TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-10-17, n. 202401043

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-10-17, n. 202401043
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202401043
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 01043/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00972/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 972 del 2024, proposto da
M I, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Verbania, non costituito in giudizio;



nei confronti

S M e S B, non costituite in giudizio;
Samuele Sergio D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del verbale delle operazioni a seguito del turno di ballottaggio del 23.6.2024 dell’Ufficio Centrale per il Comune di Verbania, dell’atto di proclamazione degli eletti del 28.6.2024 e della deliberazione consiliare n. 34 dell’11.7.2024, in parte qua e nei limiti dell’interesse;

e per la correzione, in parte qua e nei limiti dell’interesse,

del risultato dell’elezione dei Consiglieri del Comune di Verbania a seguito delle elezioni tenutesi in doppio turno nel giugno 2024, in particolare con attribuzione:

a) di n. 1 seggio al candidato alla carica di sindaco, non eletto, M I;

b) di n. 1 seggio alla candidata alla lista “Forza Italia Noi moderati”, S B;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Samuele Sergio D'Alessandro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno esponente agisce ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm. per contestare avanti all’adito Tribunale i risultati delle elezioni amministrative del giugno 2024 per il Comune di Verbania, nella dichiarata veste sia di cittadino elettore iscritto nelle relative liste elettorali (doc. 5 ricorrente) che di candidato per la carica di Sindaco, avendo partecipato alle competizioni elettorali con il sostegno di una coalizione denominata “Democrazia Cristiana- Indipendenti per Verbania - Libertà”, formata da due liste: “Immovilli Sindaco” e “Lista Libertà a Verbania” (doc. 4 ricorrente).

2. La parte attrice rappresenta che, a seguito del primo turno elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, la coalizione composta dalle suddette due liste ha complessivamente superato la soglia di sbarramento del 3%, poiché “Libertà a Verbania” e “Immovilli Sindaco” hanno ottenuto rispettivamente l’1,75% e l’1,80% dei suffragi, con un risultato complessivo pari al 3,51% e una cifra individuale di 519 voti (doc. 6 pag. 7 e doc. 7 pag. 5); l’Ufficio centrale elettorale, in sede di riparto ex art. 73, comma 7, d.lgs 267/2000, ha quindi collocato il medesimo esponente al posto n. 26 della graduatoria sui 32 seggi di consigliere comunale complessivamente assegnati al Comune di Verbania.

3. All’esito del primo turno di votazioni del 8 e 9 giugno 2024 nessun candidato alla carica di Sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, rendendo necessaria la convocazione dei comizi per il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, al quale sono stati ammessi i candidati A G e R B, con il sostegno delle medesime liste che avevano espresso il proprio supporto al primo turno; in particolare, le liste collegate al ricorrente, Libertà a Verbania e Immovilli Sindaco, non hanno proceduto ad alcun apparentamento; all’esito del secondo turno elettorale il candidato alla carica di Sindaco più votato è risultato essere G A, proclamato eletto dall’Ufficio elettorale centrale con verbale del 25 giugno 2024, cui ha fatto seguito, in data 28 giugno 2024, la pubblicazione a cura dello stesso vincitore del manifesto contenente i risultati della competizione elettorale (docc. 1 e 2 ricorrente).

4. L’Ufficio centrale elettorale ha altresì assegnato i seggi del Consiglio Comunale in applicazione dell’art. 73 co. 10 del d. lgs. 267/2000 a mente del quale “(…) Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8” ; alle liste collegate al candidato Sindaco eletto è stato quindi attribuito un numero di seggi pari a 20,

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