TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 2013-01-09, n. 201300002
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00002/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01220/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2012, proposto da:
A N, rappresentato e difeso dagli avv. A M, L B, con domicilio eletto presso A M in Genova, via Roma, 3/9;
contro
Universita' degli Studi di Genova, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
nei confronti di
R M;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
giudizio di non idoneita' prova scritta per accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Genova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che ad un primo esame il ricorso pare presentare elementi di fondatezza laddove deduce la carenza di analiticità del giudizio rassegnato dalla Commissione d’esame rispetto ai criteri di valutazione prederminati.