TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2024-05-08, n. 202401538
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2024
N. 01538/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2024, proposto da
Cgs Don Bosco Villa Ranchibile - Asp, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG N.D. A029D8E985, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione ex art. 90 comma 1 lett d) del dlgs 36/2023 comunicato all'odierna ricorrente con pec del 25 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. B S;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente, in data 23.02.2024, presentava per il tramite della piattaforma telematica la propria domanda di partecipazione, per il lotto territoriale n. 8, alla gara d’appalto, indetta dal Comune di Palermo, per la realizzazione di n. 2 Spazi educativi nelle circoscrizioni II° -III° - IV° -V° -VI° - VII° - VIII° e n° 1 Spazio educativo da realizzare nella I° Circoscrizione.
La ricorrente presentava altresì fideiussione nei termini previsti dal disciplinare di gara all’art. 15, nella misura ivi indicata di € 10.008,82.
Sull’importo della garanzia provvisoria interveniva successivamente l’Amministrazione aggiudicatrice, precisando tramite la FAC del 12.01.2024 che la fideiussione era dovuta nella misura di € 11.008,82, corrispondente al 2% dell’importo complessivo del lotto n. 8 (indicato in € 550.441,08 dall’art. 15 del disciplinare di gara), dovendo per converso ascriversi a un mero refuso l’indicazione, nella medesima legge di gara, del minore importo di € 10.008,82.
Con PEC del 13 marzo 2024, veniva inoltrata alla odierna ricorrente una richiesta di “Soccorso Istruttorio”, con la quale si chiedeva quanto segue: “ La Commissione di Gara, esaminata la documentazione amministrativa prodotta dall'O.E., rileva quanto segue: L'importo della cauzione provvisoria è inferiore rispetto a quanto richiesto e chiarito con la FAC del 12.01.2024. Su mandato della Commissione di gara di cui alla seduta pubblica del 12 marzo, si trasmette la suddetta richiesta di soccorso istruttorio, affinché codesto OE provveda all'integrazione dell'importo della cauzione ad 11.008,82, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni. Il riscontro dovrà avvenire esclusivamente tramite portale ”.
In data 21 marzo 2024, l’O.E. contattava gli Uffici della Compagnia “Bene Assicurazioni spa Società Benefit” al fine di chiedere l’integrazione della polizza fideiussoria provvisoria. La suddetta Compagnia in data 25 marzo 2024 trasmetteva copia della chiesta integrazione della polizza fidejussoria provvisoria a garanzia, per la differenza di soli 1.000 € e solo a quel punto l’O.E. ne dava comunicazione alla stazione appaltante.
Con PEC dello stesso giorno 25 marzo 2024, il Comune trasmetteva la comunicazione di esclusione ex art. 90, comma 1, lett d) del d.lgs. 36/2023, con la quale l’O.E. era dichiarato “ Escluso con la seguente motivazione: l'OE non ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio. Allegati: Nessun documento ”.
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, la ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento previa sospensione – il predetto provvedimento di esclusione, deducendo:
1) l’illegittimità dello stesso per incompetenza, dal momento che l’esclusione sarebbe stata adottata dalla Commissione giudicatrice e non dal RUP;
2) il difetto e l’erroneità della motivazione, avendo la ricorrente riscontrato, sebbene oltre il termine assegnato, la richiesta di integrazione documentale a lei rivolta dalla stazione appaltante;
3) la carenza di contraddittorio sul motivo dell’esclusione;
4) la violazione delle regole sul soccorso istruttorio, avendo la stazione appaltante fatto ricorso al rimedio al di fuori dei casi consentiti dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023 e per rimediare a una inesattezza posta in essere dallo stesso ente in sede di compilazione del prospetto di cui all’art. 15 del disciplinare, laddove è stato indicato l’importo della garanzia provvisoria del 2% in € 10.008,82 anziché in € 11.008,82.
In data 6 maggio 2024, la ricorrente ha depositato “atto di desistenza ricorso”, con il quale – premesso che in data 24/04/2024 il Comune di Palermo ha comunicato il provvedimento del 23/04/2024 con il quale il RUP ha disposto la riammissione dell’odierna ricorrente alla fase di gara successiva e che la comunicazione del detto provvedimento è avvenuta a mezzo pec in data 24 aprile 2024 e quindi dopo che era stato notificato al Comune il ricorso al TAR , in data 23/04/2024, ma prima del deposito del ricorso presso la segreteria di questo Tribunale – ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e nulla statuirsi sulle spese di lite.
Indi, all’udienza camerale dell’8 maggio 2024, il ricorso – nella contumacia del Comune di Palermo – è stato posto in decisione.
DIRITTO
Quanto sopra premesso, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.
Tanto premesso, occorre prendere atto che, con l’annullamento in autotutela dell’impugnato provvedimento di esclusione e la riammissione in gara disposta dal RUP, ha trovato piena soddisfazione la pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso. Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, c. 5, c.p.a.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.