TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-05-05, n. 201600480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-05-05, n. 201600480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600480
Data del deposito : 5 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01178/2009 REG.RIC.

N. 00480/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01178/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2009, proposto da:
M s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. C M, V B, A G, C A e F C, con domicilio eletto presso il primo, con studio in Bologna, via Savenella n. 2;



contro

-Provincia di Forlì – Cesena, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M, in Bologna, via Santo Stefano n. 30;
-A.R.P.A. Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Forlì - Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2016, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

E’ oggetto di causa il provvedimento assunto dalla provincia di Forlì – Cesena in data 4/8/2009, con il quale la società odierna ricorrente è stata diffidata, ai sensi di quanto dispone l’art. 11, c. 9, lett. a) del D. Lgs. n. n. 59 del 2005, “…dal tenere un comportamento difforme da quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Ambientale, ed in particolare: 1.

a garantire il rispetto del quantitativo massimo orario di 4 tonnellate/ora di rifiuti sottoposti all’operazione di incenerimento; 2. a rispettare rigorosamente le indicazioni previste dal piano di monitoraggio; 3. a inviare a tutti gli enti (Provincia, Arpa, AUSL di Forlì, Servizio Tecnico di Bacino) le eventuali comunicazioni di eventi accidentali”. Con lo stesso atto, la Provincia formulava inoltre alla ricorrente richiesta di presentazione di diversi documenti. La società chiede l’annullamento, inoltre, del presupposto atto di ARPA Emilia – Romagna in data 12/6/2009, contenente la relazione conclusiva relativa a visite ispettive effettuate presso lo stabilimento della ricorrente nel periodo dicembre 2008 – febbraio 2009. A sostegno del gravame, la ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti: violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, del principio di partecipazione al procedimento amministrativo; nonché violazione degli artt. 2, 10 e 11 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato dall’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena con deliberazione consiliare in data 9/3/2006; violazione degli artt. 5 e 10 del D. Lgs. n. 59 del 2005; violazione dell’art. 10, c. 6 del D. Lgs. n. 133 del 2005; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste,

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