TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-04-07, n. 201505031

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-04-07, n. 201505031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505031
Data del deposito : 7 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03732/2013 REG.RIC.

N. 05031/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03732/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2013, proposto da F S, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

V Z;



per l'annullamento

del decreto a prot. n. 103 del 28 dicembre 2012 con il quale il M.I.U.R. ha conferito gli incarichi di componenti il Collegio dei Revisori negli ambiti scolastici per il triennio 1° dicembre 2013 31 dicembre 2015, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la comunicazione ministeriale n. 809 dell’11 febbraio 2013 al dirigente scolastico dell’Istituto Sant’Ambrogio di Milano della nomina della controinteressata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 3103/2013 del 31 luglio 2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il dott. F S, libero professionista iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori contabili, si duole di non essere più stato affidatario dell’incarico di revisore dei conti in rappresentanza del Ministero per il triennio 2011-2013 in Lombardia, contrariamente rispetto a quanto avvenuto negli anno 2011 e 2012, in cui aveva svolto tale funzione nell’ambito scolastico MI066 (Comuni di Castano Primo, Arese, Turbigo e Magnano), percependo i compensi lordi stabiliti dal decreto di nomina. Ciò a motivo dell’emanazione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 n. 135 (convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012), che ha disposto la riorganizzazione degli ambiti scolastici dell’intero territorio nazionale, sicché a partire dal 1 gennaio 2013 gli ambiti non possono più superare il numero di 2000, raggruppando in ciascuno di essi non meno di quattro scuole. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno pertanto provveduto alla riorganizzazione degli ambiti esistenti con soppressione di alcuni e accorpamento di altri. In Lombardia (ambito nel quale, come detto, era stato nominato il ricorrente) l’ambito scolastico MI066 è stato soppresso e i relativi Istituti scolastici sono stati

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi