TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200038
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00038/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00337/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 337 del 2019, proposto da M G, rappresentata e difesa dall’avvocato R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Spoleto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

1) della ordinanza dirigenziale n. 51 del 21.02.2019 notificata 25.02.2019 con cui si : “ordina alla Sig.ra Giannoni Morena – Via dei Tribunale, 1 – 06049 Spoleto, il rilascio dell’appartamento ubicato all’interno del Palazzo del Tribunale di Spoleto, come meglio identificato in premessa, occupato sine titulo, disponendone, quindi, lo sgombero da parte di persone, cose e suppellettili “ e nel contempo si: “intima alla Sig.ra Giannoni Morena, occupante di fatto, senza valido e legittimo titolo, dell’appartamento de quo, di rilasciare il medesimo libero entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica della presente ordinanza, al fine di consentire il pieno utilizzo da parte del Comune di Spoleto, per le finalità proprie pubbliche…”;

2) del preavviso di rilascio appartamento (precetto) del 12.04.2019 prot. 0023538, notificato io 12.04.2019 con cui si: “comunica alla sig.ra Giannoni Morena che in data 29.04.2019, alle ore 9,00, la d.ssa Brunella Brunelli dell’Ufficio Patrimonio, assistita dai colleghi della Polizia Municipale e della Direzione dei Servizi alla Persona e con l’intervento della Forza Pubblica, munita dell’ordinanza n. 51 del 21.02.2019 e del presente precetto, si recherà alla Via dei Tribunali n. 1 del Comune di Spoleto per immettere il Comune di Spoleto nel possesso esclusivo dell’appartamento più sopra indicato, con avvertimento per la sig.ra Giannoni Morena che potrà ritirare dall’appartamento medesimo i suoi effetti personali”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità dell’ordinanza dirigenziale n. 51 del 21.02.2019, con la quale il Comune di Spoleto ha ordinato all’odierna ricorrente, in qualità di precedente addetto al servizio di custodia del Tribunale di Spoleto, il rilascio dell’appartamento ivi ubicato, risultando il contratto di appalto di cui al servizio in argomento definitivamente scaduto in data 31.1.2017, in conseguenza della stipula di un nuovo contratto di appalto per l’esecuzione del servizio di custodia degli uffici giudiziari tra il Ministero della Giustizia e la cooperativa sociale ABN A &
B NetWork, non contemplante l’utilizzo dell’appartamento all’interno del Tribunale.

2. L’impugnativa è stata affidata al seguente motivo di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.c. e degli artt. 526 e ss. della legge n. 190/2014 - Inammissibilità dell’azione di rilascio ex art. 823 c.c. – Motivazione apparente e conseguente violazione delle norme del procedimento amministrativo – Eccesso di potere per difetto di istruttoria o di ponderazione degli interessi – Illogicità e irragionevolezza (incongruenza tra la situazione da regolamentare e il provvedimento) – Carenza dei presupposti e di attuale interesse.

Lamenta in sintesi la ricorrente che il Comune di Spoleto avrebbe errato nel ritenere la detenzione dell’appartamento de quo alla stregua di una occupazione abusiva per effetto del mero affidamento del servizio di custodia in favore cooperativa sociale ABN A &
B NetWork, con la conseguenza che non si sarebbe potuto pretendere il mero asettico rilascio ex art. 823, comma II, c.c. di un appartamento tutt’ora riservato ad abitazione del custode.

3. Il Comune di Spoleto si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del medesimo alla cooperativa sociale ABN A &
NetWork Sociale, in qualità di nuova affidataria del servizio di custodia, e per avere la ricorrente, con propria nota prot.11015 del 11.03.2019, prestato formale, espressa ed incondizionata acquiescenza all’ordinanza di rilascio dell’immobile.

3.1. L’amministrazione comunale ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza dell’emissione di ulteriori atti di preavviso di rilascio dell’appartamento successivi all’avvio del giudizio e mai impugnati per motivi aggiunti.

4. Con ordinanza cautelare n. 68 del 22.05.2019, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, risultando ampiamente decorso il termine di 6 mesi (ovvero sino a febbraio 2019) concesso dall’amministrazione su istanza della ricorrente, onde consentire a quest’ultima di reperire altro immobile ad uso abitativo.

5. Alla pubblica udienza del giorno 21 dicembre 2021, la causa è passata in decisione.

6. Ciò premesso, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla cooperativa sociale ABN A &
NetWork Sociale in qualità di nuova affidataria del servizio di custodia, atteso che l’espletamento del servizio non prevede più l’utilizzo dell’appartamento ubicato all’interno del tribunale, sicché nessun vantaggio concreto ed attuale potrebbe conseguire detta cooperativa dall’accoglimento del ricorso.

7. Va invece accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti di preavviso di rilascio dell’appartamento successivi all’avvio del giudizio mai gravati per motivi aggiunti.

8. Osserva infatti il Collegio che detti provvedimenti, seppur conosciuti come comprovato ex actis dai verbali di rilascio dell’appartamento, non sono stati impugnati per motivi aggiunti, con la conseguenza che risultano essere stati tacitamente accettati dalla ricorrente, la quale ha evidentemente tenuto un comportamento chiaro ed inequivocabile appalesante, senza alcun ragionevole dubbio, la sua volontà di accettare gli effetti delle determinazioni sfavorevoli emesse nei suoi confronti (T.A.R. Salerno, sez. II, 26 maggio 2011, n. 1007;
T.A.R. Napoli, sez. VII, 17 febbraio 2006, n. 2131), peraltro manifestata, seppur implicitamente, anche antecedentemente alla proposizione del ricorso in esame, allorquando la stessa ha dichiarato all’amministrazione di non avere ancora reperito un alloggio e di avere quindi la necessità di un ulteriore congruo termine, di almeno 12 mesi per la liberazione dell’appartamento, salva la possibilità di anticiparne il rilascio appena avuta la disponibilità dell’alloggio in ristrutturazione (cfr., nota prot.11015 del 11.03.2019).

9. Alla luce di quanto rilevato e considerato il Collegio non può che prendere atto dell’espressa intenzione di prestare acquiescenza al provvedimento impugnato e, per l’effetto, dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

10. Nel merito il ricorso appare comunque destituito di fondamento, atteso che l’appartamento in questione, essendo collocato all’interno del palazzo destinato a sede del Tribunale di Spoleto, risulta inserito tra i beni del patrimonio comunale indisponibile (cfr., scheda cespiti e dati catastali agli atti di causa), per la tutela dei quali il legislatore ha previsto lo strumento di cui all’art. 823 del c.c., quale efficace mezzo di tutela dei beni pubblici di cui la pubblica amministrazione è titolare e degli interessi della collettività ad essi correlati dai comportamenti illeciti tenuti dai privati su tali beni.

11. Tenuto conto del precario stato di salute in cui verte la ricorrente e delle rappresentate difficoltà nel reperire un nuovo alloggio nel termine concordato con l’amministrazione per il rilascio dell’appartamento per cui per cui è causa, si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

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