TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-07-22, n. 202210474
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Pubblicato il 22/07/2022
N. 10474/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10532/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10532 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, 11;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento /riforma, in parte qua
a) del decreto n. 2539/E pos. 41839/C del Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenza Militare, Leva e Collocamento al lavoro dei volontari congedati – II° Reparto – 8^ Divisione Causa di servizio ed equo indennizzo del 13.04.2011, di conferimento dell’equo indennizzo, notificato per il tramite della Stazione di -OMISSIS- della Legione Carabinieri -OMISSIS- in data 16.08.2011 (doc. 1);
b) ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente, ancorché incognito;ed inoltre
c) in via principale, per la condanna del Ministero della Difesa: c1) alla liquidazione ed al pagamento a favore del ricorrente della somma di €. 58.245,64 a titolo di equo indennizzo risultante dalla differenza fra €.78.814,84 (capitale complessivamente spettante al ricorrente a titolo di equo indennizzo senza decurtazione del 50% per concessione di pensione privilegiata ordinaria) e €.20.569,20 già percepite per equo indennizzo;c2) al pagamento a favore del ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda (09.02.1994) ovvero dalla data (09.09.1995 oppure, in subordine, 13.04.1997) in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e dell’art.9 del D.M. 20.04.1994 n.349 e fino al dì dell’effettivo pagamento, ovvero in ulteriore subordine dalla data (29.05.2004) in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 14 e ss. del D.P.R. 461/2001, e fino al dì dell’effettivo pagamento;ovvero in ancora ulteriore subordine determinato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
d) in alternativa subordinata a quanto richiesto sub c2), PER LA CONDANNA del Ministero della Difesa al risarcimento a favore del ricorrente del danno da ritardo per inosservanza colposa del termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 e dall’art. 9 del D.M. 20.04.1994 n.349, quantificato a titolo compensativo ex art. 1223 c.c., 1282 c.c. e 429 c.p.c. nella misura degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata spettante a titolo di equo indennizzo calcolata sub C), decorrenti dalla data della domanda (09.02.1994) ovvero dalla data (09.09.1995 oppure, in subordine, 13.04.1997) in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e dell’art. 9 del D.M. 20.04.1994 n.349 ovvero in ulteriore subordine dalla data (29.05.2004) in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 14 e ss. del D.P.R. 461/2001 e fino al dì dell’effettivo pagamento;ovvero quantificato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri in congedo assoluto per infermità, con istanza datata 19.2.1994 chiedeva la concessione dell’equo indennizzo in relazione all’accertato aggravamento delle infermità “ -OMISSIS- ”, in cumulo con l’equo indennizzo già chiesto con istanza del 15 aprile 1988 per l’infermità “ -OMISSIS- ”.
1.1 Con decreto del 13 aprile 2011, il Ministero della Difesa gli conferiva l’equo indennizzo richiesto, applicando tuttavia una decurtazione del 50%, sulla base dell’asserito presupposto che per le stesse infermità il Sig. -OMISSIS- fosse in godimento di pensione privilegiata ordinaria.
2. Avverso tale decreto si gravava l’odierno ricorrente, con ricorso depositato il 2.12.2011, chiedendone l’annullamento nella parte in cui aveva ridotto del 50% l’ammontare dell’equo indennizzo conferito;chiedeva altresì la condanna del Ministero della Difesa al pagamento della richiesta indennità con l’unica decurtazione costituita dalle somme già percepite a titolo di equo indennizzo, e cioè la condanna al pagamento della somma di €. 58.245,64, risultante dalla differenza fra €.78.814,84 (capitale complessivamente spettante al ricorrente a titolo di equo indennizzo senza decurtazione del 50% per concessione di pensione privilegiata ordinaria) e € 20.569,20 già percepiti per equo indennizzo;nonché la condanna dello stesso al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per ritardato pagamento;mentre, in via subordinata, chiedeva la condanna del Ministero della Difesa al pagamento del danno da ritardo per inosservanza colposa del termine per la conclusione del procedimento.
2.1 Questi i motivi di illegittimità dedotti:
I. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione di legge (art. 3 L. 23.12.1970 n.1094;artt. 50 e 60 D.P.R. 05.05.1957 n.686;art. 144 D.P.R. 29.12.1973 n.1092). Eccesso di potere per errore nei presupposti .
Secondo la normativa dettata in materia, l’equo indennizzo è ridotto della metà se l’impiegato consegue la pensione privilegiata per la stessa causa. Tuttavia, il decreto impugnato, nella parte in cui ha applicato la decurtazione del 50%, sarebbe fondato su un presupposto erroneo, atteso che il ricorrente in realtà sarebbe affatto destinatario di pensione privilegiata per le stesse infermità per le quali aveva richiesto la liquidazione dell’equo indennizzo, e cioè le infermità “ -OMISSIS- ”.
