TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-09-22, n. 202200537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-09-22, n. 202200537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200537
Data del deposito : 22 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2022

N. 00537/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00487/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D, V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane, Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. -OMISSIS-/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. -OMISSIS-/I-2^ del 3.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane-Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 6.8.2020, della nota prot. 225/C/2020-50622-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota prot. 225/C/2020-50617-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota a mezzo Telegramma Rif. N. 225/C/2020-50617-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane-Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 6.8.2020, della nota prot. 225/C/2020-50619-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. 225/C/2020-50619-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 6.8.2020, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. 225/C/2020-53743-U/B1-Mas-112922/I-2^ del 19.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 10.9.2020, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. 225/C/2020-53747-U/B1-Mas-112922/I-2^ del 19.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 10.9.2020, della nota prot. 225/C/2020-56314-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 1.9.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, con le quali il ricorrente è stato autorizzato ad assumere, a titolo gratuito in orario di servizio, incarichi di consulenza tecnica conferitigli dall'Autorità Giudiziaria;

- della nota prot. Ris. 08-01-I/2020 in data 6.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota prot. Ris. 09-01-I/2020 in data 2.9.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, con le quali è stato rappresentato al ricorrente che gli incarichi di consulenza tecnica conferitigli dall'Autorità Giudiziaria saranno autorizzati esclusivamente se svolti a titolo gratuito e in orario di servizio;

- della nota prot. n. 225/C-2020-70432-U/E1b-6576/I-II in data 22.10.2020 con la quale il Servizio di Polizia Scientifica ha ribadito, in risposta all'istanza di annullamento in via di autotutela formulata dal Dott. -OMISSIS-, la legittimità dei provvedimenti autorizzativi emessi con riferimento agli incarichi peritali e di consulenza tecnica conferiti al ricorrente dall'Autorità Giudiziaria;

- per quanto occorrere possa, dell'ordinanza interna n. 139/2009 in data 19.9.2009 del Servizio di Polizia Scientifica richiamata nella nota prot. Ris. 08-01-I/2020 in data 6.8.2020;

- per quanto occorrere possa, della circolare n. 333.A/9809 del 28.8.1990 del Ministro dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale, richiamata nella nota prot. n. 225/C-2020-70432-U/E1b-6576/I-II del 22.10.2010;

di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale,

NONCHE' PER OTTENERE

in via principale: l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad assumere incarichi conferitigli dall'Autorità Giudiziaria in qualità di perito e/o consulente tecnico - tra i quali in particolare gli incarichi di cui ai provvedimenti specificamente impugnati – anche a titolo oneroso e al di fuori dell'orario di servizio e senza dover ottenere la previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;

in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad assumere, anche a titolo oneroso e fuori dall'orario di servizio, incarichi conferitigli dall'Autorità Giudiziaria in qualità di perito e/o consulente tecnico, senza che l'amministrazione di appartenenza possa subordinare il rilascio della previa autorizzazione alle condizioni della gratuità e dell'obbligo di svolgerli in orario di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente presta servizio con la qualifica di Commissario Tecnico della Polizia di Stato presso il Gabinetto Interregionale per le Marche e l’Abruzzo, sede di Ancona, del Servizio di Polizia Scientifica – Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato – Servizio di Polizia Scientifica. Egli, in ragione dell’esperienza acquisita in materia di balistica e altre materia, espleta attività di consulenza tecnica per lo svolgimento di incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.

Con l’impugnata nota Ris. 09-01-I/2020 del 2 settembre 2020, è stato comunicato al dott. -OMISSIS- che gli incarichi di consulenza tecnica per il Pubblico Ministero saranno autorizzati esclusivamente se svolti a titolo gratuito e in orario di servizio.

Con nota prot. n. 225/C-2020-70432-U/E1b-6576/I-II in data 22 ottobre 2020, il Servizio di Polizia Scientifica ha ribadito, in risposta all’istanza del ricorrente, le determinazioni precedentemente assunte, richiamando, in proposito, i contenuti della circolare n. 333.A/9809.D.B. del 28 agosto 1990 a firma del Capo della Polizia.

