TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-07-08, n. 202200649
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2022
N. 00649/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A P, in proprio e quale legale rappresentante della Ditta Individuale P Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati L A, F C e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, “M&D Studio Legale associato”, in Roma, via M. Mercati, 51;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune, in Gaeta, P.zza XIX Maggio, 10;
nei confronti
G D F, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A D F, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determina dirigenziale n. 264 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto “Recepimento della Deliberazione di C.C. n. 68 del 25.11.2020 per l'affidamento in convenzione dei servizi sulle spiagge libere ai sensi del Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19. Approvazione atti per indizione procedura ad evidenza pubblica”, nella parte in cui tra i tratti di arenile libero soggetti a future convenzioni non prevede l'inserimento del tratto di arenile libero denominato “Spiaggia dell'Ariana”;
b) dell'Avviso pubblico per l'affidamento dei servizi per l'organizzazione delle spiagge libere del Comune di Gaeta denominato “Gaeta Mare Sicuro”, approvato tramite la citata d.d. n. 264/2021, nella parte in cui tra i tratti di arenile libero soggetti a future convenzioni non prevede l'inserimento del tratto di arenile libero denominato “Spiaggia dell'Ariana”;
c) per quanto occorrer possa, della medesima determina dirigenziale n. 264 del 25 marzo 2021, nella parte in cui ha implicitamente rigettato l'istanza del 23.03.2021, con cui il ricorrente ha chiesto al Comune di Gaeta di inserire il tratto di arenile libero denominato “Spiaggia dell'Ariana” tra i tratti di arenile libero soggetti a future convenzioni;
d) per quanto occorrer possa, di qualsivoglia atto di concessione demaniale e/o di convenzionamento ai sensi del Regolamento regionale n. 19/2016 relativo al tratto di arenile denominato “Spiaggia dell'Ariana”, benché allo stato non conosciuto;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché allo stato non conosciuto.
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
f) del provvedimento del Comune di Gaeta - Ufficio gestione demanio turistico prot. n. 7677 del 15 febbraio 2021, con cui la concessione demaniale di mq 25 (c.d. mini-concessione) n. 14/2015 rilasciata in favore dei sig.ri G e A D F sin dal 2003 è stata ulteriormente prorogata fino al 31.12.2033 ai sensi della L. n. 145/2018;
g) della convenzione n. 11/A del 4 agosto 2020 (prot. n. 36678 del 4 agosto 2020) sottoscritta tra il Comune di Gaeta ed il sig. G D F, in qualità di titolare della ditta individuale “D F G”, con cui sono stati affidati in gestione a tale ditta, fino 31.12.2023, i servizi connessi alla balneazione sul tratto di arenile denominato “Spiaggia dell'Ariana” ai sensi del R.R. n. 19/2016;
h) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta e di G D F, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 15/2022 del 14 gennaio 2022;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica dell’8 giugno 2022 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. A P, in proprio e quale legale rappresentante della omonima ditta, chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in epigrafe concernenti l’approvazione degli atti di indizione di procedura pubblica riguardante tratti di arenile del Comune di Gaeta, nella parte in cui non prevedevano l’inserimento del tratto di arenile denominato “Spiaggia dell’Ariana”, nonché della determina dirigenziale n. 264 del 25 marzo 2021, nella parte in cui aveva implicitamente rigettato l'istanza con cui il ricorrente aveva chiesto al Comune di Gaeta di inserire tale tratto di arenile libero.
