TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2023-10-10, n. 202300615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2023-10-10, n. 202300615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300615
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 00615/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00366/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- del provvedimento con cui sono stati disposti la revoca del nulla osta al lavoro stagionale in favore del ricorrente e il rigetto dell’istanza per l’ingresso di quest’ultimo nell’ambito della procedura di cui al decreto flussi 2021-2022 presentata dal datore di lavoro;

- di ogni altro atto connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. Il ricorrente, cittadino pakistano, espone di avere ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, svolgendo regolare attività lavorativa presso l’azienda del datore di lavoro -OMISSIS-.

Con l’impugnato provvedimento del 31 maggio 2023, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno comunicava la revoca del predetto nulla osta, rappresentando che non vi erano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza in quanto “ dagli accertamenti esperiti … è risultato che la ditta individuale -OMISSIS-, […] , non è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 24 D.Lgs. 286/98 e dall'art. 30 bis del DPR 394/1999, nonchè dalle indicazioni fornite dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INL, da ultimo dalla circolare INL n. 3/2022;
[…] è emerso che i redditi dichiarati dall’azienda -OMISSIS- negli anni di imposta 2020 e 2021 non risultano conformi e sufficienti a sostenere le spese per l’assunzione di un lavoratore e tali da garantire un adeguato livello retributivo e un reddito sufficiente allo stesso, nonché a sostenere gli oneri contributivi e fiscali connessi all’assunzione di manodopera. Peraltro, l’azienda di cui trattasi non ha una posizione contributiva attiva, in quanto il sig. -OMISSIS- non risulta iscritto all’INPS né come coltivatore diretto, né come IAP (imprenditore agricolo professionale), né risulta dichiarato alcun terreno ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa ”.



1.1. Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione dell’art. 42 del decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73 e la lesione del diritto di difesa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente. Si sostiene che, in relazione alle domande presentate ai sensi DPCM del 21 dicembre 2021 (c.d. Decreto Flussi 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 21 luglio 2022, e per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto all’art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 (silenzio assenso, decorsi venti giorni, nei casi previsti dalla normativa). L’art. 42, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 prevede che “ Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale ”. Nell’interpretazione di parte ricorrente, le uniche informazioni acquisibili in un momento successivo rispetto al rilascio del nulla osta sarebbero quelle indicate agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra le quali non ci sarebbe alcun riferimento al reddito del datore di lavoro, posto invece a base del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo, si contesta il generico riferimento alla circolare INL n. 3/2022 del 5 luglio 2022 in relazione all’art. 44 del D.L. n. 73/2022, la quale, ratione temporis , non potrebbe mai essere riferibile al caso di specie, in quanto la richiesta veniva formulata in data 1 febbraio 2022 e pertanto addirittura cinque mesi prima della sua emanazione. La Prefettura avrebbe inoltre omesso ogni adeguata istruttoria sul rapporto di lavoro in essere tra il lavoratore e il datore di lavoro, sulla retribuzione percepita, sulle giornate lavorative svolte, nonché sulla regolarità degli adempimenti del datore di lavoro, circostanze che assumono un ruolo determinante in ordine alla valutazione della capacità reddituale del datore di lavoro, quest’ultima invece dimostrata dal fatto che il rapporto di lavoro si è instaurato e che il lavoratore ha sempre regolarmente percepito la sua retribuzione.

Infine, con l’ultimo motivo, si contesta la motivazione generica e apparente in ordine al fatturato dell’azienda e la violazione del diritto di difesa e si sostiene, comunque, la sussistenza dei requisiti di capacità economica, anche alla luce di un comportamento concludente. Non si comprenderebbero, infatti, i motivi per i quali l’azienda agricola non avrebbe un reddito sufficiente a sostenere l’assunzione del lavoratore, vista l’assenza di concrete ragioni e dati numerici. In ogni caso, il fatturato e il reddito dell’azienda sarebbero idonei all’assunzione.

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