TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-09-09, n. 202400939
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Pubblicato il 09/09/2024
N. 00939/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2019, proposto da
M B e S B, rappresentati e difesi dagli avvocati C P e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arizzano, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristina Roggia in Torino, via S. Agostino n. 12;
nei confronti
A B, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Arizzano del 31.7.2019 n. 56, pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni a far data dal 23.9.2019, avente ad oggetto “Diramazione dell’incrocio viario Via Firenze/Via Trieste/Via Chini, determinazioni a tutela della proprietà comunale”;
- della relazione tecnica del 14.5.2019 redatta dal responsabile del procedimento, Ufficio Tecnico comunale, prot. n. 1662 del 15.5.2019, allegata alla suddetta deliberazione di Giunta, avente ad oggetto “Diramazione dell’incrocio viario Via Firenze/Via Trieste/Via Chini. Definizione controversia accesso alle aree di proprietà sigg. Barbero-Brazzale-Cantelli-Bonari”;
- del provvedimento del Sindaco del Comune di Arizzano 17.10.2019 prot. n. 3604 con cui, in ragione dei predetti atti, è stato ordinato al signor Barbero e alla signora Bombardone di “rimuovere il segnale stradale apposto all’inizio della diramazione, all’esterno della vostra recinzione, entro otto g.g. dal ricevimento della presente”;
- di ogni atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I deducenti sono proprietari di un fondo sito nel Comune di Arizzano, adiacente alla propria abitazione e acquistato unitamente a quest’ultima con atto pubblico di compravendita del 6.5.2011 (doc. 1 ricorrente): secondo quanto dai medesimi prospettato, il relativo dante causa aveva realizzato su parte di detto terreno una stradina privata di accesso alla proprietà, segnalando il divieto di accedervi mediante apposito cartello, della cui apposizione aveva preventivamente richiesto autorizzazione al Comune di Arizzano;l’Ente Locale, in persona del Sindaco, con nota del 22.3.1999 aveva espressamente escluso la necessità del proprio assenso in quanto “la strada è privata e quindi non necessita alcuna autorizzazione per la posa del cartello segnaletico” (doc. 3 ricorrente).
2. Il sedime della strada in questione confina con il frontistante terreno dell’odierno controinteressato (doc. 9 ricorrente, relazione tecnica, all. B): il diritto di passaggio sulla medesima è divenuto oggetto di un contenzioso tra le parti private;in tale contesto, il controinteressato ha richiesto all’Amministrazione comunale l’inclusione della via di accesso in questione nello stradario comunale, ritenendola privata ma assoggettata all’uso pubblico.
3. Il Comune di Arizzano, nell’espletare l’attività istruttoria conseguente all’istanza, con relazione datata 14.5.2019 ha ricostruito il risalente assetto dell’area, dando atto che “nella cartografia ottocentesca del cosiddetto Catasto Rabbini - 3 - (precedente il Nuovo Catasto Terreni) al foglio II mappale n. 4670 è individuato il sedime del demanio comunale della stradina che si dirama a nord, in corrispondenza dell’intersezione tra la Via Trieste (ex strada comunale da Cresseglio) e la via Chini (ex mappa Rabbini foglio II mappale 4670), in direzione del borgo di Cissano” (doc. 4 ricorrente): tale originaria stradina, sulla base di una sovrapposizione cartografica tra il catasto Rabbini e il Nuovo Catasto Terreni, si troverebbe sul mappale n. 52 del Foglio n. 8 del N.C.T. di proprietà degli odierni deducenti, sostanzialmente in corrispondenza dell’attuale percorso di accesso alla relativa proprietà e a confine con il fondo del controinteressato (doc. 4 ricorrente).
4. Il tecnico comunale, nel medesimo elaborato, ha altresì precisato che “con le opere di trasformazione della rete viaria il passaggio esercitato sulla stradina (…) è stato progressivamente abbandonato e nel tempo il sedime è stato trasformato in fossato di intercettazione e di deflusso del rio S. Anna delle acque superficiali e di drenaggio dell’abitato di Cissano” , dando atto che “negli anni a cavallo tra il 1980 e il 1990 il sedime di area di ruscellamento delle acque è stato prima intubato e successivamente asfaltato” e che rispetto a tali interventi “l’amministrazione comunale aveva sicuramente compartecipato al finanziamento dell’opera e successivamente finanziato e realizzato (…) l’asfaltatura così come nello stato di fatto” ;in conclusione, richiamando le previsioni urbanistiche che hanno inizialmente previsto la realizzazione di strade di diversa tipologia sul sedime in esame, dando atto che successivamente nella Variante Generale al P.R.G.C. e di adeguamento al PAI “il tratto di area contesa è stato individuato come linea di deflusso delle acque a carattere temporaneo, a cielo aperto o intubata, non indicata nelle mappe catastali e con imposizione della fascia di rispetto, di m. 5,00 ambo i lati a partire dall’asse dell’incisione o della tombinatura, in classe IIIA” , il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha concluso che “è provato e inopinabile che l’attuale sedime di area asfaltata è del demanio comunale” e “non può essere usucapito” ed ha proposto alla Giunta comunale “azioni di difesa e di rivendicazione del sedime del demanio (…)” (doc. 4 ricorrente).