TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-18, n. 202401924
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 01924/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Q M e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale -OMISSIS-, -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. M Z;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza-OMISSIS-pubblicata in data -OMISSIS-, il Tribunale -OMISSIS- ha accertato la responsabilità del Ministero della Salute per il -OMISSIS- contratto dalla signora -OMISSIS- e, per l’effetto, ha condannato il Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 318.581,4 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
La suddetta sentenza è passata in giudicato, stante la mancata impugnazione della stessa da parte del Ministero della Salute ed è stata notificata, munita della formula esecutiva, al Ministero in data 8 gennaio 2024.
Non avendo il Ministero della Salute dato esecuzione alla predetta sentenza, nonostante siano decorsi più di 120 giorni dalla notifica della stessa con formula esecutiva, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt.112 e ss. c.p.a. chiedendo a questo Tribunale di: “A) Ordinare al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, di ottemperare, entro un congruo termine, comunque non superiore a 90 gg., alla sentenza del Tribunale -OMISSIS-, seconda civile-OMISSIS-e, quindi, ordinare al Ministero della Salute di provvedere al pagamento in favore della Sig.ra -OMISSIS- della somma di € 318.581,4 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;B) ex art. 114, co. 4, lett. d) c.p.a., nominare fin da ora, un commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;C) ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., fissare la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione del giudicato;D) condannare l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari nonché al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 300,00”.
Il Ministero della Salute, nonostante la notifica rituale del ricorso, non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come sopra accennato, alla richiamata sentenza del Tribunale Ordinario -OMISSIS- è stata apposta la formula esecutiva ed in tale modalità la sentenza è stata notificata al Ministero della Salute in data 8 gennaio 2024, ma è rimasta ineseguita e non appellata.
Ciò posto, non risultando agli atti che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento della somma spettante alla ricorrente, si deve ordinare al Ministero intimato di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, al pagamento, in favore della ricorrente della somma di € 318.581,4, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, con nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto -OMISSIS-, con facoltà di delega, affinché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione intimata, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni che si assegna al Ministero per provvedere al pagamento delle somme dovute alla ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Deve, invece, essere disattesa, la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., atteso che la nomina di un commissario ad acta - essendo idonea a garantire il soddisfacimento in tempi rapidi della pretesa principale fatta valere in giudizio dalla ricorrente - rende non necessaria la condanna dell’amministrazione al pagamento della c.d. penalità di mora.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate nella misura indicata in motivazione, vanno poste a carico dell’amministrazione in applicazione della regola della soccombenza e ne deve essere disposta la distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.