TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-07-18, n. 202400920
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 00920/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2023, proposto dalla
Eni Rewind S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati L B e A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Sviluppo Industriale - Asi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Burlamacchi e Alessandro Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Td S.r.l., Tws Automation S.r.l., Comune di Carrara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente Regionale Responsabile dell'Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati n. 19263 del 11.09.2023 avente ad oggetto “Ufficio Comune Bonifiche – procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione delle matrici ambientali del sito ex Italiana Coke (codice sisbon MS043) in Comune di Carrara (MS) nel S.I.R. (ex S.I.N.) di Massa Carrara, finalizzato all'adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 d.lgs. n. 152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 28-quinquies L.R. n. 25/1998”;
- del decreto del medesimo Dirigente n. 19412 del 12.09.2023 avente ad oggetto “Ufficio Comune Bonifiche – l. n. 241/1990 artt. 7 e 8 Decreto di conclusione del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione delle matrici ambientali del sito ex Italiana Coke in comune di Carrara (MS) nel S.I.R. (ex S.I.N.) di Massa Carrara e di contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 d.lgs. n. 152/2006”;
- di ogni altro connesso o presupposto infra indicato, tra cui l'avviso di inizio del procedimento 6.2.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara e della Agenzia Sviluppo Industriale - Asi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Pende avanti questo Tribunale ricorso avverso i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con cui il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Regione Toscana, in qualità di “Ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati”, previa convalida di atti precedentemente adottati dalla medesima amministrazione regionale (decreto n. 19263 del 11.09.2023), ha individuato i soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali del sito industriale ex Italiana Coke S.p.a. (già individuato come Sito di bonifica di Interesse Nazionale – S.I.N. e poi inserito, a far data dal 2013, nei Siti di bonifica di interesse Regionale – S.I.R.) ubicato nel territorio del comune di Carrara (MS) in località Avenza (decreto 19412 del 12.09.2023).
I soggetti individuati sono la Eni Rewind S.p.a. e la Agenzia Sviluppo Industriale - ASI S.r.l. (odierne ricorrente e controinteressata) tra le quali il decreto n. 19412 del 12.09.2023 ripartisce altresì le incombenze in ragione del rispettivo contributo causale apportato alla contaminazione.
In particolare la Eni Rewind S.p.a. viene ritenuta, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006, imputabile delle attività di contaminazione in ragione di una serie di fusioni per incorporazione per effetto delle quali la società è subentrata, a titolo universale, negli obblighi già spettanti alla Italiana Coke S.p.a.. Quest’ultima, in virtù di una serie di successioni societarie e cambi di denominazione (dalla Cokapuania S.a., poi Vetrocoke Cokapuania S.p.a. , poi Italiana Coke S.p.a. , poi Agipcoal S.p.a., poi Enirisorse S.p.a., poi Enichem S.p.a. la quale, a seguito di vari cambi denominazione, dal 1.11.2019 è diventata Eni Rewind S.p.a.), ha gestito il sito fino al 1989 rendendosi responsabile della cattiva condotta nella gestione dei rifiuti e degli scarichi (così come riconosciuto dalla sentenza di questo Tribunale n. 414 del 08/02/1994). In particolare viene accertata la responsabilità del non completamento della bonifica dei suoli e sottosuoli di alcuni lotti, della mancata adozione di qualunque intervento di bonifica delle acque di falda soggiacenti al sito che ha causato la diffusione della contaminazione delle acque sotterranee al di fuori del sito stesso, come riscontrato dalla ARPAT nel già nel corso di accertamenti svolti nel 1996 in un pozzo esterno al perimetro dell’ex sito industriale in cui sono state riscontrate elevate concentrazioni di ammoniaca.
2. Avverso i citati decreti è insorta l’interessata con ricorso notificato il 10.11.2023, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in sette motivi, incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si sono costituite la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara (il 27 e 28 novembre 2023) e la Agenzia Sviluppo industriale – ASI S.p.a. (il 29.04.2024). Ha fatto seguito il deposito di memoria delle amministrazioni resistenti (il 9.05.2024), della controinteressata (il 10.05.2024) e di memoria di replica della ricorrente.
Alla udienza pubblica del 11.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta l’illegittimità del decreto n. 19263 del 11.09.2023 per violazione dell’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990 e si solleva questione di costituzionalità dell’art. 28 quinquies della L.R. 25/1998; con il secondo motivo, in particolare, di estendono le medesime censure al decreto 19412 del 12.09.2023 per illegittimità derivata.
In particolare la ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe viziato da nullità giacché procede alla convalida di precedenti atti adottati dalla Regione in difetto di attribuzione e non di mera incompetenza relativa in materia di bonifica giacché, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 e giusto il dettato della LRT n. 25/1998 (che attribuiva alla Regione le relative competenze e dichiarata incostituzionale proprio sul punto con sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019), i relativi poteri spettano alle Province.
Tale vizio permarrebbe anche alla luce della norma recata dall’art. 28-quinquies della LRT 28/1998, come modificata dall’art. 4 della LRT n. 31/2023, che prevede che le Province subentrano nelle attività istruttorie in corso in materia di bonifica dei siti inquinati e provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione. Tale norma, proprio perché consentirebbe la convalida di atti nulli, sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 113, 136 e 117 Cost.
I motivi sono infondati.
Occorre premettere una breve ricostruzione normativa relativa al passaggio delle competenze alla gestione dei procedimenti di cui all’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 dalla Regione alle Province.
L’art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. 25/1998, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 61/2014, attribuiva alla Regione le funzioni relative alle procedure semplificate per il trattamento dei rifiuti di cui agli artt. 213, 214, 215, 216 del D. Lgs. 152/2006 e 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013.
Con la lettera p) della medesima norma si trasferivano all’ente regionale le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del D. Lgs. 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30.
Con l’art. 2, comma 1, lettera d) n. 1 della L.R. 22/2015, venivano trasferite alla Regione: « le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 […] dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 […] ».
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 129 del 28 maggio 2019, dichiarava incostituzionale il suddetto art. 2, comma 1 lettera d) numero 1, della L.R. 22/2015, e l’art. 5 comma 1 lettere e) e p) della L.R. 25/1998, “ nella parte in cui attribuiscono alla regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate ”; dichiarava invece inammissibile