TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-06-16, n. 200900958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-06-16, n. 200900958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900958
Data del deposito : 16 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01256/1994 REG.RIC.

N. 00958/2009 REG.SEN.

N. 01256/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1256 del 1994, proposto da:
AM IA, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Virgilio, con domicilio eletto presso la stessa in Bologna, via Rubbiani 3;



contro

Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;



per l'annullamento

del provvedimento 23.2.1994 prot.n. 3978 della direzione Provinciale del Tesoro di Bologna, comunicato in data 7.4.1994, recante diniego del pagamento dell'indennità speciale di cui all'art. 3 L.n. 27/81 relativamente ai periodi di assenza obbligatoria per maternità;

di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ivi comprese le circolari con cui sono state date disposizioni in materia;

nonchè per l'accertamento del diritto

alla corresponsione dell'indennità suddetta relativamente ai periodi di assenza obbligatoria dal lavoro; con interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri di Grazia e Giustizia e del Tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

La ricorrente, magistrato ordinario, espone di aver fruito nel 1992 del periodo di astensione obbligatoria per maternità, in relazione al quale chiedeva la corresponsione dell’indennità ex art. 3 legge n. 27/1981.

Avverso il diniego opposto, con il provvedimento in epigrafe, dalla Direzione provinciale del Tesoro di Bologna, ella deduce le seguenti censure:

1) Violazione del citato art. 3 e degli artt. 4 e 15 l. n. 1204/1971, nonchè eccesso di potere per ingiustizia manifesta, nell’assunto fondamentale che - dopo l’estensione dell’indennità <de qua> al personale di cancelleria (l. n. 221/1988) e la sua attribuzione alle dipendenti con detta qualifica in astensione obbligatoria per maternità (art. 21 D.P.R. n. 44/1990 e Circolare Ministero Giustizia n. 84/1993) - analogo trattamento non potrebbe non spettare anche al personale femminile di magistratura;

2) Violazione art. 119 Trattato CEE e della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 10.2.1975, affermanti il principio della parità di retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno

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