In particolare, il ricorrente, quale titolare di licenza di attività alberghiera relativa al complesso denominato “Rupi sul Mare”, immediatamente prospicente e attigua – e quindi “frontista” - all’arenile suddetto, ricordava che sin dal 1971 era stato mostrato l’interesse a divenire titolare di una concessione demaniale marittima relativa a detta area. Questa era poi oggetto di apposita concessione demaniale di mq 25 (c.d. “mini concessione”) in favore dei sig.ri G e A D F dal 2003 e da ultimo prorogata, con atto n. 14/2015, per il periodo dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2020.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 68/2020, erano individuate tre principali tipologie di utilizzazione per finalità turistico-ricreative degli arenili liberi di competenza comunale, quali: a) spiagge libere con servizi gestite, previa sottoscrizione di apposita convenzione, dai cosiddetti “frontisti”, b) spiagge libere con servizi gestite, previa apposita convenzione, dai cosiddetti “mini concessionari”, c) spiagge libere con servizi gestite, previa sottoscrizione di apposita convenzione, da titolari degli esercizi di ristorazione di cui all’art. 9 del Regolamento regionale.
Evidenziava il ricorrente che la medesima delibera prevedeva come la stipula delle convenzioni con i “frontisti” avrebbe dovuto essere preceduta da una “…unica procedura ad evidenza pubblica…” per tutto il litorale del Comune di Gaeta. Nel marzo 2021, quindi, il sig. P manifestava all’Amministrazione il proprio interesse per il tratto di arenile libero denominato “Spiaggia dell’Ariana”, come detto finitimo e fronteggiante il proprio complesso alberghiero, affinché lo stesso fosse inserito nell’ambito dell’avviso pubblico da pubblicare, vista anche la scadenza al 31 dicembre 2020 della precedente “mini-concessione”.
Il Comune, invece, con delibera dirigenziale del marzo 2021, adottava, sì, l’avviso pubblico per l’affidamento dei servizi per l’organizzazione delle spiagge libere del litorale gaetano denominato “Gaeta Mare Sicuro”, ma non inseriva tra queste la “Spiaggia dell’Ariana”. Il ricorrente chiedeva l’ostensione di tutta la documentazione inerente la procedura ma non riceveva riscontro e, pertanto, in sintesi, lamentava quanto segue.
“I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GAETA N. 68 DEL 25.11.2020. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 49 E 56 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÁ MANIFESTA, IRRAZIONALITÁ MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, PROPORZIONALITÁ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”.
Risultava violato lo stesso atto di indirizzo di cui alla delibera di C.C. n. 68/2020, in quanto ivi era stato chiaramente disposto che tutti i tratti di arenile libero del Comune di Gaeta, prospicienti rispetto ad “…attività economiche legate alla filiera del turismo operanti da proprietà privata…”, dovessero essere ricompresi in un unico avviso pubblico finalizzato ad individuare i soggetti con cui stipulare le convenzioni per le “spiagge libere con servizi” di cui al regolamento regionale n. 19/2016.
Il Comune aveva inspiegabilmente limitato a sole tre aree la possibilità di stipulare convenzioni relative alle spiagge libere con servizi (Spiagge di “Fontania”, di “Areanuta-Scissure” e di “Sant’Agostino”). Il mancato inserimento della “Spiaggia dell’Ariana” tra le spiagge oggetto di futuro convenzionamento si poneva anche in rotta di collisione con le stesse finalità perseguite dall’Amministrazione, dato che gli utenti della spiaggia in questione non potevano fruire né di adeguati “standard” di sicurezza né di un idoneo sistema di controllo della gestione dei rifiuti né di adeguate misure di profilassi e prevenzione della pandemia da Covid-19, tutt’ora in atto.
A ciò doveva aggiungersi che il mancato inserimento del predetto tratto di arenile libero nell’ambito dell’avviso pubblico impugnato comportava anche - di fatto - la sottrazione di tale area demaniale a un aperto confronto concorrenziale tra tutti i soggetti interessati, in violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE, oltre al mancato rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e compressione della libertà d’iniziativa economica ad essa garantita dall’art. 41 della Costituzione, in relazione all’aspirazione della ditta riconducibile al ricorrente.
“II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GAETA N. 68 DEL 25.11.2020. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 49 E 56 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA. ECCESSO