TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-12-01, n. 201002765
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N. 02765/2010 REG.SEN.
N. 02227/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2005, proposto da:
F A e R F, rappresentati e difesi dall'avv. F D L, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Patarnello in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. G P, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
a) della nota n. 30577 del 12 ottobre 2005 a firma del Responsabile del Servizio dell’UTC di Manduria, nella parte in cui viene liquidato l’ammontare del contributo concessorio;
b) della determina del responsabile del Servizio Ufficio Urbanistica del Comune di Manduria n. 287 del 20 aprile 2005, conosciuta dal ricorrente in data 8 novembre 2005, e delle relative tabelle parametriche di aggiornamento oneri concessori a far data dal dicembre 1980 al dicembre 2004;
c) di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale .
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a versare i contributi concessori nella misura determinata secondo i parametri vigenti prima della adozione della determina del Responsabile del Servizio ufficio Urbanistica del Comune di Manduria n.287 del 20 aprile 2005
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Carlo De Laurentiis in dichiarata sostituzione dell’avv. F D L, l’avv. Valeria Pellegrino in dichiarata sostituzione dell’avv. G P ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti impugnano gli atti epigrafati con i quali il Responsabile del Servizio Ufficio Urbanistica del Comune di Manduria ha determinato gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione dovuti per il rilascio di permesso di costruire in sopraelevazione di un immobile, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione artt. 42 e 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, violazione art. 16 DPR 380/2001 ss.mm., violazione artt. 5 e 6 legge n. 10/1977. Incompetenza. Carenza di potere.
2) Violazione art. 16, commi 6 e 9, DPR 380/2001;violazione art. 34 L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, come mod. dall’art. 15 L.R. 31 ottobre 1979 n.66;violazione art.7 L.R. 8 marzo 1985 n. 6;violazione art. 3 L.n.241/90. Erroneità di istruttoria. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti.
3) Violazione di legge in tema di quantificazione degli oneri concessori. Violazione art. 3 L.241/90. Eccesso di potere per difetto ed erronea motivazione. Erroneità di istruttoria. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti. Manifesta ingiustizia.
4) Violazione e falsa applicazione legge 28 gennaio 1977 n. 10 e ss.mm. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti. Illogicità manifesta. Travisamento. Ingiustificato arricchimento della P.A.
2.- Con atto depositato in data 13 gennaio 2006 si è costituito in giudizio il Comune di Manduria insistendo per la reiezione del ricorso.
3. - Nella pubblica udienza del 28 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. - Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza espressa dai ricorrenti in merito ai provvedimenti impugnati avendo gli stessi corrisposto al Comune intimato gli oneri richiesti.
Piuttosto gli istanti contestualmente alla corresponsione al Comune delle somme richieste, hanno poi contestato il quantum debeatur , da ultimo con il ricorso all’esame, sicchè è da escludersi ogni forma di acquiescenza, tanto più che le controversie relative all' an e al quantum delle somme dovute a titolo di oneri concessori, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti, sicchè dopo la corresponsione dei medesimi può seguire il diritto alla ripetizione dell’indebito, ove sussistente.
5. - Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sotto l’assorbente profilo del difetto di competenza dell’organo che ha adottato la determina n.287 del 20 aprile 2005, impugnata con il ricorso all’esame.
Con tale atto il responsabile del servizio ha ritenuto di adeguare la misura dei contributi per le urbanizzazioni in relazione all’andamento dei costi prendendo in considerazione gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, nonché i costi di costruzione agli indici ISTAT relativi al costo di costruzione di fabbricato residenziale, dato che gli stessi, dopo la determinazione effettuata con delibera del Consiglio Comunale n. 97 e 98 del 27 novembre 1982, non erano stati aggiornati ai sensi dell’art.16 comma 9 del DPR 380/01.
Il Collegio condivide la tesi dei ricorrenti circa l’incompetenza del responsabile del settore a determinare ed aggiornare i contributi concessori dovuti per il rilascio dei permessi di costruire.
Invero, a mente dell’art. 42 d.lgs. 267/00, il consiglio comunale, che è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza con riferimento agli atti fondamentali inerenti, tra gli altri, l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonchè la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Nel mentre, l’art. 107 del citato d.lgs. 267/00 non attribuisce ai dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, alcuna competenza in materia di determinazione e regolamentazione dei contributi concessori.
A ciò aggiungasi che, con orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, il potere impositivo spetta solo all’organo rappresentativo di tutti i cittadini e non già ai dirigenti pubblici.
Peraltro, nella specie il responsabile del servizio ha usato un potere ampiamente discrezionale, senza che su tale atto vi fosse alcun indirizzo politico, ritenendo di aggiornare i costi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonchè i costi di costruzione secondo gli indici ISTAT relativi al costo di costruzione di fabbricato residenziale.
Tale determinazione, difatti, non risulta neppure meramente esecutiva delle disposizioni di cui all’art.16 del DPR 380/01 o delle disposizioni di cui all’art.7 della L.R. 6/1985.
In particolare, quest’ultima disciplina regionale, richiamata dalla difesa civica a sostegno della propria tesi, stabilisce che “in mancanza delle determinazioni regionali in ordine alle percentuali di aumento e diminuzione delle misura dei costi base di urbanizzazione… i Comuni possono annualmente adeguare gli oneri di urbanizzazione …sulla base delle variazioni degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale”;.
Appare evidente che la locuzione “possono” attribuisce ai Comuni l’esercizio di un potere discrezionale, sia circa l’ an dell’adeguamento, sia circa il quantum dello stesso, giacchè non risulta tassativo neppure il riferimento alle modalità di adeguamento.
Da tali considerazioni discende che l’esercizio del potere di adeguamento dei costi di urbanizzazione costituisce un potere discrezionale e come tale attribuito, anche in applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 267/00, alla competenza dei consigli comunali.
6. - Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato.
Sussistono nondimeno giustificati motivi, data la peculiarità della questione, per compensare le spese di giudizio.