Parte ricorrente, oltre a contestare le citate note della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica e la circolare del 28 agosto 1990, impugna altresì gli incarichi indicati in epigrafe, in quanto illegittimamente soggetti ad autorizzazione e alla condizione di essere svolti gratuitamente e in orario di servizio. Inoltre chiede l'accertamento del suo diritto ad assumere gli incarichi conferitigli dall'Autorità Giudiziaria in qualità di perito e/o consulente tecnico, relativi ai provvedimenti specificamente impugnati e non, anche a titolo oneroso e al di fuori dell'orario di servizio e senza dover ottenere la previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Al proposito deduce le seguenti censure.

a) Violazione dell’art. 50, co. 1 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, in relazione all’ art. 359 c.p.p..

Gli incarichi peritali, in quanto espressione della discrezionalità del magistrato, non potrebbero essere oggetto di autorizzazione, in quanto quest’ultima inciderebbe indebitamente nelle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria. Gli incarichi conferiti dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art.359 c.p.p. altresì non rientrerebbero nel disposto dell’articolo 50 comma 3 del d.p.r. n. 335 del 1982, il quale, eventualmente, si riferirebbe esclusivamente a incarichi di “perito o arbitro” conferiti in sede giudiziale. Per l’ipotesi che il citato articolo 50 comma 1 DPR n. 335 del 1982 effettivamente preveda la sottoposizione ad autorizzazione di tali incarichi, si chiede al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli articoli 101 e 104 della costituzione e del principio di indipendenza della magistratura.

b) Violazione dell’art. 50, comma 3, del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, in relazione all’ art. 226 c.p.p..

L’applicazione della norma fatta propria dal Direttore del Servizio di Polizia Scientifica sarebbe comunque illegittima in quanto gli incarichi di matrice giudiziaria affidati al pubblico dipendente

non possano essere condizionati al rilascio dell’autorizzazione da parte della P.A. di appartenenza. Inoltre, la necessità di autorizzazione violerebbe la necessaria segretezza delle operazioni peritali di cui all’articolo 226 c.p.p..

c) Ulteriore profilo di violazione dell’art. 50 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335. Irrazionalità manifesta. Disparità di trattamento. Sviamento di potere e dalla causa tipica. Difetto di motivazione.

Parte ricorrente contesta l’assenza di ragioni per prevedere, come le note impugnate, che gli incarichi si debbano svolgere fuori dall’orario di servizio e debbano essere gratuiti.

Si è costituita l’Amministrazione resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 34 del 2021, il Tribunale respingeva l’istanza cautelare “…in quanto gli atti contestati sembrano trovare supporto nella normativa e nella prassi applicabile agli incarichi peritali degli appartenenti alla Polizia di Stato”.

Con ordinanza n. 3095 del 2021 la Sezione III del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, in considerazione della natura meramente economica del pregiudizio denunciato, formulando in ogni caso le seguenti considerazioni “considerato che l’appellante deduce, a riguardo, la violazione dell’art. 50 co. 1 d.p.r.. n. 335 del 24 aprile 1982, in cui, asseritamente, non rientrerebbero gli incarichi per i quali è causa, e propone questione di legittimità costituzionale in relazione al comma 3 del medesimo articolo quanto alla necessità di previa autorizzazione ed ancora l’applicabilità della generale disciplina di cui all’art. 53 e, con riferimento alla particolare natura delle consulenze all’autorità giudiziaria, la violazione dell’obbligo di segretezza delle operazioni peritali sancito dall’art. 226 c.p.p., a causa del procedimento di autorizzazione adottato…..;
“Considerato che – ad un primo sommario esame, proprio della presente fase di giudizio - nell’ambito degli accertamenti da parte dell’ausiliario dell’autorità giudiziaria, essi, sia che siano disposti da parte della polizia giudiziaria sia che da parte dell’autorità giudiziaria, risultano rientranti nei doveri d’ufficio ai sensi degli artt. 348, comma 4, e 359, comma 1, c.p.p., e che, pertanto, si dovrà approfondire nell’opportuna fase di merito la qualificabilità degli stesso come extraistituzionale – come riferito dall’appellante - e la a spettanza dell’onere economico a carico dell’Amministrazione di appartenenza o dell’Amministrazione della Giustizia ai dell’art. 3, comma 1, lett. n.), e 49 e ss. del d.p.r. n. 115 del 2002…..”.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 La domanda formulata da parte ricorrente si muove su due diverse direttrici. In primo luogo è in questione la necessità di autorizzazione per l’espletamento, da parte personale della Polizia di Stato, della funzione di perito su incarico dell’autorità giudiziaria e, in particolare, del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 359 c.p.p.. In secondo luogo, contesta gli atti amministrativi che ne prevedono lo svolgimento gratuitamente e in orario di servizio.

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