TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-09-22, n. 202200537
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Testo completo
Pubblicato il 22/09/2022
N. 00537/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Vincenzo Rapex, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane, Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS-/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. -OMISSIS-/I-2^ del 3.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane-Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 6.8.2020, della nota prot. 225/C/2020-50622-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota prot. 225/C/2020-50617-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota a mezzo Telegramma Rif. N. 225/C/2020-50617-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane-Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 6.8.2020, della nota prot. 225/C/2020-50619-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. 225/C/2020-50619-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 3.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 6.8.2020, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. 225/C/2020-53743-U/B1-Mas-112922/I-2^ del 19.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 10.9.2020, della nota a mezzo Telegramma (Rif. N. 225/C/2020-53747-U/B1-Mas-112922/I-2^ del 19.8.2020) del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale I Divisione in data 10.9.2020, della nota prot. 225/C/2020-56314-U/B1-Mas-112922/I-2^ in data 1.9.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, con le quali il ricorrente è stato autorizzato ad assumere, a titolo gratuito in orario di servizio, incarichi di consulenza tecnica conferitigli dall'Autorità Giudiziaria;
- della nota prot. Ris. 08-01-I/2020 in data 6.8.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, della nota prot. Ris. 09-01-I/2020 in data 2.9.2020 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Polizia Scientifica, con le quali è stato rappresentato al ricorrente che gli incarichi di consulenza tecnica conferitigli dall'Autorità Giudiziaria saranno autorizzati esclusivamente se svolti a titolo gratuito e in orario di servizio;
- della nota prot. n. 225/C-2020-70432-U/E1b-6576/I-II in data 22.10.2020 con la quale il Servizio di Polizia Scientifica ha ribadito, in risposta all'istanza di annullamento in via di autotutela formulata dal Dott. -OMISSIS-, la legittimità dei provvedimenti autorizzativi emessi con riferimento agli incarichi peritali e di consulenza tecnica conferiti al ricorrente dall'Autorità Giudiziaria;
- per quanto occorrere possa, dell'ordinanza interna n. 139/2009 in data 19.9.2009 del Servizio di Polizia Scientifica richiamata nella nota prot. Ris. 08-01-I/2020 in data 6.8.2020;
- per quanto occorrere possa, della circolare n. 333.A/9809 del 28.8.1990 del Ministro dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale, richiamata nella nota prot. n. 225/C-2020-70432-U/E1b-6576/I-II del 22.10.2010;
di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale,
NONCHE' PER OTTENERE
in via principale: l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad assumere incarichi conferitigli dall'Autorità Giudiziaria in qualità di perito e/o consulente tecnico - tra i quali in particolare gli incarichi di cui ai provvedimenti specificamente impugnati – anche a titolo oneroso e al di fuori dell'orario di servizio e senza dover ottenere la previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad assumere, anche a titolo oneroso e fuori dall'orario di servizio, incarichi conferitigli dall'Autorità Giudiziaria in qualità di perito e/o consulente tecnico, senza che l'amministrazione di appartenenza possa subordinare il rilascio della previa autorizzazione alle condizioni della gratuità e dell'obbligo di svolgerli in orario di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente presta servizio con la qualifica di Commissario Tecnico della Polizia di Stato presso il Gabinetto Interregionale per le Marche e l’Abruzzo, sede di Ancona, del Servizio di Polizia Scientifica – Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato – Servizio di Polizia Scientifica. Egli, in ragione dell’esperienza acquisita in materia di balistica e altre materia, espleta attività di consulenza tecnica per lo svolgimento di incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.
Con l’impugnata nota Ris. 09-01-I/2020 del 2 settembre 2020, è stato comunicato al dott. -OMISSIS- che gli incarichi di consulenza tecnica per il Pubblico Ministero saranno autorizzati esclusivamente se svolti a titolo gratuito e in orario di servizio.
Con nota prot. n. 225/C-2020-70432-U/E1b-6576/I-II in data 22 ottobre 2020, il Servizio di Polizia Scientifica ha ribadito, in risposta all’istanza del ricorrente, le determinazioni precedentemente assunte, richiamando,