Né, a suo dire, potrebbe giustificare la detrazione del 50% la circostanza che egli, in forza del D.M. 18.9.2020, richiamato nel decreto impugnato, avesse beneficiato con effetto retroattivo, in via provvisoria, dal 9.10.1992 all’8.10.1996, di assegno privilegiato per l’infermità “ -OMISSIS- ”, posto che tale infermità è stata poi giudicata migliorata a decorrere dall’8.10.1996 e non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione;tant’è che il Ministero della Difesa, non reputandola ascrivibile a categoria di pensione, avrebbe disposto non luogo a conferimento della pensione privilegiata ordinaria in favore del ricorrente, con decreto datato 26.7.2000.
II. Violazione e/o omessa applicazione di norme di legge (art. 1282 c.c., 1223 c.c.;art. 429 c.c.;art. 2 l. 07.08.1990 n.241) e regolamentari (art. 9 d.p.r. 20.04.1994 n.349;art. 3 d.m. Tesoro, bilancio e programmazione economica 01.09.1998 n.352). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 1 l. 23.12.1970 n.1094 ed allegata tabella a di cui alla l. 10.08.1950 n.648;art. 154 l. 11.07.1980 n.312). In subordine: violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 14 ss. d.p.r. 29.10.2001 nr.461) .
Le norme di legge e regolamentari invocate fonderebbero il diritto del ricorrente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati sulle somme che gli erano dovute e che non gli sono state corrisposte, dalla data di presentazione dell’istanza o, in subordine, dalla data in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 2 l. 241/90 e dell’art. 9 del D.M. 349/1994, fino al giorno dell’effettivo pagamento;ovvero, in ulteriore subordine, dalla data in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.P.R. 461/2001, fino al giorno dell’effettivo pagamento;ovvero, in ancora ulteriore subordine, in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
III. In subordine. Obbligo della p.a. di risarcire al ricorrente il danno subito per inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento di concessione dell’equo indennizzo ex art. 1223 c.c. e 2043 c.c.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Difesa al pagamento del danno da ritardo per inosservanza colposa del termine per la conclusione del procedimento di concessione dell’equo indennizzo secondo le norme richiamate.
3. L’Amministrazione intimata si costituiva solo formalmente in giudizio.
4. In data 23.3.2012, il ricorrente depositava atto di motivi aggiunti, dopo essere venuto a conoscenza, in seguito ad accesso agli atti, che erroneamente l’Amministrazione, nel decreto impugnato, aveva assunto come presupposto per la liquidazione dell’equo indennizzo la 4^ ctg. tabella A mis. max, anziché, come avrebbe dovuto, la 3^ ctg. tabella A effettivamente risultante dal cumulo delle infermità dipendenti da causa di servizio ascritte a tabella nei verbali della C.M.O.
Pertanto, nel confermare le doglianze già formulate con il ricorso introduttivo, precisava i criteri per individuare correttamente la base stipendiale di calcolo dell’equo indennizzo con conseguente modifica in punto di quantum delle conclusioni del ricorso, e, cioè, chiedendo la condanna del Ministero della Difesa al pagamento della somma di € 75.484,80 a titolo di equo indennizzo, risultante dalla differenza fra €.96.055,00 (capitale complessivamente spettante al ricorrente a titolo di equo indennizzo senza decurtazione del 50% per concessione di pensione privilegiata ordinaria) e €.20.569,20 già percepiti per equo indennizzo, ovvero della diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta in ragione dei motivi dedotti nel ricorso principale e/o nei motivi aggiunti.
5. Con decreto n. -OMISSIS-, il ricorso in esame era dichiarato perento.
Successivamente, a seguito di opposizione al decreto di perenzione, il suindicato decreto veniva revocato dall’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- che disponeva la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito.
6. All’udienza di smaltimento del giorno 18 luglio 2022 la causa veniva trattenuta per la decisione.
7. L’odierna intimata non ha contestato i fatti dedotti dal ricorrente né controdedotto alle censure proposte;ciò che, a norma dell’art. 64, co. 2, c.p.a., autorizza il Collegio a porre a fondamento della decisione le produzioni documentali allegate dalla parte ricorrente e la ricostruzione fattuale dalla medesima proposta, nella specie non contestata dall’odierna intimata, in ordine alla mancata percezione della pensione privilegiata per le stesse infermità oggetto della richiesta di equo indennizzo.
8. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura o deduzione, deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato, ai fini del riesame, salvi gli ulteriori provvedimenti della pubblica amministrazione, la quale dovrà rivalutare la posizione complessiva del Sig. -OMISSIS-.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.