TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-20, n. 202100721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-20, n. 202100721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100721
Data del deposito : 20 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2021

N. 00721/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2021, proposto da
K Z, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli 1/2;

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensiva

-del decreto di rigetto rilascio permesso di soggiorno ex comma 2 art 103 D.L. 30/04 pronunciato dal Questore di Bologna in data 13/7/2020 notificato il 26/10/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. P A e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente, cittadina di nazionalità ucraina, di esser titolare di permesso di soggiorno per asilo politico scaduto il 25 gennaio 2020, di rapporto lavorativo a tempo indeterminato dal 15 marzo 2019 e di aver chiesto il 24 giugno 2020 il permesso temporaneo ai sensi dell’ art. 103 c. 2 del D.L. n. 34/2020.

Con provvedimento del 13 luglio 2020 il Questore di Bologna ha rigettato la suindicata istanza per asserita carenza dei requisiti.

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il suindicato diniego, deducendo motivi così riassumibili:

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.103 D.L.N.34/2020 E

DEGLI ARTT .

7 E 12 DEL

DECRETO INTERMINISTERIALE

27

MAGGIO

2020 - ECCESSO DI POTERE: FALSA INTERPRETAZIONE DI LEGGE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE, OMESSA O COMUNQUE ILLOGICA E CARENTE MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO-SVIAMENTO DI POTERE: la normativa di riferimento (decreto legge n. 34/2020) non prevede tra i requisiti per ottenere il permesso temporaneo che l’interessato sia privo di lavoro e/o di reddito, contando unicamente l’aver svolto attività lavorativa nei settori ivi indicati (agricolo o domestico) antecedentemente al 31 ottobre 2019 e il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2020.

II) VIOLAZIONE DELL'ART.10 BIS L.241/90: non sarebbe stata effettuata la comunicazione del c.d. preavviso di rigetto generalmente applicabile a tutti i procedimenti come nel caso di specie ad istanza di parte;

III) OMESSA NOTIFICA ALL'INTERESSATA DELLA SPECIFICA INFORMATIVA PREVISTA DAL MINISTERO DELL'

INTERNO CON CIRCOLARE N.

44360 DEL 19/6/2020: l’Amministrazione avrebbe dovuto notiziare il ricorrente circa la possibilità di decidere se proseguire l’iter volto al rilascio del titolo di soggiorno per asilo politico.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando relazione a firma del Dirigente Ufficio Immigrazione evidenziando l’insussistenza dei presupposti di cui al comma secondo dell’art. 103 d.l. 34/2020 per l’ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato alla regolarizzazione di stranieri in stato di disoccupazione.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021 con ordinanza n. 43/2021 la domanda incidentale cautelare è stata accolta al fine del necessario riesame, atteso che la ricorrente appare - per ammissione della stessa Amministrazione resistente - comunque in possesso dei requisiti per l’ottenimento del pur diverso permesso di cui al comma 1 dell’art. 103 d.l. n. 34/2020.

In prossimità della trattazione nel merito l’Amministrazione ha depositato documentazione rilevando come l’istanza ai sensi del primo comma del citato art. 103 avrebbe dovuto essere presentata alla Prefettura, nonché la pendenza del gravame avverso la decisione di diniego del permesso per asilo politico. Parte ricorrente, di contro, non ha depositato memorie né documentazione.

All’udienza pubblica del 23 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Bologna ha rigettato l’istanza dell’odierna ricorrente volta ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell’art. 103 c. 2 decreto legge n. 34/2020.

2.- Il ricorso è infondato e va respinto.

3.- Preme rilevare in punto di fatto come l’odierna ricorrente sia pacificamente titolare dal 15 marzo 2019 di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre ha presentato autonomo ricorso al Tribunale civile di Bologna avverso la decisione della Commissione di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per asilo politico.

4.- Ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 “1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

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