accettazione del messaggio p.e.c. di notifica venga generata entro la fine del giorno di scadenza del termine.
Deve, inoltre, evidenziarsi che quella impugnata è una nota di riscontro a domanda del tutto nuova, presentata dalla ricorrente e, pertanto, la vicenda di cui si discorre non costituisce il prosieguo di quella resa all’esito della sentenza prodotta dalla difesa della resistente. Nessuna intempestività, pertanto, può invocarsi con riferimento all’odierno gravame, dal momento che questo reca profili di totale autonomia rispetto al precedente. Né, tantomeno, può ratificarsi la tesi secondo cui la sola conoscenza (acquisita per effetto della pregressa istanza) dell’inesistenza di un complesso pianificatorio di norme in ambito pubblicitario e il rinvio ai profili ostativi del P.U.G., non recante, quest’ultimo, profili di autonoma e immediata lesività, abbia reso la contestazione alla nota gravata intempestiva. Semplicemente la ricorrente aveva, al momento dell’esito dell’impugnativa avverso il silenzio (menzionata da parte resistente), apprezzato di non nutrire più interesse a coltivare la domanda, come allora presentata.
La richiesta autorizzatoria rassegnata a febbraio 2021 era del tutto nuova e concerneva installazioni da ubicarsi in siti differenti da quelli oggetto della pregressa domanda. Ed è noto che l’interesse al gravame dev’essere attuale. Tale requisito oggi sussiste, ma, al momento della ricezione del riscontro all’inadempimento riportato nella ricostruzione della resistente, non sussisteva più.
Sono, dunque, da rigettarsi, perché inattendibili, le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune resistente.
IV - Ciò detto, è appena il caso di aggiungere quanto già rilevato in sede cautelare, che cioè la mancanza degli strumenti regolatori comunali non è ragione sufficiente per negare l’autorizzazione all’istallazione dei cartelli pubblicitari, giacché, nelle more della relativa approvazione, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere compresso il diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito. Ciò anche in considerazione del fatto che il concorrente interesse pubblico può essere tutelato attraverso il rilascio di un’autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all’adozione della regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti stessi alla sopravvenuta disciplina.
Come ben evidenziato da autorevole giurisprudenza, “ Deve qualificarsi come atto meramente soprassessorio quello con il quale la P.A. non fa che rinviare sine die la soddisfazione dell’interesse alla conclusione del procedimento amministrativo, bene della vita in vista del quale può essere azionato lo strumento del rito del silenzio. Un contegno di questo tipo è senz’altro elusivo dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo, sancito in termini chiari ed inequivoci dall’art. 2 della legge 241/1990, perché comporta un illegittimo arresto procedimentale capace di compromettere in radice il principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa. È chiaro, infatti, che l’atto soprassessorio lede radicalmente le legittime aspettative del cittadino, il quale finisce con il dover registrare un contegno che non è solo ostruzionistico da parte della P.A., ma rasenta talora il limite di un atteggiamento beffardo ” (cfr.: T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 14 luglio 2016, n. 1130).
V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, poiché sussiste un interesse tutelato della ricorrente a ottenere un provvedimento espresso ed esaustivamente motivato in relazione alle istanze presentate, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione a operare presso il Comune resistente.
VI - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.