TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-05-16, n. 201605739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-05-16, n. 201605739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605739
Data del deposito : 16 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11193/2015 REG.RIC.

N. 05739/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11193/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11193 del 2015, proposto da:
L R, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso R C in Roma, Via al Quarto Miglio, 50;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

pagamento somme. esecuzione del giudicato: decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma reso sul procedimento n. 59250/2010 - equa riparazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il decreto di cui in epigrafe, passato in giudicato e notificato in forma esecutiva alla parte resistente in data 4 dicembre 2014, non è stato eseguito.

La Corte di Appello di Roma emetteva decreto di attribuzione con cui veniva disposto il pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 4.200,00, oltre interessi sulla somma capitale, dalla domanda al saldo, nonché complessivamente euro 965,00 per onorari e spese della procedura esecutiva, oltre spese generali pari al 15% ed IVA e CAP, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Detta pronuncia ha acquisito efficacia di giudicato poiché non opposta ed è stata notificata, come detto, al Ministero della giustizia in forma esecutiva.

Non essendo stata la detta pronuncia eseguita, è stato, quindi, proposto il presente ricorso per esecuzione del giudicato con cui è chiesto all’adito Tribunale di ordinare al Ministero della giustizia di procedere alla liquidazione delle somme indicate nel decreto della Corte di Appello di Roma con contestuale risarcimento del danno.

Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.

Alla camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio precisati.

.In primo luogo, sulla base delle evidenze documentali in atti il decreto indicato in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione.

Nella specie, inoltre, l’intervallo di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97 (secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto) è ormai decorso e il ricorso per ottemperanza può dunque essere accolto.

Ne consegue che, per quel che riguarda la domanda principale, il Collegio, rilevato l’inadempimento, ordina che il Ministero della Giustizia provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente, nella sua qualità, dell’importo di cui ha diritto in relazione al decreto della Corte di Appello di Roma in epigrafe, come sopra evidenziato a cui vanno aggiunti, quale richiesto risarcimento del danno, gli interessi legali, sulla somma rivalutata nei termini indicati dalla Corte di Appello di Roma, dal momento della domanda del presente giudizio sino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio ritiene di accogliere anche la specifica richiesta di parte ricorrente, provvedendo a nominare fin da ora un commissario ad acta, che darà luogo – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso ulteriore termine, delle somme indicate in narrativa.

Il predetto organo commissariale è nominato nella persona del “ Dirigente dell'Ufficio I Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento

dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia", con la precisazione per la quale, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia.

Le spese della presente lite seguono la soccombenza e, liquidate equitativamente in relazione alla ripetitività del tipo di contenzioso, come da dispositivo, sono poste a carico della resistente Amministrazione.

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