TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300428
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 00428/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2022, proposto dalla signora C P, rappresentata e difesa dall’avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale G1;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è
ex lege
domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 8 del 2 gennaio 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il decreto indicato in epigrafe, emesso dalla Corte d’Appello di Perugia ai sensi della legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere alla sig.ra C P, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo instaurato il 3.12.2009 dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma (n. 61488/2009 VG), la somma di € 791,00 (euro settecentonovantuno/00) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2. – Il decreto della Corte d’Appello di Perugia è divenuto definitivo in mancanza di impugnazioni, come da attestazione della cancelleria del 15.09.2017, è stato munito della formula esecutiva il 7.04.2017 ed in tale forma è stato notificato alla sede reale del Ministero debitore in data 9.10.2017.
Risulta che con comunicazione a mezzo PEC del 24.09.2021 sono state altresì inviate le dichiarazioni di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001.
3. – Sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, c. 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, sia il termine semestrale previsto dall’art. 5- sexies , c. 5, della legge n. 89/2001.
Parte ricorrente riferisce che le richieste di pagamento sono rimaste senza esito alcuno.
4. – A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto in esame e per la nomina di un commissario ad acta che provveda all’esecuzione del decreto in luogo del Ministero inadempiente.
Parte ricorrente ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
5. – Il Ministero si è costituito per resistere al ricorso, ma non ha formulato deduzioni in fatto e in diritto sul merito delle pretese di parte ricorrente.
6. – Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 23 maggio 2023.
7. – Il collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
8. – Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
9. – Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 cod. civ.).
10. – Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio.
11. – Il commissario così designato provvederà, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni assegnato al Ministero, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari. In particolare provvederà a:
a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b) utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c) utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
12. – Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Per il pagamento delle spese del giudizio, in mancanza di adempimento da parte dell’amministrazione resistente, il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 11.