TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-11-09, n. 202316727
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Pubblicato il 09/11/2023
N. 16727/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14015/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14015 del 2018, proposto da Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lanuvio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F L e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
- del provvedimento prot. n. 25437 del 8.10.2018 (doc. n.2), successivamente pervenuto, con cui il Comune di Lanuvio ha ritenuto “irricevibile” la S.C.I.A. congiunta presentata il 21 settembre 2018, ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003, da Wind Tre e TIM per interventi di adeguamento del preesistente impianto, già di H3G, sito nel tenimento comunale di Lanuvio sull’immobile sito alla Via Laviniense, censito catastalmente al fg.15, p.lla 44, atteso che “ dovrà essere presentata al SUAP una pratica da ogni singolo gestore di impianto allegando ad ognuna la documentazione necessaria ” e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali,
- nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art.87 bis del D. Lgs. 259/2003, sulla SCIA congiunta presentata il 21.9.2018 per la realizzazione, rispettivamente, di interventi di Wind Tre all’adeguamento dell’impianto di telefonia in Via Laviniense, e di TIM a posizionare sulla medesima infrastruttura le proprie antenne e del conseguente diritto di entrambe di procedervi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Telecom Italia Spa e del Comune di Lanuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Rosario Carrano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16 novembre 2018 e depositato in data 3 dicembre 2018, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento cui il Comune di Lanuvio ha ritenuto “irricevibile” la S.C.I.A. congiunta presentata il 21 settembre 2018, ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003, da Wind Tre e TIM per interventi di adeguamento del preesistente impianto di telefonia mobile della società Wind, nonché per l’installazione di una nuova stazione radio base del gestore TIM.
A sostegno della propria domanda, ha allegato che sul terreno contraddistinto in catasto al foglio 15 particella n.44, ricadente in zona agricola E2 dell’ex vigente PRG, il Comune di Lanuvio dapprima con autorizzazione prot. n.18/2007 - e su parere favorevole di ARPA Lazio prot. 24020 del 12.9.2007 - assentiva l’installazione dell’infrastruttura di Wind Telecomunicazioni S.p.A;successivamente, ad impianto Wind realizzato ed esistente, rilasciava anche all’altro operatore H3G l’autorizzazione del 4.11.2010, per posizionare le rispettive antenne (in seguito al parere radioprotezionistico favorevole di ARPA Lazio reso con nota prot. 5047 del 21.2.2009 e al parere favorevole dell’UTC Comunale del 6.4.2009);entrambi gli impianti sono stati poi adeguati al sistema tecnologico UMTS (l’impianto Wind a seguito di parere di ARPA Lazio prot. 6497 del 24.1.2013 e l’impianto H3G a seguito di parere di ARPA Lazio prot.28898 del 8.4.2015).
Ha quindi esposto che a seguito della fusione tra la Wind e la H3G, intervenuta nel 2016, i due impianti in questione sono confluiti nella titolarità del medesimo operatore Wind Tre con la necessità di svolgere alcune attività volte all’integrazione delle due reti di telecomunicazioni.
Ciò posto, ha allegato che la società Wind Tre S.p.A. e il gestore TIM S.p.A., dopo avere presentato a suo tempo un iniziale progetto (sul quale conseguivano distinti pareri favorevoli di ARPA Lazio) ed essersi rese conto che il palo preesistente necessitava di un adeguamento strutturale, in data 21 settembre 2018 (spedito agli indirizzi PEC del SUAP suap@pec.comune.lanuvio.rm.it e del Comune di Lanuvio segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it), inoltravano un nuovo progetto allegato ad una S.C.I.A. ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003 per realizzare sia interventi di adeguamento del preesistente impianto che di posizionamento delle antenne TIM.
Inoltre, ha specificato che il progetto, che prevedeva un palo portante della medesima altezza più idoneo, era del tutto inalterato dal punto di vista radioelettrico e che alla S.C.I.A. venivano allegati i favorevoli pareri radioprotezionistici già rilasciati da ARPA Lazio, rispettivamente con nota prot. 20812 del 22.3.2018 per l’intervento di adeguamento di Wind Tre e con nota prot. 20804 di pari data per l’intervento di adeguamento di TIM.
In particolare, il progetto consisteva: - nella sostituzione degli apparati della SRB esistente di Wind TRE con altrettanti di nuova tecnologia, nell’implementazione della tecnologia LTE con inserimento di cd. RRU (radio remote unit) e nella riconfigurazione di 3 parabole con ri-orientamento, e con rinforzo del palo porta antenne;- nel solo riorientamento della parabola esistente fermo ed inalterate le altre parti;- quanto all’impianto TIM, nell’istallazione di n.ro 3 nuove antenne e di 1 parabola sul palo porta antenne.
