TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-07-30, n. 201801647

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-07-30, n. 201801647
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801647
Data del deposito : 30 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2018

N. 01647/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00561/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da S C, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via Crociferi, 60;

contro

il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum :
P S P, V M C, rappresentati e difesi dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Colombo, in Catania, via P. Toselli, 23;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. 24635 del 23 dicembre 2013, di annullamento d'ufficio dell’autorizzazione edilizia n. 5779 del 23 luglio 2002,

con ricorso per motivi aggiunti:

- dell’ordinanza n. 12 del 16 aprile 2014, di demolizione piano attico (o piano secondo) posto alla terza elevazione fuori terra, individuato al catasto urbano al foglio 2, part. 141, sub 5, sito in Giardini Naxos, via Umberto 221.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giardini Naxos;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso introduttivo affidato ai seguenti motivi la ricorrente ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela in epigrafe.



1. Violazione dell'art.21 nonies della legge. 7.8.1990, n. 241, carenza di un presupposto, difetto di motivazione. L’autorizzazione edilizia sarebbe stata rilasciata 12 anni prima del suo annullamento, ed i lavori sarebbero stati conclusi 8 anni prima di tale annullamento;
tali lavori, per loro natura, non sarebbero eliminabili.



2. Falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta. Sarebbero insussistenti anche gli altri due requisiti richiesti dalla norma rubricata (l'interesse pubblico e la e la comparazione con l'interesse privato sacrificato);
mancherebbe inoltre la motivazione.



3. Eccesso di potere per contraddittorietà ed errore sul presupposto e falsa applicazione dell'art. 31 della legge 17.8.1942 n. 1150. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 47/1985, per le costruzioni anteriori al 1 settembre 1967 non occorrerebbe indicare una licenza edilizia, ma soltanto dichiarare appunto che la costruzione è anteriore a tale data. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe anche affetto da contraddittorietà e difetto di motivazione, poiché, quando rilasciò l'autorizzazione edilizia 23.7.2002 n. 5779, il Comune sarebbe stato consapevole della situazione giuridica dell'immobile, in quanto esplicitata nell'istanza della ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi