TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202301558

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202301558
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301558
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 01558/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01215/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2022, proposto da
M G M e avv. G D N, rappresentati e difesi dallo stesso avvocato G D N e dall’avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 731/2020 del 17/09/2020, pubblicata in data 29/09/2020 e non impugnata dal Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati negli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., nella parte confermativa della sentenza di primo grado n. 1047/2018, pubblicata in data 3/7/2018, del Tribunale di Cosenza - giudice del lavoro, al fine di ottenere dall'intimato Consorzio il pagamento delle somme di denaro giudizialmente riconosciute, in adempimento dell'obbligo di conformarsi alla suddetta sentenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1341/2023 del 26 ottobre 2023;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 il dott. I C e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ex art. 112 e ss. avanti a questo Tribunale, la sig.ra M G M e l’avv. G D N lamentavano la mancata ottemperanza, da parte del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, del pagamento della somma di € 22.673,53 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché del pagamento nei confronti dell’avv. G D N, quale difensore distrattario, nel giudizio di primo grado, della somma di € 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, dovuta a titolo di spese giudiziali, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ex art. 112 comma 3 c.p.a., secondo quanto statuito espressamente dal Tribunale di Cosenza - giudice del lavoro - con sentenza n. 1047/2018, pubblicata il 3/7/2018, confermata sul punto dalla suddetta sentenza n. 731/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, non impugnata dal Consorzio intimato negli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Parte ricorrente chiedeva anche la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza del Consorzio intimato.

All’esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2023, era adottata l’ordinanza collegiale in epigrafe, con la quale era ordinato alla Regione Calabria di depositare in giudizio copia di documentazione da cui risultasse lo stato attuale della procedura di liquidazione coatta amministrativa, giusta deliberazione della Giunta della Regione Calabria del 31 ottobre 2022, n. 539, da reperire presso la Regione Calabria.

In data 10 novembre 2023 era depositata in atti una relazione del Commissario Liquidatore, il quale dichiarava che, in attesa della nomina del comitato di sorveglianza, organo ulteriore previsto dalla L.F., competente nello specifico anche per l’autorizzazione a transazioni e complessivamente a vigilare sulla gestione liquidatoria, è in corso la ricognizione del passivo e dell’attivo dell’ente, oltre al discarico delle somme indebite e la riscossione di crediti residuali non riscossi dai concessionari

all’epoca affidatari.

Parte ricorrente depositava una memoria in cui evidenziava che la documentazione depositata era tale da non precludere l’accoglimento del ricorso di ottemperanza, visto che era da escludere la ricorrenza dei presupposti per far luogo alla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, essendo tale procedimento finalizzato alla soppressione dell’ente, soppressione che era stata già disposta con DPGR n. 27 del 12 febbraio 2010, pubblicato nel B.U.R. Calabria n. 5 del 16 marzo 2010.

Parte ricorrente inoltre evidenziava che la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 31 ottobre 2022 era stata adottata facendo espresso richiamo alle disposizioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, che è stata, tuttavia, abrogata dall’art. 38, comma 1, lettera b), della L.R. 10 agosto 2023, n. 39, recante la “Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”, a decorrere dall’11 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, della medesima legge), fermo restando che non era stata sinora data concreta attuazione alla suddetta deliberazione della G.R. n. 539 del 31/10/2022, come si rilevava dalla nota del commissario depositata in atti.

Alla camera di consiglio del 15 novembre 2023 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva che le tesi di parte ricorrente, di cui all’ultima memoria, non sono idonee a pervenire a conclusione diversa da quella dell’improcedibilità del ricorso (TAR Calabria, CZ, Sez. II, 14.2.23, n. 231).

Le osservazioni avverso la disposizione che ha dato luogo alla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio non possono essere valutate in questa sede, vertendo sui presupposti della stessa liquidazione. D’altronde, valga osservare che le sentenze di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza sono state pronunciate entrambe dopo il 2010, senza fare alcun cenno alla soppressione del Consorzio debitore, che parte ricorrente ritiene essere stata disposta nel 2010, e la stessa parte ricorrente ha qui chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

La procedura di liquidazione risulta ancora in corso, come da documentazione acquisita in atti.

Pertanto ai sensi degli artt. 200, 201 e 51 L.F., che inibiscono l’avvio o la prosecuzione di procedure esecutive nei confronti degli enti posti in stato di liquidazione coatta amministrativa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo intervenuta la deliberazione della Giunta della Regione Calabria del 31 ottobre 2022, n. 539 in data successiva a quella di notifica e deposito del ricorso.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

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