Successivamente, in data 8.10.2018, perveniva la nota prot. n. 25437 oggetto di impugnazione, con la quale il Comune di Lanuvio, per il tramite del responsabile SUAP, comunicava che la SCIA presentata congiuntamente (per l’adeguamento Wind Tre e per l’installazione TIM) “ risulta irricevibile nelle modalità di trasmissione sopra specificate, e pertanto la richiesta non potrà essere istruita ”, in quanto, da un lato, doveva essere necessariamente utilizzato, ed in via esclusiva, il portale www.impresainungiorno.gov.it;e dall’altro lato, trattandosi di interventi adeguamento e di nuova installazione, le società dovevano presentare una pratica per ogni singolo gestore di impianto con la documentazione necessaria e con la ulteriore precisazione che a seconda che si tratti di variazioni non sostanziali ovvero di nuove installazioni, sono previste delle modulistiche differenti: in particolare, l’una (come l’adeguamento di Wind Tre) eseguibile mediante autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e ex art. 87 ter del D. lgs. 259/03;l’altra (installazione di TIM) soggetta rispettivamente a SCIA ovvero ad autorizzazione a seconda della potenza inferiore/uguale o superiore a 20 watt.
In punto di diritto, ha eccepito l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art.10 bis L.241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, applicabile anche agli impianti radioelettrici;
b) l’irrilevanza dell’invio dell’istanza (SCIA) all’indirizzo PEC del SUAP dell’amministrazione comunale e non depositata sul portale “impresainungiorno”, in quanto la modulistica necessaria, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche (allegato 13 modelli A e B), non era presente su tale piattaforma;
c) violazione della ratio della disciplina del d.P.R. 160/2010 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina del S.U.A.P. che ha istituito il portale “impresainungiorno”), in quanto la finalità del portale è quella di semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, con la conseguenza che il mancato utilizzo del portale non può costituire un ostacolo formale al ricevimento dell’istanza comunque inoltrata al medesimo indirizzo pec;
d) violazione dell’art. 87, comma 5, Codice delle Comunicazioni elettroniche (CCE) applicabile anche ai casi di cui all’art. 87 bis CCE, nella parte in cui l’ente comunale ha invitato i gestori a ripresentare le pratiche singolarmente (“ una pratica da ogni singolo gestore di impianto ”) “ allegando ad ognuna tutta la documentazione necessaria ”, trattandosi di richiesta effettuata oltre il termine perentorio di 15 giorni previsto dalla norma, entro cui la p.a. può chiedere chiarimenti o integrazioni documentali, trascorso il quale opera il meccanismo del silenzio-assenso;
e) violazione dei principi di semplificazione, celerità e non aggravamento del procedimento, nonché dell’art. 89 CCE, nella parte in cui si contesta la presentazione di una SCIA unitaria richiedendo invece la presentazione di due distinte istanze, in quanto la presentazione di una SCIA e di un progetto congiunti risponde a molteplici esigenze: - garantisce l’accesso ad un procedimento amministrativo unitario che venga avviato e concluso secondo una medesima tempistica (immaginiamo gli effetti che si potrebbero produrre nel caso di una differenziazione delle pratiche);- garantisce la migliore semplificazione (quest’ultima derivata dalle direttive comunitarie di cui è attuazione il CCE, con particolare riferimento alla direttiva 2008/63/CE) mediante la concentrazione nello stesso momento e nella stessa sede delle valutazioni edilizio-urbanistiche e sanitarie;- evita la proliferazione di procedimenti anche semplici, inerenti interventi connessi su un medesimo manufatto ( rectius : infrastruttura) con possibili risvolti di aggravamento, ritardi e contrasti di valutazione;- garantisce l’osservanza del principio di economicità dell’azione amministrativa;- risponde a quella finalità di condivisione che l’art. 89 CCE persegue allorquando indica, quale finalità primaria, quella di incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture;
f) violazione di legge, per contrasto con una pluralità di norme: - art. 87 bis CCE, che ha previsto un procedimento accelerato per l’installazione e le modifiche su impianti preesistenti;- art. 87, comma 9, CCE che prevede che l’Ente può solo introdurre ulteriori forme di semplificazione;- art. 93 CCE che fa divieto di introdurre oneri e canoni ulteriori, che non siano stabiliti dalla legge;- art. 4 del d.lgs. n. 259/03 che ha sancito, in attuazione delle Direttive comunitarie, di agevolare la liberalizzazione del settore, promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti, nonché garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure.
Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione resistente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche la Telecom Italia s.p.a., aderendo alla posizione del ricorrente ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
La società