TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-07-12, n. 201100382
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N. 00382/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2007, proposto da:
T S, rappresentato e difeso dall'avv. D P, con domicilio eletto presso Valentina Avv. Picchioni in L'Aquila, corso Federico II, N. 36;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;Ministero Grazia e Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
per l'annullamento
del diritto al trattamento economico previsto per la superiore qualifica di dirigente e riconoscimento delle differenze retributive..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza parziale n. 480/09 questo tar ha riconosciuto il diritto del ricorrente -preposto alla direzione della casa circondariale di L’Aquila dal 1990- al beneficio economico per le mansioni superiori svolte durante il periodo compreso fra il 28.11.2001 (data in cui la sede di servizio è stata individuata quale Ufficio di livello dirigenziale non generale) ed il 15.8.2005 (giorno precedente a quello di conferimento al ricorrente medesimo della qualifica dirigenziale ai sensi della L. n. 154/2005).
In ordine al quantum da corrispondere, è stata poi disposta apposita verificazione, per la quale sono stati esternati i criteri da seguire;in particolare –e per quel che più interessa in questa sede- è stata disattesa la tesi di parte ricorrente che invocava l’applicazione della contrattazione collettiva del comparto ministeri, quantomeno a partire dal primo rinnovo contrattuale relativo al personale dirigente di Area 1 avvenuto nell’aprile 2001 (in virtù del comma 5, art.41 della L. 27-12-1997 n.449, ai sensi del quale l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, che aveva attribuito al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato, avrebbe cessato di avere efficacia dalla entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale).
Ha osservato in proposito questo tar (per le ragioni esplicitate nella citata sentenza parziale 480/09) che l’effetto abrogativo del comma 5, art.41, della L.27-12-1997 n.449 sull’art.